Omicidio colposo: errore medico

Cos’è l’omicidio colposo? Come si differenzia da quello doloso e preterintenzionale? In questa guida scopriamo tutto su omicidio colposo significato e in particolare scopriamo tutto sull’omicidio colposo in ambito sanitario e di responsabilità medica.

Il Dipartimento Responsabilità Medica, presieduto dall’Avvocato Ezio Bonanni, si occupa di tutela delle vittime di malasanità, errore medico e colpa medica.

Le vittime hanno diritto al risarcimento dei danni subiti e in caso di omicidio colposo medico il diritto al risarcimento integrale dei danni passa ai familiari superstiti, ovvero agli eredi legittimi della vittima. IL Dipartimento Responsabilità Medica offre assistenza legale gratuita ai familiari della vittima deceduta per l’ottenimento di tutti i risarcimenti previsti dalla legge.

Indice dei contenuti

Omicidio colposo: cos’è

Cosa significa omicidio colposo? L’omicidio colposo è il reato commesso da chi cagiona la morte di un’altra persona, non intenzionalmente, ma per colpa. Questa assenza di intenzionalità è ciò che lo distingue dall’omicidio doloso, che è anche detto volontario.

Il delitto, nel significato omicidio colposo, si verifica infatti “a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” (art. 43 del c.p). 

Il reato di omicidio colposo è procedibile d’ufficio. Non è quindi necessaria una querela affinché la procura possa avviare un’azione penale, ma è sufficiente la semplice “notizia criminis”.

L’art 589 del codice penale prevede la pena omicidio colposo di base della reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Omicidio colposo e concorso di colpa

In caso di concorso di colpa non è esclusa la punibilità del reato di omicidio colposo. Il giudice potrà tenere conto della ripartizione delle colpe al fine di determinare la pena. Sulla base della percentuale di concorso di colpa l’eventuale risarcimento del danno sarà ridotto in base alla percentuale.

Norme giuridiche

A disciplinare l’omicidio colposo è l’art. 589 c.p..

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dal diritto alla vita della persona. Privare qualcuno del bene vita è considerato un fatto intollerabile che non può non avere conseguenze sul piano penale, anche se avvenuto per colpa e non per dolo.

L’art. 589 del c.p. recita:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la reclusione è da due a sette anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Omicidio colposo: aggravanti

Se il reato di omicidio colposo è commesso a causa della violazione delle norme di prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la pena detentiva va dai 2 ai 7 anni. Se è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato oppure di un’arte sanitaria, la pena detentiva va dai 3 ai 10 anni.

In questi casi “nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Omicidio colposo stradale

A seguito dell’introduzione, nel codice penale, dell’articolo 589-bis ad opera della legge numero 41/2016, nel nostro ordinamento l’omicidio stradale rappresenta oggi un’ipotesi di reato autonoma rispetto all’omicidio colposo.

Prevede la pena della reclusione da 2 a 7 anni per chi cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. La pena della reclusione va da 8 a 12 anni per chi commette l’omicidio colposo ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sono poi previste pene particolarmente severe per i conducenti professionali di veicoli a motore. 

L’art. stabilisce una riduzione della pena fino a metà se la morte non è conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione del colpevole. Altresì dispone un aumento della pena se il conducente è privo di assicurazione, o non ha la patente di guida o gli è stata sospesa o revocata.

Il danno risarcibile da omicidio colposo

Come già accennato, il responsabile di omicidio colposo può essere chiamato a risarcire il danno subito ai superstiti della vittima. Gli eredi legittimi hanno diritto al risarcimento iure proprio, ovvero per i danni subiti in prima persona. A questo si aggiunge la facoltà di agire iure hereditas, ovvero per ottenere il risarcimento integrale dei danni spettanti al defunto.

Il risarcimento integrale dei danni comprende il danno patrimoniale (da danno emergente, per esempio spese mediche e funerarie) e il danno non patrimoniale (danno biologicomorale ed esistenziale e tanatologico).

La prescrizione dell’azione civile 

L’art. 2947 c.c. prevede che la prescrizione del diritto al risarcimento danni si verifichi con il decorso del termine di 5 anni dal giorno dell’illecito.

