Il risarcimento del danno è previsto sia nella responsabilità civile che in quella penale. In caso di danni che siano la conseguenza di un reato si è in effetti diritto a un ristoro. In questa guida scopriamo come ottenere il risarcimento integrale dei danni in caso di reati di malasanità e altri reati.
L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, anche grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni suo presidente, guida tutti coloro che sono parti offese nell’ottenimento dei risarcimenti previsti dalla legge.
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Risarcimento del danno nel penale: guida pratica
Andiamo con ordine e cerchiamo di capire che cos’è un reato. Il reato consiste nella violazione di una norma specifica che impone un divieto. Tale norma fa parte del diritto penale che si fonda sul concetto di tassatività. In altre parole, il legislatore, in casi limitati, sanziona la violazione con una pena. Così facendo sacrifica interessi fondamentali, come la libertà personale.
Oltre alla pena, sussiste l’obbligo di risarcire il danno.
Responsabilità civile da reato: risarcimento danni
In caso di ipotesi di reato, e quindi procedimento penale, è possibile costituirsi parte civile. Quindi è possibile agire, sia con una causa civile per risarcimento danni sia in sede penale, ove il fatto costituisca reato, e sia in corso un procedimento.
Il risarcimento del danno è disciplinato nel diritto penale attraverso l’articolo 185 c.p., ed ex art. 76 c.p.p. In alcuni casi, può essere citato il responsabile civile, perché risponda dei danni da reato.
Ogni reato infatti obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, che da esso derivi.
Che cos’è il risarcimento del danno?
Cos’è il risarcimento del danno nella responsabilità civile? Per risarcimento s’intende dunque la riparazione del pregiudizio arrecato alla vittima, grazie alla corresponsione di una somma di denaro equivalente al danno (risarcimento integrale) o con carattere compensativo.
Le restituzioni, invece, tipiche del penale, consistono nella reintegrazione dello status quo ante al reato. Si declinano nella riconsegna, reale o simbolica, delle cose sottratte in ragione del reato, ovvero nel ripristino materiale della condizione antecedente la sua commissione.
Grazie al servizio di consulenza di ONA Responsabilità Medica sarà possibile ottenre una consulenza gratuita per comprendere ragioni e diritti nel caso di procedimento penale (leggi tutto su I diritti del malato). L’ONA, oltre che di colpa medica e malasanità, si occupa anche dei diritte dei lavoratori e della tutela della salute a 36°, in prima linea in Italia nella lotta all’amianto ed altri cancerogeni.
In questi casi, oltre ai reati specifici, tra i quali quelli contemplati nel D.L.vo 81/2008, ci sono anche i diritti risarcitori ai sensi dell’art. 2087 c.c. Questi diritti si debbono far valere nei confronti del datore di lavoro, come società ovvero ditta individuale. In questi casi, si prescinde dalla responsabilità penale. Il risarcimento è dovuto sempre e comunque, defalcando l’indennizzo INAIL. Così anche per quanto riguarda le prestazioni per causa di servizio, come per esempio l’equo indennizzo.
Il risarcimento del danno nel penale per illecito civile
Tutti i reati, integrando un delitto, o una contravvenzione, provocano danni alla persona offesa. In alcuni casi la persona offesa da reato non coincide con il danneggiato. Oppure il reato può provocare danni anche a chi non è persona offesa del reato. Si pensi all’infortunio sul lavoro mortale: provoca danno ai familiari della vittima, anche se la persona offesa del reato di omicidio colposo è il deceduto.
Tutti i reati costituiscono un illecito anche dal punto di vista civilistico. Ciò non avviene sempre, perché ci potrebbero essere dei reati che non provocano dei danni di natura materiale o morale. Si pensi al possesso di chiavi alterate che è reato senza danno. Il furto invece è un reato con danno immanente.
E poi ci sono i reati con danno consequenziale, ovvero un danno esterno rispetto al fatto criminoso dal quale deriva solo in via indiretta (perdite patrimoniali).
