Diritto alle vittime della pensione privilegiata

Chi contrae un’infermità a causa del servizio svolto ha diritto alla pensione privilegiata. Questa prestazione, allo stesso modo dell’equo indennizzo, si ottiene successivamente al riconoscimento della causa di servizio. Inoltre le vittime possono richiedere anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Le vittime del dovere sono coloro hanno subito infermità nel contrasto della criminalità, nello svolgimento del servizio di ordine pubblico e nella vigilanza a infrastrutture civili e militari. L’infermità può essere causata anche da operazioni di soccorso, di tutela della pubblica incolumità, da azioni in contesti internazionali, non aventi necessariamente carattere di ostilità.

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, assistono tutte le vittime, in particolare le vittime del dovere e i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto. Fornisco servizi di assistenza legale e medica gratuita.

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Pensione privilegiata: definizione e tipologie

Il lavoratore che contrae l’invalidità nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente ha diritto a un trattamento previdenziale privilegiato. È definita privilegiata pensione che risulta slegata dal possesso di una determinata età anagrafica e del requisito assicurativo e contributivo. L’art. 6 della legge 201/2011 (Legge Fornero) riserva questa prestazione alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), alle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Il presupposto per ottenere questo benificio previdenziale è che le infermità siano dipendenti da causa di servizio e che siano “non suscettibili di miglioramento” (art. 67, comma 1, DPR 1092/1973). Però la lesione può non comportare l’inabilità al servizio e la risoluzione del rapporto di lavoro.

L’attribuzione dei benefici avviene principalmente in misura proporzionale al grado di invalidità contratta dal dipendente, sulla base delle tabelle riportate da DPR 834/1981:

  • tabella A è relativa alle lesioni e infermità che danno diritto alla pensione vitalizia o all’assegno temporaneo;
  • la tabella B riguarda lesioni e infermità che comportano l’indennità una tantum.

Esistono due tipi di pensionamenti privilegiati per le Forze a ordinamento militare e civile (art. 67, DPR 1092/1973):

  • ordinaria, cioè un trattamento sostitutivo della pensione normale;
  • tabellare, assimilabile al trattamento privilegiato di guerra.

Il trattamento privilegiato tabellare spetta a:

  • militari di truppa e graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva;
  • soldati e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso, che abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica.

Calcolo pensione privilegiata ordinaria e tabellare

La pensione privilegiata ordinaria è pari al 100% della retribuzione pensionabile se le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria della Tabella A. Alla seconda categoria si riduce al 90%, fino all’ottava categoria, in cui diventa il 30%. Tuttavia le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Questo è un vantaggio per coloro che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. Tuttavia per pensione privilegiata ordinaria calcolo non può eccedere la misura del 44%.

Infine la pensione privilegiata militari sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.

Per quanto riguarda, invece, la pensione privilegiata tabellare, questa non viene liquidata in base alla paga percepita, ma sulla base delle tabelle stabilite per legge. La pensione privilegiata tabellare di 8 categoria ha un importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità.

Se l’infermità si è contratta quando si era allievo di accademia, il calcolo della pensione privilegiata sarà determinato in base al grado rivestito all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico spettante nel grado di sottufficiale. Invece, per i militari e i graduati di truppa (militari di leva), la pensione viene liquidata sulla base delle tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita, senza riferimento alla paga percepita. Infine, per i militari di “carriera”, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, vengono corrisposti gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza.

Pensione privilegiata in caso di più infermità

Nel caso la vittima avesse contratto più infermità, l’importo delle pensioni privilegiate per causa di servizio varia. Se coesistono due lesioni ascrivibili dalla terza all’ottava categoria (art.72, DPR 1092/1973), il trattamento pensionistico corrisponde al cumulo di queste infermità.

Qualora le lesioni siano più di due, l’importo pensione privilegiata è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l’invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità. Infine, nel caso di coesistenza di due o più infermità ascrivibili alla prima e seconda categoria, il soggetto ha diritto all’assegno di cumulo per infermità.

Come ottenere pensione privilegiata: requisiti

Per ottenere la pensione privilegiata di inabilità deve essere certificata la causa di servizio. In altre parole deve essere dimostrato il rapporto di causalità (nesso causale) tra il compito svolto e l’infermità che ha causato l’invalidità o il decesso.

Ciò che ha prodotto la lesione può essere un singolo e circoscritto evento traumatico, come nel caso di infortunio sul lavoro, oppure una prolungata esposizione a condizioni ambientali invalidanti. Questo è il caso dell’insorgenza di malattie professionali dovute all’esposizione ad agenti cancerogeni, come amianto, uranio impoverito, gas radon, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

L’effetto cancerogeno dell’asbesto è confermato anche dall’ultima monografia IARC. Invece, riguardo la minaccia alla salute per i militari italiani dovuta all’uranio impoverito si è discusso nel quarto episodio di ONA News: “Uranio impoverito, la dura battaglia dei militari italiani“.

