Risarcimento errore medico: tutela legale

Risarcimento errore medico.  Questo è lo scopo dell’ONA, fermo restando che i medici agiscono in totale correttezza e che, con molta probabilità i danni sono dovuti, più che altro, alla scarsità dei mezzi. Infatti, in molti casi, si verificano errori di sistema.

Siamo di fronte al principio dell’inadempimento contrattuale, anche in tema di ritardo diagnostico. Ci riferiamo ai numerosi casi di mesotelioma per cui si è dovuto il risarcimento danni per malasanità. L’ONA ha costituito il particolare reparto di responsabilità medica, con il quale è possibile ottenere la tutela dei diritti delle vittime.

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La posizione di garanzia del medico rispetto al paziente

Come ottenere un risarcimento per errore medico? Sia il medico che la struttura sanitaria hanno la posizione di garanzia. Si tratta, in sostanza, del ruolo del soggetto agente che deve prendere in carico la tutela della salute del paziente. Infatti, oltre ai normali obblighi terapeutici, ci sono anche quelli di informazione e di c.d. spedalità.

Quindi, la struttura sanitaria e tutto il personale hanno l’obbligo dell’esatto adempimento. Questo adempimento, quindi, deve garantire la tempestività della diagnosi e prognosi. In più, l’esatto percorso terapeutico con le diverse opzioni e rischi.

I garanti, sia essi la struttura, che il sanitario, hanno un ruolo decisivo. Infatti, entrambi, hanno l’obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, in forza del rapporto di protezione che si instaura tra il paziente e il c.d. garante. Il tutto, sulla base dell’art. 40, co. 2, Codice Penale.

L’art. 40, secondo comma, c.p. prevede specificamente che «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». Il fondamento di questa disposizione si rinviene negli artt. 2, 32, 41 comma II Cost., che impongono una tutela privilegiata di determinati beni.

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Risarcimento errore medico

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    Corte di Cassazione e posizione di garanzia

    La posizione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale, a due categorie in cui tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in capo ai garanti.

    La prima categoria concerne la posizione di garanzia c.d. di protezione che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l’integrità. Per cui, sono tipici gli obblighi che gravano, ad esempio, sui genitori e sui medici in relazione ai beni della vita e dell’incolumità personale. Tuttavia, l’obbligo di protezione può derivare anche dall’assunzione volontaria di un obbligo di protezione sia su base contrattuale. Quindi, il medico prende in carico il paziente in stato di incoscienza, per esempio. La seconda categoria riguarda la posizione di garanzia c.d. di controllo che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto.

    La Corte di Cassazione si è espressa in più occasioni sulla posizione di garanzia  nella quale si viene a trovare inevitabilmente il medico nei confronti del paziente nonché della legge stessa, nell’esercizio della propria attività professionale.

    La posizione di «garanzia» è stata, in maniera esaustiva, messa in evidenza nella sentenza n. 7483 del 2000.

    Posizione garantista: esempio di applicazione

    La causa in esame, riguardava una signora, la quale a seguito di un ricovero d’urgenza in ospedale, veniva sottoposta (al fine diagnostico) ad un esame T.A.C. (Tomografia Assiale Computerizzata), su indicazione del primario ospedaliero. L’esito di tale indagine diagnostica, spingeva il primario stesso a informare i parenti sulla necessità di eseguire improrogabilmente un altro esame diagnostico-strumentale a livello cerebrale, più approfondito, ciò al fine di meglio delineare il quadro clinico della stessa.

    Il primario, dopo aver dato disposizione (sulla procedura diagnostica da eseguirsi sulla paziente) ai «sottoposti» sul da farsi, si allontanava dalla struttura sanitaria, conservando il proposito di farvi rientro il giorno successivo per eseguire l’intervento chirurgico che si era proposto di effettuare. L’esame diagnostico (effettuato in assenza del primario) metteva in evidenza una condizione patologica molto critica, la quale prevedeva l’esecuzione di un intervento chirurgico da eseguirsi con urgenza.

    Il primario, recandosi in ospedale diverse ore dopo l’accertamento diagnostico, non riusciva (a causa del ritardo nell’esecuzione dell’intervento chirurgico) a trattare adeguatamente la patologia sofferta dalla paziente, la quale nel frattempo era clinicamente progressivamente peggiorata, sino all’exitus che avveniva nelle ore successive. Oltre alla responsabilità del primario, in sede giudiziaria, è stata riconosciuta anche una responsabilità a carico degli altri sanitari, i quali in sua assenza si sarebbero comunque dovuti attivare per salvare la vita alla paziente, essendo gli stessi co-detentori appunto dell’”obbligo di garanzia” sia solidalmente che singolarmente.