In ogni caso, in quasi tutte le occasioni, i reati provocano dei danni, e quindi si pone il tema del risarcimento del danno nel penale.
Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nel penale
La norma civilistica prevede il risarcimento del danno da reato, sia patrimoniale sia non patrimoniale. Il primo consiste in una qualsiasi diminuzione del patrimonio e si articola in danno emergente e da lucro cessante.
Il danno non patrimoniale riguarda invece la persona e include il danno biologico, morale o esistenziale e qualunque lesione di un interesse costituzionalmente protetto.
Costituzione di parte civile nel processo penale
La sede consona per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sarebbe quindi il processo civile. Il danneggiato dal reato e i suoi successori possono però ingerirsi nel procedimento penale a carico del soggetto agente o del responsabile civile. Per evitare infatti fenomeni di dispersione del materiale probatorio, gli articoli 74 e seguenti C.p.p. disciplinano la costituzione di parte civile nel processo penale.
L’atto di costituzione di parte civile è un atto scritto con il quale la vittima di un reato “entra” nel processo penale quale parte dello stesso. Affianca la Pubblica Accusa con la possibilità di domandare un risarcimento economico all’autore del reato, una volta che lo stesso venga eventualmente condannato.
L’unica pretesa punitiva che prenderà corpo e voce durante il dibattimento sarà quella pubblica sostenuta esclusivamente dal Pubblico Ministero.
La vittima del reato potrà (e sarà quasi sempre) sentita come testimone dell’accusa, ma non potrà avanzare istanze (né risarcitorie né di altro genere), non potrà avere voce nel processo attraverso un difensore, non potrà provare (anche per mezzo di testimoni) l’entità del danno subito e, più in generale, coadiuvare fattivamente l’accusa a carico dell’imputato con una partecipazione attiva nel processo.
Condotte riparatorie nel procedimento penale
Come già detto il diritto penale prevede diverse forme di condotte riparatorie e di restituzione. Infatti se il soggetto agente risarcisce prontamente la vittima, anche a prescindere da ogni accertamento processuale di responsabilità, o in caso di altre attenuazioni, ne può ricavare consistenti sconti o, in certi casi, la sospensione della pena.
L’art.62, comma 6, C.p recita infatti che: chi commette un reato, ma prima del giudizio si adopera a riparare interamente il danno, si vede riconosciuta la circostanza attenuante de qua, con una diminuzione della sanzione comminata fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato base.
La funzione della riparazione penalistica
Qual è la funzione della riparazione penalistica? Da un lato essa è l’integrale riparazione del danno avvenuta per restituzione o per risarcimento prima del giudizio. Dall’altro, si riduce la pena a fronte di condotte che si risolvano in spontanee ed efficaci attività del reo, volte a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Da una parte quindi l’accento va sul lato patrimoniale dell’integralità della riparazione, dall’altro sulla spontaneità dell’attivazione del reo. Secondo la giurisprudenza il primo caso andrebbe riferito ai reati causativi di un danno patrimoniale in senso stretto, mentre il secondo caso afferirebbe ai soli danni a carattere non patrimoniale.
Infatti, per esempio, in caso di copertura assicurativa che ristora la vittima del danno, soprattutto nei casi in cui la copertura è obbligatoria e prevista dalla legge, è revocata in dubbio la possibilità di concedere il beneficio ex art.62, comma 6, C.p. al reo.
La sospensione condizionale della pena
La questione della funzione della riparazione penalistica non è risolta in via definitiva. Manca infatti, come detto più su, una chiara indicazione legislativa.
Questo problema si manifesta particolarmente in rapporto alla sospensione condizionale della pena normata dall’art.163 C.p. La norma prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna per un periodo non superiore a due anni, il giudice possa ordinare che l’esecuzione della pena resti sospesa per un tempo pari a cinque anni se la condanna è intervenuta per delitto; due, in caso di contravvenzione.
