Equo indennizzo: diritto delle vittime

Chi contrae un’infermità a causa del servizio svolto ha diritto all’equo indennizzo. Questa prestazione, allo stesso modo della pensione privilegiata, si ottiene successivamente al riconoscimento della causa di servizio.

La prestazione è stata introdotta dall’art. 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957 e il regolamento di esecuzione, DPR 686/1986). Sino al 2011 coinvolgeva tutti i dipendenti dello Stato. Attualmente, invece, con l’art. 6 della legge 201/2011, l’equo indennizzo risulta erogabile nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri), alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, assistono tutte le vittime, in particolare i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto. Fornisco servizi di assistenza legale e medica gratuita.

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Equo indennizzo: quando spetta questo riconoscimento?

L’equo indennizzo è un beneficio economico di natura indennitaria, corrisposto una tantum dall’Amministrazione. Ha lo scopo di risarcire una menomazione dell’integrità fisica causata da una lesione dipendente da causa di servizio. Una vittima può vedere riconosciuto il diritto all’equo indennizzo quando si è in possesso di determinati requisiti:

  • infermità sia stata giudicata dipendente da causa di servizio;
  • invalidità risulta di grado apprezzabile e ascrivibile a una delle categorie delle Tabelle A e B (DPR 834/1981);
  • menomazione si sia definitivamente stabilizzata;
  • domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata presentata entro sei mesi dall’evento dannoso o da quando si è venuti a conoscenza dell’infermità;
  • si sia presentata apposita domanda di concessione dell’equo indennizzo.

Domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo

La domanda per l’equo indennizzo può essere presentata insieme a quella per il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere. Va inoltrata all’Amministrazione presso il quale si è prestato servizio. Tuttavia per vedersi riconosciuti il diritto a questa prestazione è necessario il precendete riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Infatti in questo modo si dimostra il nesso causale tra la menomazione e il lavoro svolto.

La richiesta deve contenere indicazioni specifiche sulla natura dell’infermità, i fatti di servizio che hanno comportato il danno alla salute e le conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al lavoro. Il termine per la presentazione della domanda è 6 mesi. Se, invece, si fa richiesta per l’equo indennizzo nel corso del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, essa va inviata entro:

  • 10 giorni dalla comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’invio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza;
  • 6 mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

Il giudizio per il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo spetta alla Commissione Medica Ospedaliera, che accerta la diagnosi delle forme morbose, il momento di conoscibilità delle stesse e le conseguenze sull’integrità fisica, psichica e sensoriale. Successivamente il Comitato di verifica per le cause di servizio si pronuncia sulla riconducibilità all’attività lavorativa delle cause produttive della lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità.

Equo indennizzo: assistenza e tutela delle vittime

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    Calcolo equo indennizzo: regole e riduzioni

    Il valore dell’equo indennizzo è stabilito in funzione della gravità della menomazione. Nei casi di lesioni gravi, inserite nella prima categoria, o  di decesso del lavoratore l’importo dell’equo indennizzo è pari a 2 volte lo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda. Invece, per lesioni minori, equo indennizzo calcolo dell’indennizzo è determinato tra il 92% e il 3% dell’importo stabilito per la prima categoria.

    L’art. 49 del DPR 686/1957 dispone la riduzione del 25 % dell’equo indennizzo se il dipendente ha superato 50 anni. Al contrario si riduce del 50% se ha superato 60 anni. L’articolo precisa, però, che l’età da considerare è quella che il dipendente aveva quando:

    • ha avuto luogo l’evento dannoso;
    • è venuto a conoscenza dell’infermità (come risulta dal verbale di visita medica collegiale).

    Infine l’art. 50 del DPR 686/1957 stabilisce anche che l’equo indennizzo è ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata. Inoltre questo beneficio non è cumulabile con altri indennizzi o rendite INAIL.

    Diritto della vittima ad altre prestazioni

    Ottenuto il riconoscimento di equo indennizzo causa di servizio, la vittima ha diritto a determinati benefici assistenziali. Oltre alla pensione privilegiata, si può richiedere lo status di vittima del dovere.

    Sono considerati vittime del dovere tutti i dipendenti pubblici e appartenenti a Forze Armate e Comparto Sicurezza che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali è conseguito il decesso, a seguito di missioni di ogni natura. Oltre a eventi traumatici singoli e occasionali che possono provocare l’infortunio, i membri di questa categoria possono contrarre malattie professionali dovute all’esposizione ad agenti cancerogeni, come gas radon, uranio impoverito e, soprattutto, amianto. Per esempio l’asbesto è altamente cancerogeno, come conferma l’ultima monografia IARC, e può portare a fenomeni infiammatori e gravi patologie asbesto correlate. Il VII Rapporto ReNaM testimonia, infatti, come siano molti i casi di mesotelioma tra le Forze Armate. Ad approfondire queste tematiche è il quinto episodio di ONA News “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione“.

    ONA NEWS vittime del dovere-equo indennizzo

    Altre prestazioni spettanti alla vittima in caso di riconoscimento della causa di servizio sono:

    • il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa dell’infermità o lesione riconosciuta;
    • esenzione dal ticket sanitario;
    • esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali;
    • la preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici;
    • la maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta a una delle prime quattro categorie della Tabella A;
    • l’indennità una tantum per patologie di minore entità.

    Inoltre l’equo indennizzo non riveste natura risarcitoria, né retributiva, ma piuttosto ha una natura indennitaria. Ciò vuol dire che esso è compatibile con il risarcimento del danno dovuto da un comportamento illecito dell’Amministrazione.

    Servizi ONA di tutela legale e medica

    L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni prestano assistenza a tutte le vittime, in particolare alle vittime del dovere e a coloro che hanno subito danni alla salute. Grazie al reparto di responsabilità medica, è possibile ottenere la tutela dei diritti anche in caso di vittima di malasanità ed errori medici.

    Grazie al team di avvocati, diretti dall’Avv. Ezio Bonanni, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis. Infine, con il sostegno di medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, è possibile richiedere una consulenza medica gratuita.