    Chi ha diritto al risarcimento errore medico

    Anche per errore medico risarcimento danni medici si distingue in diverse tipologie. Nel risarcimento danni da errore medico il danno biologico è una lesione subita da una persona fisica nel corpo o nella mente. Tutti possono ottenere il risarcimento per danni biologici in quanto l’integrità fisica è un diritto garantito dalla Costituzione italiana.

    Ogni qualvolta si verifica un errore medico e si avvia una procedura per ottenere il risarcimento danni da malasanità per tale errore, si valutano tre tipologie di danno da colpa medica:

    • biologico
    • patrimoniale
    • morale

    Può ottenersi il risarcimento per danno biologico quando si tratta di un danno fisico, temporaneo o permanente. Mentre può ottenersi, nel complesso del risarcimento danni da responsabilità medica, il risarcimento per il danno patrimoniale quando si sono sostenute delle spese mediche a causa dell’errore del sanitario.

    I danni morali sono quelli che coinvolgono il foro intero della vittima a causa delle sofferenze psicofisiche conseguenti dall’evento, ed anche per questo è previsto un risarcimento danni responsabilità medica.

    Risarcimento da malasanità e risarcimento per errore medico

    Il risarcimento dei danni per malasanità riguarda un errore di gestione del paziente. Sotto questo profilo, si segnalano vizi nell’informazione e nell’acquisizione del consenso, in particolare con riferimento a diversi approcci terapeutici. In più, ci sono i casi specifici di danni biologici ma anche morali. In molti casi, questi danni da errore medico dipendono anche dalla violazione di obblighi di protezione che vanno oltre il percorso terapeutico vero e proprio.

    Infatti, uno dei casi tipici è quello del danno medico che il paziente subisce perché cade dal letto dell’ospedale. In altri casi, ci sono i danni perché, per giorni, i pazienti sono lasciati sui lettini del pronto soccorso perché mancano i posti in ospedale.

    Invece, si ha un risarcimento danni errore medico quando siamo di fronte a negligenza, imperizia ed imprudenza nell’esecuzione degli obblighi del sanitario e del personale paramedico. Per esempio si ha diritto al risarcimento per negligenza medica quando un farmaco somministrato per errore provoca la morte del paziente. In molti casi, ci sono errori di interventi chirurgici che hanno un esito infausto, magari per una disinfezione.

    In tutti i casi, comunque, siamo di fronte alla c.d. colpa medica.

    Occorre specificare che il risarcimento malasanità comprende tutte le richieste responsabilità medica risarcimento danni che riguardano errori di gestione commessi dal personale delle strutture ospedaliere.

    Termine per esercitare il diritto al risarcimento da errore medico

    Il termine per esercitare il diritto al risarcimento da errore medico è di dieci anni dalla scoperta del danno stesso (art. 2946 c.c.).

    Mentre per i profili di responsabilità extracontrattuale, diversamente, il termine di prescrizione responsabilità medica è quinquennale.

    Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento errore medico inizia a dal momento in cui la vittima malasanità era o poteva essere a conoscenza dell’evento (lesione alla sua salute) e del nesso causale. In altre parole il termine di prescrizione danno medico inizia dalla conoscenza della reale portata giuridica del danno biologico subito.

    Di conseguenza è da tale periodo che inizia a decorre il termine di prescrizione errore medico, decennale per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, e quinquennale per i profili di responsabilità aquiliana (risarcimento danni da colpa medica per negligenza medica). È quindi importante fare richiesta prima di responsabilità medica prescrizione.

    Il paziente, che ritiene di essere vittima di errore medico e malasanità, proprio perché privo di cognizioni, per provare la negligenza e del sanitario, poiché invoca la responsabilità contrattuale del medico e della casa di cura, deve dimostrare il danno per errore medico e il nesso causale, e sarà la controparte a dover dimostrare l’esatto adempimento.

    Per questi motivi, l’Avv. Ezio Bonanni e l’ONA, hanno istituito uno specifico servizio di assistenza per tutte le vittime di malasanità ed errore medico. Per accedere a questo servizio si può chiedere l’assistenza legale gratuita.

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    Diligenza: generica e specifica per responsabilità medica

    Non esiste nessuna norma di legge che contenga una distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato in caso di errore sanitario.