In combinato disposto con l’art.165 C.p., consente al giudice di subordinare la sospensione all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, ovvero al pagamento di una somma determinata a titolo di risarcimento del danno o provvisionale.
Integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali
Nel dettato dell’art.165 C.p. il legislatore omette però ogni riferimento all’integralità del risarcimento. Il quarto comma dell’art.163 C.p. esplicita una diversa ipotesi di sospensione condizionale della pena (breve), subordinata all’intervenuta riparazione integrale del danno, antecedente la sentenza di primo grado.
Il legislatore utilizza qui il termine “interamente”, alimentando il dubbio che dove non lo utilizzi si riferisca invece a forme e modulazioni diverse dal risarcimento integrale del danno.
Non è chiaro dunque se quindi il danneggiato debba ottenere il danno differenziale attraverso successivo processo civile.
Estinzione del reato: risarcimento del danno nel penale
Nel caso dell’estinzione del reato la legge è più chiara e indica esplicitamente il quantum riparativo della sanzione penale.
Dice che è possibile pagare una somma pari alla terza parte del massimo della pena, oltre alle spese di procedimento, per accedere al beneficio. Laddove le contravvenzioni siano punite con pena alternativa, invece, la concessione dell’oblazione diviene facoltativa per il giudice e comporta il pagamento della metà del massimo della pena comminabile, oltre le spese.
Non è consentito, tuttavia, accedervi, laddove permangano conseguenze dannose o pericolose del reato che siano eliminabili dal contravventore e questi non vi provveda (art.162-bis, comma 3, C.p.).
In questi casi, come quelli di estinzione del reato per prescrizione, ovvero nel caso di non procedibilità per morte del reo, si deve procedere in sede civile. Infatti, nel caso in cui il reo estingua il reato contravvenzionale con l’oblazione, ovvero si estingua, si deve agire in sede civile.
Il risarcimento danno da reato si persegue con l’azione civile, come peraltro preconizzato dall’art. 75 c.p.p. Quindi, nella sede civilistica, la vittima potrà far valere tutti i suoi diritti. E’ auspicabile che, oltre ai profili di violazione del precetto penale, vengano dedotti anche profili di carattere generale.
Infatti, in sede civile, contrariamente dal penale, non vige la regola della tassatività del fatto/reato, nè l’onere della prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’. Infatti, in sede civilistica si può far valere il diritto al risarcimento di tutti i danni, che siano ingiusti, a prescindere dal fatto che siano conseguenza di un reato. Quest’ultimo presuppone sempre una fattispecie tassativa e specifica. L’illecito prettamente civile no: si pensi all’illecito aquiliano, o ad altri profili, come quelli degli artt. 2050 e 2051 c.c.
Inoltre, la regola probatoria, nel civile, è meno rigida di quella del penale, e presuppone il ‘più probabile che non‘.
La querela: condizione per il risarcimento del danno nel penale
La querela è la condizione di procedibilità. In altri termini, alcuni reati sono procedibili solo a querela di parte. Infatti, per alcune fattispecie, come per esempio l’ingiuria, che ora è risarcibile solo in sede civile dopo la depenalizzazione.
Infatti questa fattispecie generava un numero enorme di procedimenti penali: era sufficiente una minima offesa per legittimare l’azione penale attraverso la querela.
E’ rimasto ancora il reato di diffamazione, che presuppone sempre la querela di parte, tranne alcune eccezioni, come quella a mezzo stampa. In questi casi, quindi, è la persona che si sente diffamata, che può agire con la querela.
Sarà sempre il Pubblico Ministero a valutare la sostenibilità o meno l’accusa nel dibattimento. Quindi la querela è prevista perchè i reati così punibili sono di minore entità. La querela è tra gli istituti implicitamente impiegati a sollecitazione della riparazione del danno.
