Risarcimento danni colpa medica: danno morale

La vittima di malasanità ed errori medici ha diritto al risarcimento danni da colpa medica, che comprende i danni patrimoniali non patrimoniali (biologico, danno morale ed esistenziale).

Come danno non patrimoniale, il danno morale è un pregiudizio che riguarda un valore o un interesse della persona immateriale o non direttamente monetizzabile. Per fare richiesta risarcimento danni morali deve trattarsi di valori costituzionalmente garantiti come può essere la libertà, la salute, la riservatezza e la famiglia. È sempre legittima la richiesta di risarcimento, in particolare la richiesta danni morali, quando questi diritti vengono lesi o compromessi.

Nello specifico, con la categoria danno morale si identifica una sofferenza interiore soggettiva, che consiste nel perturbamento psichico o nel pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale, massima espressione della personalità di ogni individuo.

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, grazie all’istituzione del reparto di responsabilità medica, fornisce assistenza per la tutela dei diritti delle vittime di malasanità. Queste possono ottenere i benefici assistenziali e previdenziali e l’integrale ristoro dei danni.

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Danno morale definizione e distinzione dal danno biologico

La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra il pregiudizio non patrimoniale. Deve trattarsi di un turbamento dell’anima, di un dolore sofferto, che non abbia generato degenerazioni patologiche della sofferenza“.

Così le Sezioni Unite della Corte di Cassazione danno la definizione danno morale. Questo tipologia di pregiudizio, infatti, riguarda la parte più intima, il dialogo interno con se stessi.

Per quanto riguarda la lesione del diritto alla salute, che è quella che si verifica nella maggior parte dei casi di responsabilità medica, il primo aspetto da considerare per il risarcimento è appunto la sofferenza interiore, cioè il danno morale risarcibile. Ad esso, però, va distinto il danno biologico, che invece è qualcosa che incide profondamente sul prosieguo della quotidianità della vittima. Perciò i danni biologici e morali sono differenti tra loro.

Il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico. Perciò va riconosciuto indipendentemente dal fatto che il soggetto abbia anche subito un danno biologico di natura fisica o psichica. Di conseguenza, si può far richiesta del risarcimento per il danno morale, anche se alla vittima non spetta alcun risarcimento per il danno biologico.

Tuttavia l’autonomia ontologica del danno morale e la conseguente valutazione danno morale non possono prescindere dal carattere omnicomprensivo del danno non patrimoniale. Infatti la Corte di Cassazione precisa che “il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello esistenziale (consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane) integrano componenti autonome dell’unitario danno non patrimoniale, le quali, pur valutate nello loro differenza ontologica, devono sempre dar luogo ad una valutazione globale“(Cass. sez. III, n. 25817 del 31/10/2017).

Il danno morale nella responsabilità medica

Recentemente, la Cassazione ha stabilito che il danno morale subito da un paziente a seguito di errore medico può assumere consistenza autonoma rispetto al danno biologico. Perciò il giudice deve liquidare il risarcimento danno morale subito dal paziente per un evento di malpractice medica se quest’ultimo fornisce la prova che le conseguenze dannose subite sono specifiche rispetto a quelle subite da altri soggetti con stesse caratteristiche e stesso grado di invalidità (Corte di Cassazione – III sez. civ. – sentenza n. 19189 del 15-09-2020).

Nella sentenza la Corte evidenzia che, qualora le conseguenze negative subite dal paziente non siano diverse rispetto a quelle che subiscono le altre vittime della stessa tipologia e con lo stesso grado di invalidità permanente, non potrà essere riconosciuta al danneggiato alcun ulteriore voce di danno rispetto a quella biologica (proprio in considerazione dell’unitarietà del danno). Invece, il giudice dovrà accogliere la richiesta risarcitoria per le ulteriori voci di danno nel caso in cui:

  • il risarcimento danni per quella voce non è già stato riconosciuto;
  • l’attore provi l’esistenza di circostanze di fatto che giustifichino l’accoglimento della domanda e quindi dimostrino delle conseguenze specifiche a carico del danneggiato.

Diventa quindi onere del paziente dimostrare una sofferenza interiore connessa alla percezione della lesione nella relazione intimistica con se stesso, alle circostanze in cui si è verificato l’illecito, alla gravità della condotta del medico. Per esempio, nel caso preso in esame dalla Cassazione, il risarcimento in via autonoma del danno morale deriva dal ricovero in terapia intensiva, dal trasferimento d’urgenza in elisoccorso in altro ospedale, dai plurimi ricoveri successivi al primo intervento necessari per fronteggiarne gli esiti negativi e dalla necessità di continuo monitoraggio delle proprie condizioni di salute.

ONA Responsabilità medica: assistenza medica e tutela legale

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    Come si quantifica il danno morale?

    Come quantificare il danno morale? Il valore del risarcimento del danno morale varia a seconda che sia legato a un danno fisico, cioè un danno biologico. Infatti, quando il pregiudizio biologico è superiore a 3 punti percentuali, quello morale viene di solito risarcito in automatico. Quando, invece, non è presente una lesione fisica, la vittima deve dare prova concreta e certa dei danni morali.

    Per quantificare danno morale, il giudice ricorre al criterio di equità. In altre parole, per i danni morali risarcimento è stabilito da una somma che, in base al proprio giudizio, si deve ritenere congrua.

    Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendo conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione” (SS.UU., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972).

    Il risarcimento per danni morali considera essenzialmente un duplice aspetto: dolore e cambiamento della vita. Inoltre è importante, per ottenere il risarcimento danni da colpa medica e la giusta quantificazione danno morale, provare quali sono stati i peggioramenti che il comportamento del sanitario ha causato nella vita del paziente.

    Risarcimento danni morali quantificazione personalizzata

    Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, i tribunali fanno riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, applicabili su tutto il territorio nazionale (Cass. sentenza 12408/2011). Il fine è creare uniformità nelle decisioni per la liquidazione di danni derivanti da identiche lesioni e non lasciare il risarcimento alla mera discrezionalità del giudice. Ciò è importante soprattutto per la liquidazione danno morale.

    Tuttavia, più l’evento ha inciso in modo significativo sulla sofferenza, tanto più la somma risarcitoria può essere aumentata attraverso la personalizzazione. Sulla personalizzazione del danno si è espressa la Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza n. 5691 del 23 marzo del 2016. In questa occasione, la Corte ha chiarito che la quantificazione danni morali in una frazione del biologico non ne esclude una misurazione superiore a quanto stabilito dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

    Vittime di malasanità: servizio di assistenza legale

    I diritti delle vittime di malasanità, come di tutte le vittime, sono tutelati dall’ONA. Grazie al team di avvocati, diretti dall’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis. In questo modo sono guidati in tutte le fasi dell’iter legale al fine di ottenere i benefici previdenziali e il risarcimento danni.

    Per approfondire la complessa tutela risarcitoria è possibile consultare la pubblicazione dell’Avvocato Bonanni “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“.

    In più l’Osservatorio Nazionale Amianto si occupa di assistere anche tutti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Tra questi vi è l’amianto, come dimostra anche l’ultima monografia IARC. La presenta di asbesto sul territorio nazionale è ancora diffusa. Per questo è necessario attuare la bonifica dei siti contaminati. Solo attraverso la prevenzione primaria è possibile mettere fine alla strage causata dalle malattie asbesto correlate, come il mesotelioma.