Sono riconosciuti sordi i soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. Però la sordità non deve essere di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di lavoro, di guerra o di servizio.
In base al grado di sordità i benefici a cui si ha diritto sono:
- pensione d’inabilità;
- indennità di comunicazione;
- protesi e ausili;
- iscrizione al collocamento mirato;
- esenzione dal ticket.
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, assistono tutti i cittadini con invalidità civile, compresi i sordi. Fornisco servizi di assistenza legale e medica gratuita.
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Prestazione previdenziale riservata ai sordi
La pensione ai sordi è una prestazione economica rilasciata, su domanda, alle persone a cui è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, cioè fino al compimento di 12 anni. La sordità deve aver compromesso anche il normale apprendimento del linguaggio parlato. La prestazione non spetta se la sordità è di natura esclusivamente psichica o dipende da causa di guerra, lavoro o servizio.
Hanno diritto alla pensione i sordi che soddisfano determinati requisiti sanitari e amministrativi:
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- sordità congenita o acquisita durante la crescita con ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di Hearing Threshold Level di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore), che rende difficile l’apprendimento del linguaggio parlato;
- stato di bisogno economico e rispetto del limite del reddito fissato annualmente;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari il possesso del permesso di soggiorno da almeno un anno (ex art. 41, T.U. immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Il reddito da considerare è quello individuale, anche se coniugato. Per il 2021, il limite di reddito è pari a 16.982,49 euro, anche in caso di ricovero in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Per il 2021 l’importo è di 287,09 euro. Se si tratta di prima liquidazione, il reddito di riferimento è quello dello stesso anno, mentre negli altri casi, ci si riferisce al reddito dell’anno precedente. Per quanto riguarda i redditi da pensione si considerano quelli dell’anno in corso.
Al compimento di 67 anni, la pensione si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
Compatibilità con altri trattamenti
La pensione è compatibile con tutte le prestazioni erogate a titolo di invalidità di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una menomazione diversa. In caso di pluriminorazioni è cumulabile con le pensioni per cecità e invalidità civile.
È inoltre compatibile con l’attività lavorativa o con pensioni dirette di invalidità. Queste possono essere erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori sordi dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi o da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Pensione per i sordi: come fare domanda?
La pensione è concessa a chi è stato riconosciuto sordo dalla Commissione medica competente. Per ottenere la prestazione previdenziale, l’interessato, per prima cosa, deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco.
Il codice deve essere inserito nella domanda di Accertamento sanitario. Questa deve essere inoltrata attraverso il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario“. Nella domanda devono essere indicati anche i dati socio-economici e reddituali necessari per la liquidazione della prestazione, se dovuta.
Una volta effettuata la visita presso la competente Commissione medico-legale, l’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o indirizzo PEC.
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Indennità di comunicazione riservata ai sordi
L’indennità di comunicazione è una prestazione economica rilasciata su richiesta a chi è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva. Essendo una prestazione a solo titolo di minoranza, è indipendente da criteri come l’età e le condizioni reddituali.
I soli requisiti per ottenere il diritto all’indennità di comunicazione sono sanitari e amministrativi:
- per i minori di 12 anni il riconoscimento di invalidità civile per ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di Hearing Threshold Level (HTL) di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore;
- per chi ha più di 12 anni, il riconoscimento di invalidità per ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL, dimostrandone l’insorgenza prima dell’età evolutiva;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari, l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari, il possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 del T.U. immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo per il 2021 è di 258,82 euro mensili.
Al compimento dell’età pensionabile, aggiornata in base alla speranza di vita, la pensione per i sordi viene trasformata in assegno sociale.
Compatibilità e incompatibilità con altri trattamenti
L’indennità di comunicazione è compatibile con l’attività lavorativa e con il ricovero a totale carico dello Stato. Infatti, a differenza di quanto previsto per gli invalidi civili, la prestazione spetta interamente anche se il richiedente è ricoverato in un istituto.
In caso di pluriminorazioni, è compatibile e cumulabile con le indennità di accompagnamento per invalido civile totale e per ciechi civili assoluti.
Al contrario, l’indennità di comunicazione è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Tuttavia, è data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Per quanto riguarda i minori, la prestazione è incompatibile con l’indennità di frequenza.
Procedura per la domanda d’indennità di comunicazione
Per ottenere la prestazione di indennità è necessario il riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.
Quindi l’interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco. Tale codice deve essere inserito nella domanda di Accertamento sanitario che deve essere inoltrata attraverso il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario“. Nella domanda devono essere indicati anche i dati socio-economici e reddituali necessari per la liquidazione della prestazione, se dovuta.
Una volta effettuata la visita presso la competente commissione medico-legale, l’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o indirizzo PEC.
Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
I minori titolari dell’indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età, devono presentare il modello AP70 per l’erogazione della prestazione da maggiorenne, senza necessità di effettuare ulteriori accertamenti sanitari.
Invalidi civili: collocamento mirato per i sordi
Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi è previsto il collocamento mirato (legge 68/99).
Questa forma assistenziale ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.
L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile sordità o cecità. Può avvenire anche in un secondo momento se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.
Servizi di tutela legale e assistenza medica
L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni assistono tutti coloro che devono iniziare il percorso amministrativo per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità e le relative prestazioni assistenziali. Questo vale anche per i soggetti riconosciuti sordi (invalidità civile per sordità).
L’Osservatorio Nazionale Amianto è in prima linea nella salvaguardia della salute dei cittadini, soprattutto dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, come l’amianto. I suoi effetti dannosi sulla salute sono dimostrati anche dall’ultima monografia IARC.
Infatti, nonostante la messa al bando dell’asbesto con la legge 257/92, sono ancora molti in Italia i siti contaminati. La situazione di criticità nel nostro Paese è denunciata dall’Avvocato Bonanni in “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia-ed.2022“.
La presenza di amianto è diffusa anche in edifici pubblici, come scuole e ospedali, e in molti luoghi di lavoro. Si sono approfonditi i pericoli che corrono i lavoratori nel corso del settimo appuntamento di ONA News, “Sicurezza nei luoghi di lavoro realtà o utopia?“.
Oltre a tutelare le vittime di amianto e di altri agenti cancerogeni, l’Osservatorio Nazionale Amianto ha costituito il reparto di responsabilità medica, con il quale è possibile ottenere la tutela di tutti i diritti delle vittime di malasanità ed errori medici.