Strumento tipicamente processuale, la querela integra una condizione di procedibilità che dimostra la volontà dell’ordinamento di rimettere alla persona offesa la valutazione d’opportunità della persecuzione penale del reo.
Un tipo di querela, anche detta “querela-selezione”, è un vero e proprio strumento di depenalizzazione. Guarda infatti all’avvenuta riparazione del danno e alla rimozione delle conseguenze del reato come occasione di soddisfazione di esigenze ulteriori. Quali la proporzionalità della pena all’offesa effettivamente realizzata dal reato; nonché il rispetto del principio di materialità e pratici bisogni d’alleggerimento del carico giudiziario.
Lo strumento consente alle parti private di modulare la composizione dei loro interessi al di fuori del procedimento penale, sia prima della sua proposizione che, successivamente, mediante la rimessione.
La vittima potrebbe infatti ritenere soddisfacente ottenere un ristoro privatistico al pregiudizio subìto, rinunciando alla persecuzione giudiziale. In questo caso è la vittima ad accordare il quantum riparativo.
Art. 162-ter C.p: estinzione per risarcimento del danno nel penale
L’art. 162-ter C.p., introdotto dal legislatore nel 2017, prevede una ulteriore causa di estinzione del reato per condotte riparatorie in rapporto ai reati procedibili a querela rimettibile.
Si tratta di uno strumento per mezzo del quale il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara l’estinzione del reato se sussistono i presupposti indicati dall’art.162-ter C.p. Tra questi figura l’avvenuta riparazione integrale del danno.
Amianto: risarcimento del danno nel penale
Tra i reati contro la persona vi è anche l’omicidio, ovvero la lesione. Questi tipi di reati sono punibili anche in caso di colpa, e non solo in caso di dolo. Tra questi, quindi, le lesioni colpose, ex art. 590 c.p., e l’omicidio colposo, ex art. 589 c.p.
Purtroppo, nel penale, è molto difficile ottenere la condanna dei responsabili. Tra questi anche quelli delle morti da amianto. Il killer silenzioso, ancora nel 2021 ha ucciso 7.000 persone solo in Italia. L’Avv. Ezio Bonanni, nella sua recente pubblicazione Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed. 2022 ha tracciato un quadro della situazione asbesto in Italia e su altri infortuni e malattie professionali.
Quindi, in questo contesto, deve essere rimarcato che sono in corso pochi procedimenti penali per le morti di amianto, rispetto al numero delle vittime. Per questo motivo è preferibile agire direttamente e civilisticamente.
Consulenza legale gratuita
ONA responsabilità medica e Osservatorio Nazionale Amianto consigliano così l’azione civile e offrono consulenza a tutte le vittime. In caso di danno è necessario spedire la messa in mora, per bloccare la prescrizione. Dopo, si deve procedere con la richiesta di risarcimento da carico del responsabile. In caso di danno da amianto, l’azione deve essere proposta davanti al Giudice del lavoro. Per i danni dei familiari si può agire innanzi al Tribunale Ordinario. In ogni caso, si possono dedurre le ragioni anche di responsabilità contrattuale, oltre che da delitto.
Ricordiamo, l’invito di Benedetto XVI rivolto all’ONA e all’AVANI di proseguire nella loro azione di tutela dell’ambiente e della salute. L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto crede nella prevenzione primaria quale mezzo più efficace per evitare i reati. Occorre affermare, in modo forte, la cultura della tutela dell’ambiente e del lavoro, applicando il principio di precauzione. Nel passato è stata utilizzata la fattispecie di cui all’art. 434 c.p., che anticipa la configurabilità del reato alla sola messa in pericolo del bene protetto. Questa è la via maestra, oltre all’azione risarcimento danni.
Negli ultimi anni, uno degli strumenti di prevenzione, è quello della L. 68/2015. La c.d. legge Ecoreati, che però è ritenuta non sufficiente dall’Avv. Ezio Bonanni e dall’ONA.