    Quindi il sanitario è vincolato ad una obbligazione sia di mezzi che di risultato, il cui contenuto è dato sia dall’obbligo di diligenza che dall’obbligo di informazione del paziente.

    Il risultato però non consiste esclusivamente nella guarigione del paziente, ma anche nel fornire al paziente tutte le cure richieste dalla specifica patologia che lo interessa tenendo conto del livello della scienza e della tecnica in un determinato settore, dell’età del paziente e della specifica difficoltà dell’intervento. (Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 577/2008).

    Il sanitario è altresì obbligato ad una diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, maggiore e più ampia di quella richiesta per l’uomo medio e non ad una semplice diligenza che si può pretendere da una persona mediamente avveduta e prudente (la c.d. diligenza del buon padre di famiglia. Infatti, l’art. 1176, comma 2, c.c., recita: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”).

    La Corte di Cassazione, con una sentenza n. 17143/2012, ha sottolineato che con riferimento al medico, occorre distinguere tra una diligenza professionale generica (richiesta al medico di base o medico generale) ed una diligenza professionale specifica (richiesta al medico specializzato in un determinato settore).

    Quindi, se un paziente riporta una frattura e viene sottoposto alle cure di un medico di base, da quest’ultimo si pretenderà una diligenza sicuramente minore rispetto a quella richiesta ad uno specialista.

    Caratteristiche essenziali colpa professionale medica

    Per incorrere in errore medico, la condotta del professionista deve essere caratterizzata da colpa.  L’imputazione dell’errore a titolo di colpa riconduce alla violazione delle regole cautelari che, se rispettate, avrebbero evitato il verificarsi dell’evento dannoso.

    Possiamo distinguere tra colpa generica e specifica. Quest’ultima si verifica quando l’errore è determinato dalla violazione delle regole normative configurandosi l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

    Mentre, la colpa generica riguarda l’errore che si verifica per:

    • Negligenza: trascuratezza o scarsa attenzione nel compimento dell’attività (ad es., il chirurgo che dimentichi una garza nell’addome del paziente);
    • Imprudenza: avventatezza o scarsa ponderazione nel compimento dell’attività (ad es., il medico che suggerisca un approccio terapeutico particolarmente rischioso);
    • Imperizia: incapacità tecnica o scarsa esperienza (il chirurgo che compia un errore intervento chirurgico routinario).

    Errore medico: commissivo o omissivo

    L’errore medico può consistere tanto in una commissione quanto in un’omissione:

    • sono errori di commissione quelli conseguenti alla esecuzione di un atto medico o assistenziale non dovuto o praticato in modo scorretto;
    • mentre sono detti errori omissivi, quelli dovuti alla mancata effettuazione di un atto medico o assistenziale ritenuto necessario per la cura del paziente.

    Per approfondimenti sulle tipologie di errore medico, consulta: Errore medico classificazione e tipologie

    Errore medico, quali sono le scelte procedurali della vittima?

    La vittima di malasanità ha diritto di richiedere la tutela dei suoi diritti in tutte le sedi competenti, compresa quella penale attraverso una denuncia al medico responsabile e/o attraverso la segnalazione presso le sedi competenti, così come ha diritto di agire per il risarcimento in ambito civilistico di tutti i danni da malasanità sofferti.

    Malasanità: denuncia – querela penale

    Una denuncia penale è un atto attraverso il quale il privato cittadino porta a conoscenza delle Autorità (Pubblico Ministero e/o Ufficiale di P.G.), la notizia della commissione di un reato perseguibile d’ufficio, ad esempio omicidio colposo.

    Mentre la querela è un atto con il quale la vittima di errore medico o un proprio congiunto, oltre a mettere a conoscenza l’autorità giudiziaria della commissione di un reato di cui è persona offesa, manifesta anche la volontà di voler perseguire penalmente l’autore del fatto illecito.

    Il denunciante o la persona offesa, può riferire notizia di reato sia in forma orale che scritta, presso qualsiasi Autorità Giudiziaria di competenza nello specifico presentandosi direttamente in sede della Procura della Repubblica oppure presso qualsiasi stazione dei Carabinieri, o polizia.

    Risarcimento responsabilità medica azione civile

    Com’è noto, la responsabilità medica della Struttura Sanitaria ha natura contrattuale. Lo ha stabilito espressamente l’art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, più conosciuta come “legge Gelli“, dettante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

    Il diritto al risarcimento del danno per malasanità può essere esercitato nel termine di dieci anni dalla scoperta. Questo quindi è il tempo per fare richiesta risarcimento danni da errore medico o richiesta di risarcimento danni da colpa medica.