ONA TV uranio - pensione privilegiata

Per dimostrare che l’infermità sia dovuta a causa di servizio è necessario produrre la documentazione di servizio. Questa comprende lo stato di servizio, il memoriale dei servizi prestati, le ore lavorate all’esterno, le dichiarazioni testimoniali e la relazione dell’amministrazione. A questa si aggiunge la documentazione medica e medico-legale che certifica il quadro clinico del dipendente. Questa prevede la certificazione nosologica rilasciata dall’ospedale, le cartelle cliniche, referti e perizie di parte.

Infine, per ottenere la pensione di privilegio, sono necessari due accertamenti:

  • clinico, a opera della Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che prevede il giudizio diagnostico, la data di conoscibilità della lesione, l’indicazione della categoria, il giudizio di idoneità al servizio;
  • inerente il nesso di causalità, di competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio, che accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità.

Procedura per la domanda di pensione privilegiata

L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio. Si attua quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente è dovuta a infermità riconosciuta, in servizio o alla risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR 1092/1973).

Al contrario, l’iniziativa è a domanda quando, alla risoluzione del rapporto di lavoro, le infermità non sono state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio. Il termine per presentare la domanda è cinque anni dalla cessazione del servizio. Diventa dieci anni in caso di parkinsonismo o di infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica (art. 169, DPR 1092/1973).

Da gennaio 2010 i militari in servizio permanente, compresi Carabinieri e Guardia di Finanza, deceduti o collocati direttamente nella posizione della riserva, devono presentare istanza di pensione privilegiata all’INPS. Invece gli altri militari devono presentare istanza all’Amministrazione di appartenenza del Ministero della Difesa. Invece, già da ottobre 2005, la Polizia e i Vigili del Fuoco devono presentare la domanda all’INPS. Per le cessazioni antecedenti a tale data, il riferimento è l’Amministrazione di appartenenza.

Affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la domanda va presentata, però, entro due anni dalla cessazione. Se la domanda è inoltrata oltre il termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati (art. 191, DPR 1092/1973).

Se l’infermità peggiora, il titolare può, in qualsiasi momento, chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e l’eventuale riliquidazione della pensione, tramite la domanda d’aggravamento. Può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità. Tuttavia, è ammessa un’ulteriore istanza per pensione privilegiata aggravamento, trascorsi dieci anni dal terzo provvedimento negativo.

Reversibilità e cumulabilità della prestazione

Il diritto alla pensione privilegiata si estende ai superstiti della vittima, in caso di decesso. La legge stabilisce che spetta, secondo il seguente ordine, a:

  • coniuge;
  • figli minorenni (se studenti fino a 21 anni per gli iscritti alla scuola media superiore o 26 anni per gli universitari);
  • orfani inabili, a carico, conviventi e nullatenenti;
  • genitori;
  • fratelli e sorelle;
  • nipoti.

Il trattamento privilegiato risulta, inoltre, cumulabile con altri trattamenti stipendiali o pensionistici, purché quest’ultimo derivi da una diversa attività lavorativa (art. 139, DPR 1092/1973). Invece la pensione privilegiata non è compatibile con le rendite INAIL e altre prestazioni a carico dello Stato o Enti Pubblici.

Pensione privilegiata: servizio di assistenza

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    Diritto per le vittime ad altri benefici

    Le vittime che hanno subito un’infermità per causa di servizio hanno diritto a ulteriori prestazioni. Innanzittutto si può richiedere il rimborso delle spese mediche e di degenza. Poi ci sono assegni accessori come:

    La contestazione dell’esenzione IRPEF

    La Corte di Cassazione (Ord. 26912 del 2021) e l’Agenzia delle Entrate hanno confermato che con la pensione privilegiata non è prevista l’esenzione IRPEF.

    Questa decisione è data per via della natura “reddituale” di questa pensione. Secondo i giudici la pensione privilegiata ordinaria, riconosciuta a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro. Per questo motivo non può beneficiare dell’esenzione IRPEF.

    Al contrario, sono esenti da IRPEF le pensioni di guerra perché sono di natura “risarcitoria” come le pensioni di guerra.

    ONA e assistenza legale e medica

    L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni prestano assistenza a tutte le vittime, in particolare alle vittime del dovere. Inoltre, grazie al reparto di responsabilità medica, è possibile ottenere la tutela dei diritti anche in caso di vittima di malasanità ed errori medici.

    Grazie al team di avvocati, diretti dall’Avv. Ezio Bonanni, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis. In questo modo sono guidati in tutte le fasi dell’iter legale al fine di ottenere i benefici previdenziali e il risarcimento danni. Infine, con il sostegno di medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, è possibile richiedere una consulenza medica gratuita.