Diritto disciplinare militare: procedimento e tutela legale

I militari, proprio perché esposti a diverse sostanze cancerogene, hanno subito un elevato indice di casi di malattia professionale, oltre agli infortuni. Quindi il diritto disciplinare militare si coniuga con l’esigenza di tutela della salute. Nella relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta del 07.02.2018, sono riportati tutti i casi di incidenza di malattie asbesto correlate, oltre ad altri danni alla salute.

Diritto disciplinare militare e la tutela dell’ONA

Infatti, l’Avv. Ezio Bonanni, ha udito da questa Commissione (06.12.2016), ha dimostrato l’incidenza del rischio, che peraltro è stato confermato anche dal VII rapporto mesoteliomi. Quindi la tutela dell’ONA riguarda essenzialmente la prevenzione dei danni alla salute, e comunque la tutela dei diritti militari. Queste esigenze di tutela, e comunque il rispetto dell’art. 2087 c.c., che è dovuto anche ai militari (Cassazione, IV sezione penale, 3615/2016, ed ex multis), spesso si scontra con il regolamento disciplina militare. In realtà, anche nel codice di disciplina militare è prevista la tutela della salute. Questo quadro è stato arricchito, recentemente, dalla pubblicazione ONA, ‘Il libro bianco per le morti di amianto in Italia – Ed. 2022‘, che riporta l’elevata incidenza di casi di malattie di amianto tra i militari.

In questa guida, scopriamo come e in che rapporti la disciplina militare influenza la salute e i diritti dei militari. L’ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, è da anni che sollecita una maggiore attenzione della gerarchia militare per la tutela della salute. Non solo amianto, ma anche radon, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Queste le condizioni di rischio. In più ci sono molti altri casi nei quali giocano un ruolo la gerarchia e la disciplina militare. In ogni caso la tutela giuridica, e quindi anche quella del risarcimento del danno, e il riconoscimento dello status di vittime del dovere.

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Diritto disciplinare militare e gerarchia

Il diritto disciplinare militare, ergo, il concetto di disciplina rinvenibile nell‘art. 1346 del C.O.M. (Codice Ordinamento Militare), pone le proprie basi sull’organizzazione gerarchica militare.  Infatti, obiettivo primario e fondamento della stessa, risultano essere il rispetto e l’obbedienza verso l’autorità.

Pertanto, è proprio la disciplina che rende possibile il raggiungimento della necessaria efficienza e rapidità di azione, caratteristiche basilari che più contraddistinguono l’azione militare.

Secondo quanto recita l’art. 1346 del C.O.M., per disciplina militare si intende non soltanto l’osservanza delle norme attinenti alo stato di militare ma, altrettanto, il conseguimento e mantenimento della disciplina. Ebbene, sarà onere del militare quello di osservare con senso di responsabilità tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici.

I primi regolamenti di diritto disciplinare militare delle Forze Armate

Il processo di “democratizzazione” delle Forze Armate, può essere descritto come il compimento di un’armonizzazione dell’ordinamento militare con i principi costituzionali. Il concreto passo verso questo processo, è stato realizzato per merito del primo regolamento disciplinare unico e valido per tutti i militari, databile al 1964.

Successivamente, troviamo sia l’approvazione della Legge sulle “Norme di principio sulla disciplina militare“, L. n. 382/1978, che l’emanazione del “Regolamento di disciplina militare“, adottato con D.P.R. n. 545/1986.

Le suddette normative, nonostante qualche modifica nel tempo, sono confluite sia nel C.O.M., regolato dal D. Lgs. n. 66/2010, che nel T.U.O.M. (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, D.P.R n.90/2010).

Corretta applicazione del potere disciplinare militare

Al pari di qualsiasi altro potere, quello disciplinare deve essere correttamente utilizzato ed applicato. Il C.O.M. stabilisce che, il superiore, debba vagliare “disciplinarmente” la condotta di un proprio subordinato.

La condotta necessita di essere verificata, quindi oggettivizzata in un comportamento materialmente percepibile.

Per la corretta applicazione delle disposizioni in materia disciplinare, entra in gioco l’art. 1350 C.O.M. Tale norma prevede che, le disposizioni suddette, si applichino nei confronti dei militari che si trovino in determinate condizioni.

Più nello specifico, si parla di militari che:

  • svolgono attività di servizio;
  • si trovano in luoghi militari o comunque desinati al servizio;
  • indossano l’uniforme;
  • si qualificano come militari;
  • si rivolgono ad altri militari in divisa che si qualificano come tali.

Infine, ai sensi dell’art. 1355 C.O.M., la sanzione deve essere “commisurata al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa”, quindi, effettuata con gradualità. In più, il medesimo militare non può essere sanzionato più volte per un’identica mancanza. Il potere disciplinare si consuma nel momento in cui viene sanzionato disciplinarmente il proprio subordinato.

Tassatività delle sanzioni disciplinari militari irrogabili

La tassatività delle sanzioni disciplinari militari trae origine dai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Non solo, dal momento che vi è anche la previsione, ex art. 98 Cost., secondo la quale i dipendenti pubblici devono agire in modo imparziale. In sostanza, è onere di quest’ultimi il perseguimento dell’interesse pubblico, fondamento dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare in ambito militare.

Rispettando sempre i dettami del C.O.M., all’art. 1352 possiamo leggere che, come uniche tipologie di sanzioni disciplinari irrogabili, troviamo quelle di stato o di corpo. Le prime, sono volte a censurare illeciti disciplinari di maggior gravità mentre, le seconde, sono mirate alla rieducazione e correzione rispetto al compimento di illeciti meno gravi, con effetti consequenziali confinati nell’organizzazione militare

Più nello specifico, per quanto concerne le sanzioni disciplinari di stato, ci si rivolge a quei miliari che, nel commettere l’illecito disciplinare, pregiudicano interessi generali dello Stato o dell’organizzazione militare stessa. Solo per tali tipologie di illeciti si prevede addirittura l’espulsione del militare, con relativa perdita del grado per rimozione ed iscrizione nel registro dei militari di truppa.

