Chi fa parte delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza (Marina Militare, Esercito, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Guardie Particolari Giurate), in caso di infortunio sul lavoro, non è tutelato dall’INAIL. Infatti, secondo l’ordinamento giuridico, è prevista una tutela in caso di infortunio specifica, che presenta delle diversità rispetto a quella che è alla base di tutte le altre categorie di lavoratori.
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, assistono tutti i lavoratori che subiscono danni sul luogo di lavoro, comprese le vittime del dovere. Fornisco servizi di assistenza legale e medica gratuita.
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Rischi infortunio e danni alla salute nelle Forze Armate
I militari e le Forze Armate sono esposti a diversi rischi nell’esercizio delle loro funzioni. Tra questi vi è anche l’esposizione ad agenti cancerogeni, come l’amianto. Questo, se inalato o ingerito, può provocare fenomeni infiammatori (asbestosi, ispessimento pleurico e placche pleuriche). Questi possono poi sfociare in gravi patologie asbesto correlate, tra cui il mesotelioma. La pericolosità di ogni minerale d’amianto è confermata dall’ultima monografia IARC.
Oltre all’asbesto, i nostri militari sono sottoposti a esposizione a uranio impoverito e altri cancerogeni, soprattutto nel corso delle missioni estere. Questo aspetto è approfondito dal quarto episodio di ONA TV “Uranio impoverito, la dura battaglia dei militari italiani“.
Perciò, se un membro delle Forze dell’Ordine subisce danni alla salute durante lo svolgimento del proprio lavoro, ha diritto al riconoscimento della causa di servizio. Ne deriva poi il diritto a richiedere indennità, come l’equo indennizzo, la pensione privilegiata e il risarcimento dei danni.
Tutele in caso di infortunio Forze Armate
Il Testo Unico delle Disposizioni per l’Assicurazione Obbligatoria Contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (TU 1124/1965) non si applica per le Forze Armate e per le Forze di Polizia. Infatti il decreto legge 11/2009 ha stabilito che: “Gli articoli 1 e 4 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia“.
Di conseguenza, per le Forze Armate occorre fare riferimento al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.p.r. n. 90/2010).
L’esclusione di questa categoria di lavoratori dalla tutela INAIL è considerata da alcuni una penalizzazione. Proprio per questo motivo, con un emendamento della Legge di Bilancio del 2018, si era tentato di modificare le norme per gli infortuni sul lavoro delle Forze Armate e di Polizia. Lo scopo era quello di far ricadere sul medico legale militare dell’INAIL la competenza sull’accertamento del nesso tra infortunio e lavoro.
Tuttavia tale passaggio di competenze non è avvenuto e gli infortuni sul lavoro delle Forze Armate continuano a essere assoggettati a una disciplina specifica e peculiare.
Infortunio Forze Armate: TU dell’ordinamento militare
Il Testo Unico gestisce le disposizioni regolamentari in ambito di ordinamento militare ed è un documento che si articola in diverse sezioni. Esplicita tutte le regole per l’infortunio sul lavoro di Forze Armate e Forze di Polizia.
In esso si stabilisce che l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro personale militare che ha per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni è assolto con comunicazione inoltrata al competente Comando dei Carabinieri dell’organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza. Questo vale nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile sia al personale militare.
Perciò le comunicazioni sono inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le procedure stabilite dal Segretario generale della Difesa, sentiti lo Stato maggiore della Difesa, gli Stati maggiori di Forza Armata e i Comandi generali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. Sarà poi la Direzione generale della Sanità militare a comunicare all’INAIL e all’IPSEMA i dati in suo possesso inerenti agli infortuni e alle malattie del personale militare.
Per gli infortuni sul lavoro, è previsto l’intervento di un medico legale interno. Solo in alcuni casi di infortuni extra-lavorativi, come per la valutazione di una grave situazione fisica o psicologica, interviene il medico legale militare.
Infine, per ogni evento considerato di particolare gravità, ai sensi dell’art. 553, è prevista un’inchiesta interna condotta dalle Forze di Polizia o Forze Armate di competenza.
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Risarcimento danni nelle Forze Armate
In caso il personale delle Forze Armate subisca un danno alla salute a causa del comportamento omissivo dell’Amministrazione di appartenenza ha diritto al risarcimento danni. Infatti l’Amministrazione ha tra i suoi compiti quello di tutelare l’integrità fisica di chi, al suo interno e in forza di un rapporto di lavoro, presta la propria opera professionale. Tuttavia, si possono verificare specifiche situazioni nelle quali l’Amministrazione non sorveglia e non protegga nel modo adeguato la salute del suo dipendente.
Il militare ha quindi il diritto di rivolgere all’Amministrazione di appartenenza una domanda per rivendicare il risarcimento del danno subito, che gli ha provocato l’insorgere della malattia. Ciò è stabilito dall’art. 2087 c.c. che regola la responsabilità contrattuale tra dipendente e datore di lavoro.
Ai fini del riconoscimento del risarcimento bisogna dimostrare che sussista il nesso causale tra il servizio e la patologia riportata. Inoltre occorre provare che l’Amministrazione non abbia svolto il proprio dovere nel tutelare la salute del personale e che questa inadempienza sia strettamente legata all’insorgere della patologia invalidante.
La relazione peritale del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) svolge un ruolo chiave nell’istruttoria di questo tipo di cause. Se il CTU conferma la responsabilità dell’Amministrazione per la malattia del dipendente, questo avrà diritto a ottenere un doppio risarcimento: del danno biologico e del danno morale soggettivo.
La valutazione del danno avviene da parte del Tribunale, partendo dalla perizia elaborata dal CTU e avvalendosi delle Tabelle del Tribunale di Milano con personalizzazione. L’ammontare del risarcimento dipende dal danno subito e dall’invalidità derivante.
VI Reparto contenzioso e affari legali
Il VI Reparto è retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della Difesa, il cui incarico è conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. È articolato in uffici che svolgono diversi compiti:
- informatica, telematica, tecnologie avanzate e armamenti terrestri;
- lavori e demanio;
- armamenti aeronautici, aero navigabilità e contrattualistica per i materiali di commissariato e di servizi generali;
- armamenti navali e di infortunistica relativa ad attività regolate nell’ambito della NATO e di altri accordi internazionali.
In generale il VI Reparto cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l’attività consultiva, il contenzioso avanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile, e le transazioni, compresi gli accordi bonari, le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile. Si occupa anche della fase giurisdizionale dei procedimenti volti al recupero di danni erariali e di ogni altra attività attinente alla materia, afferenti alle competenze delle strutture del Segretariato generale e delle Direzioni generali (artt. 106 e 113 del TU).
Relativamente al personale, invece, svolge attività di coordinamento, traccia gli indirizzi di carattere generale anche a fini deflattivi, liquida i danni alle proprietà private e tratta l’infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi internazionali. Infine cura le liquidazioni per risarcimenti danni e per spese per liti imputabili a capitoli di propria competenza.
Assistenza legale e medica dell’ONA per le Forze Armate
L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni prestano assistenza a tutte le vittime, in particolare le vittime del dovere e coloro che hanno subito danni alla salute in servizio. Inoltre si occupano di tutelare le vittime di malasanità ed errore medico.
Grazie al team di avvocati, diretti dall’Avv. Ezio Bonanni, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis. In questo modo sono guidati in tutte le fasi dell’iter legale al fine di ottenere i benefici previdenziali e il risarcimento danni. Infine, con il sostegno di medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, è possibile richiedere una consulenza medica gratuita.