La stessa norma al comma 2 prevede che il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. Attenzione però: lo stesso articolo al comma 3 chiarisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato (e in tal caso stiamo parlando appunto di un reato oltretutto perseguibile d’ufficio) e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Leggi tutto sulla prescrizione nel civile e sulla prescrizione nel penale

Omicidio colposo e amianto

Le malattie amianto correlate sono patologie molto gravi, che spesse volte portano alla morte dei lavoratori esposti alle fibre di asbesto. In particolare, nel caso del mesotelioma, la tutela legale passa quasi sempre agli eredi perché la malattia ha quasi sempre esito infausto.

Si parla di omicidio colposo per mesotelioma quando il datore di lavoro ha la colpa di non avere messo in atto tutte le condotte a sua disposizione per evitare l’esposizione dannosa a carico dei suoi dipendenti (leggi tutto su Onere della prova e risarcimento danni).

Consulta: Il libro bianco delle morti di amianto in Italia-Ed.2022

Omicidio colposo colpa medica

Qualora nel corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, o se tale peggioramento era prevedibile e  quindi evitabile, c’è responsabilità medica (Cass., sentenza n. 13328/15).

Risarcimento omicidio colposo: Legge Gelli

L’art. 7 della Legge Gelli (legge 24/2017) prevede un doppio regime di responsabilità civile. Infatti assoggetta alla responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.) soltanto le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e i medici liberi professionisti.

Invece i medici, che svolgono la loro attività all’interno di una struttura, rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.).

Le principali differenze tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale riguardano:

  • onere della prova, che è a carico del debitore-danneggiante nella responsabilità contrattuale, mentre spetta al danneggiato nella responsabilità extracontrattuale;
  • prescrizione dell’azione risarcitoria, decennale in caso di responsabilità contrattuale e quinquennale in caso di responsabilità extracontrattuale;
  • danno risarcibile, limitato a quello prevedibile nella responsabilità contrattuale, mentre potenzialmente illimitato nella responsabilità extracontrattuale.

Infine l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla Legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria. Tuttavia questa responsabilità è esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alla buona prassi clinico-assistenziale.

Legge Gelli e l’obbligo assicurativo

La Legge Gelli ha anche introdotto l’obbligo per tutte le strutture sociosanitarie pubbliche e private e per i professionisti che entrano in rapporto diretto con i pazienti di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.

Se tale polizza manca, i pazienti possono ricorrere al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Esso serve a risarcire i danni da responsabilità medica ed è alimentato da un contributo annuale versato dalle imprese di assicurazione. Il Fondo opera anche nel caso in cui i massimali assicurativi siano inferiori rispetto al risarcimento dovuto alla vittima. In più interviene se l’impresa presso la quale la struttura sanitaria o il medico sono assicurati si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa.

Malasanità: denuncia – querela penale

Una denuncia penale è un atto attraverso il quale il privato cittadino porta a conoscenza delle Autorità (Pubblico Ministero e/o Ufficiale di P.G.), la notizia della commissione di un reato perseguibile d’ufficio, ad esempio omicidio colposo.

Mentre la querela è un atto con il quale la vittima di errore medico o un proprio congiunto, oltre a mettere a conoscenza l’autorità giudiziaria della commissione di un reato di cui è persona offesa, manifesta anche la volontà di voler perseguire penalmente l’autore del fatto illecito.

Il denunciante o la persona offesa, può riferire notizia di reato sia in forma orale che scritta, presso qualsiasi Autorità Giudiziaria di competenza nello specifico presentandosi direttamente in sede della Procura della Repubblica oppure presso qualsiasi stazione dei Carabinieri, o polizia.

Richiesta risarcimento danni per colpa medica

Solo una volta esperita una di queste due procedure, il paziente potrà rivolgersi al giudice per ottenere il risarcimento del danno. L’azione va proposta ricorrendo al procedimento sommario previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Il soggetto leso o i superstiti, in caso di decesso, possono proporre la domanda giudiziale, volta a ottenere il risarcimento dei danni, nei confronti di:

  • struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che “risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose” (art.7, comma 1, legge 24/2017);
  • esercente la professione sanitaria, il quale “risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile” (art.7, comma 2, legge 24/2017);
  • esercente, nell’ipotesi in cui “abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” (art.7, comma 3, legge 24/2017);
  • impresa di assicurazione della struttura o dell’esercente “entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione” (art.12, comma 1, legge 24/2017).