Sanzioni disciplinari militari di stato e di corpo

In merito sempre alla corretta applicazione del diritto disciplinare militare, ai sensi degli artt. 1357-1358 C.O.M., possiamo ricavare la tassatività delle sanzioni, rispettivamente, di stato e di corpo. Difatti, parlando di sanzioni disciplinari di stato, queste possono prendere la forma del provvedimento di:

  • sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi, per il solo personale in servizio permanente effettivo;
  • sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi, per il solo personale in congedo;
  • cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
  • perdita del grado per rimozione.

Le sanzioni disciplinari di stato, quindi, sono provvedimenti che seguono a delle violazioni talmente gravi che non consentono, in via definitiva o temporanea, il mantenimento del rapporto di pubblico impiego.

Quanto, invece, alle sanzioni disciplinari di corpo, queste possono essere irrogate solo nei confronti del personale in servizio e, ai sensi dell’ art. 1358 COM, consistono nel:

  • richiamo;
  • rimprovero;
  • consegna di rigore.

Il procedimento disciplinare militare di stato

Per procedere con la giusta attivazione del procedimento disciplinare militare di stato, questo deve far seguito ad un giudizio penale, oppure, ad una grave mancanza disciplinare. Tale procedimento è scandito da termini perentori precisi (art. 1392, comma 4, C.O.M.), sia per quanto riguarda la contestazione, che per la conclusione del procedimento stesso.  Un’eventuale superamento di tali termini è sinonimo di decadenza dall’esercizio del potere d’azione disciplinare.

Il procedimento disciplinare militare di stato inizia con l’inchiesta formale, attraverso la quale avviene la contestazione degli addebiti (ex art. 1176 C.O.M.). Nello specifico, l’inchiesta formale è una fase stessa del procedimento disciplinare militare di stato, consistente in un complesso di atti diretti all’accertamento di quelle infrazioni che comportano l’applicazione di una sanzione disciplinare militare di stato.

Dall’inchiesta formale alla conclusione del procedimento

Conclusasi tale fase istruttoria, e cioè l’inchiesta formale, l’Autorità che ha disposto la stessa inchiesta, e sulla base delle relative risultanze, procederà a proporre al Ministro della Difesa di intervenire personalmente per definire la posizione del militare interessato. Quindi, il Ministro dovrà decidere se:

  • procedere senza irrogare alcuna sanzione disciplinare di stato;
  • dare applicazione alla sanzione di stato della sospensione disciplinare dall’impego pubblico.

Come ben si può immaginare e dedurre, il procedimento disciplinare militare di stato si potrà concludere in due differenti maniere:

  • con l’irrogazione di una sanzione disciplinare militare di stato;
  • con il proscioglimento del militare sotto accusa.

Tuttavia, non bisogna trascurare l’eventualità che il militare inquisito possa essere passibile della sanzione consistente nella perdita del grado per rimozione. In tal caso, sarà la stessa Autorità che dispose l’inchiesta formale disciplinare che, ora, procederà con il deferimento ad una Commissione di disciplina.

Nel dettaglio, la suddetta Commissione rappresenta un organo collegiale, diversificato per ogni singolo procedimento disciplinare di stato e con una composizione variabile a seconda del grado del militare in esame. Quest’ultimo, stando all’art. 1388 C.O.M, sarà soggetto ad una nuova istruttoria, finalizzata alla valutazione della concreta possibilità che il militare inquisito possa mantenere o meno il proprio grado.

Il procedimento dinanzi la Commissione di disciplina, si vede concludere con l’invio dei relativi atti al Ministero della Difesa che, anche in questo caso, dovrà decidere se procedere o meno con l’irrogazione della sanzione disciplinare militare di stato.

Diritto disciplinare militare e tutela legale

Il fatto stesso che dal punto di vista organizzativo il militare debba sempre e soltanto rispondere agli ordini, costituisce un problema e rende necessaria la tutela legale. Non, bene inteso, per assistere chi voglia disobbedire agli ordini. Infatti, in questo caso, queste condotte si tradurrebbero nell’anarchia, tale per la quale verrebbe meno lo spirito delle nostre Forze Armate.

EsercitoMarina MilitareAereonautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, sono i corpi militari dello Stato, e sono in prima linea nella difesa della democrazia, oltre che contro il crimine. Questi militari assicurano la legalità, ma anche la salute. Si pensi all’emergenza Covid-19, per la quale dobbiamo richiamare il ruolo del Gen. Francesco Paolo Figliuolo.

Questo Generale, del Genio Militare, ha dimostrato capacità ed efficienza, che ci invidiano nel mondo. Quindi, la disciplina è importante per non sprofondare nell’anarchia, ed è per questi motivi che l’azione dell’ONA è riservata all’assistenza legale in caso di ordine illegittimo, ovvero di violazione dei diritti dei militari.

Per questi motivi, l’assistenza riguarda anche la tutela risarcitoria. In caso di infortunio, ovvero di malattia professionale, è dovuto il risarcimento danni, sia patrimoniale che non patrimoniale. Infatti, le prestazioni previdenziali di causa di servizio e/o equo indennizzo, sono solo degli indennizzi. La vittima ha diritto all’integrale ristoro dei danni.

Inoltre l’ONA ha ottenuto significativi risultati nel riconoscimento dello status di vittima del dovere.

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