Si precisa che l’azione diretta prevede il litisconsorzio necessario della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’esercente la professione sanitaria.

Riconoscimento colpa medica: onere della prova

Per accertare eventuali responsabilità medico-sanitarie, occorre fare luce sulla vicenda clinica. È necessario presentare la documentazione del ricovero, le cartelle cliniche, eventuali documenti che attestino le condizioni di salute del paziente al momento del ricovero e la presenza di eventuali comorbilità.

Per quanto riguarda l’onere della prova, come già detto, esso si differenzia se si agisce nell’ambito contrattuale o extracontrattuale.

Nella responsabilità contrattuale, il paziente deve dimostrare l’esistenza del rapporto con la struttura sanitaria e l’inadempimento dell’azienda sanitaria. In più deve provare il nesso di causalità fra l’azione o l’omissione del sanitario e l’evento indesiderato. Invece la struttura sanitaria, per liberarsi dalla presunzione di inadempimento che grava su di essa, deve provare, con supporto scientifico e medico-legale, che nessuna negli­genza, imprudenza o imperizia sia riferibile al proprio operato in via diretta o per effetto dell’at­tività dei soggetti dei quali debba rispondere. Deve anche dimostrare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla struttura stessa.

Al contrario, nella responsabilità extracontrattuale, la vittima deve dar prova di tutti gli elementi costitutivi (ex art. 2043 c.c.). In altre parole deve dimostrare di aver subito un danno, provando la natura, l’entità della lesione subita, il nesso causale tra la condotta e il danno e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

La causalità dovrà essere accertata alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non”. Ciò significa che un evento si pone come antecedente causale con maggiore probabilità rispetto ad altre possibili cause.

Risarcimento colpa medica: rivalsa sul medico

In caso di risarcimento, la struttura sanitaria può rivalersi sul medico responsabile, con la possibilità di farsi rimborsare quanto versato alla vittima.

Se si tratta di struttura pubblica, l’azione di rivalsa da parte del Pubblico Ministero dovrà essere esercitata davanti alla Corte dei Conti. Entro 45 giorni dall’avvio del contenzioso col paziente, la struttura deve, però, darne avviso al medico. Poi dovrà promuovere l’azione, pena la decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.

Tuttavia il medico sarà tenuto a restituire la metà dell’importo del risarcimento alla struttura solo in caso di dolo o colpa grave. Infatti la Suprema Corte ha precisato che l’obbligo risarcitorio si deve dividere in pari quota tra medico e struttura sanitaria. Il recupero dell’intera cifra potrà aver luogo solo se si dimostrerà una gravissima e straordinaria malpractice del medico.

Il tetto massimo della rivalsa sarà pari al triplo della retribuzione annua del sanitario.

Tipologie e calcolo risarcimento danni per colpa medica

In caso di omicidio colposo gli eredi della vittima, come già accennato, avranno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti iure proprio e iure hereditas, ovvero spettanti al deceduto.

I danni risarcibili possono essere di natura patrimoniale, cioè hanno una connotazione prettamente economica. Per esempio si può avere un danno emergente, che configura una perdita patrimoniale dovuta alle spese funerarie.

Il danno subito può essere anche di natura non patrimoniale. Questa categoria racchiude al suo interno vari tipi di pregiudizi specifici subiti dal deceduto:

  • biologico, cioè il danno alla salute;
  • morale, che indica la sofferenza interiormente patita dal soggetto;
  • esistenziale, che riguarda lo sconvolgimento delle abitudini di vita;
  • catastrofale, se il paziente è in grado di percepire consapevolmente il proprio destino infausto;
  • tanatologico, definito anche danno da perdita del bene vita;
  • da perdita del rapporto parentale, in caso di morte del congiunto.

Risarcimento responsabilità medica azione civile

Com’è noto, poiché la responsabilità medica della Struttura Sanitaria ha natura contrattuale (lo ha stabilito espressamente l’art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, più conosciuta come “legge Gelli“, dettante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), il diritto al risarcimento del danno per malasanità può essere esercitato nel termine di dieci anni dalla scoperta. Per risarcimento danni malasanità prescrizione avviene quindi dopo questo periodo.

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