Benefici contributivi amianto: cosa sono e come ottenerli

Cosa sono i benefici contributivi amianto? Chi ne ha diritto e come si ottengono? In questa guida risponderemo a queste domande. Scopriremo anche come richiedere l’assistenza legale gratuita per ottenere i benefici contributivi amianto.

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    Benefici contributivi amianto: cosa sono?

    I benefici contributivi amianto sono delle maggiorazioni INPS, grazie alle quali i lavoratori possono ottenere la rivalutazione della posizione contributiva. Questa rivalutazione avviene applicando il coefficiente 1,5. Attraverso questi benefici contributivi è possibile raggiungere prima l’età pensionabile oppure, per chi già in pensione, aumentarne l’importo economico.

    Maturare preventivamente il diritto alla pensione o rivalutare le prestazioni già in godimento è un beneficio che permette di indennizzare il danno dell’esposizione lavorativa ad amianto. In alcuni casi hanno una funzione preventiva, quando permettono al lavoratore esposto di allontanarsi subito o comunque prima del previsto, dall’esposizione che può essere o è stata dannosa.

    Chi ha diritto ai benefici amianto?

    L’art. 13 della Legge 257/1992 prevede i benefici contributivi amianto per indennizzare i lavoratori esposti, anche nel caso di assenza del danno biologico amianto (Cassazione Sez. Lav. 25000/2014). Hanno infatti diritto ai benefici amianto:

    • i lavoratori delle miniere (comma 6);
    • le vittime patologie asbesto correlate (comma 7);
    • lavoratori esposti ad asbesto non malati (comma 8);
    • i lavoratori esposti ad asbesto nei siti oggetto ad atto di indirizzo ministeriale (art. 1, co. 20, 21, 22, L. 257/92).

    La rivalutazione contributiva per coloro che sono rimasti esposti all’amianto ma non si sono ammalati è valida solo in caso di concentrazioni pari o superiori alle 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative per oltre 10 anni (ex art. 13 comma 8 legge 257/92),”in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa spiegata” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4913 del 2001 ed ex multis).

    In alternativa il diritto ai benefici contributivi amianto è subordinato al riconoscimento di malattia professionale asbesto-correlata. La norma non fa riferimento ad alcun limite del grado invalidante e non contiene limiti di soglia di esposizione, se non per coloro che non si sono ammalati.

    Coloro che sono già in pensione hanno il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva e alla ricostituzione della pensione. I ratei della pensione sono maggiorati e si riliquidano quelli già erogati, ovvero si ottengono le differenze tra il maggior importo dovuto e quello versato dall’INPS.

    In quali casi si applicano i benefici contributivi amianto?

    I benefici contributivi con una maggiorazione dell’1,5% si applicano dunque in caso di:

    • malattia professionale riconosciuta dall’INAIL (certificato art. 13, comma 7, Legge 257/1992);
    • attività lavorativa svolta nelle miniere o cave di amianto (art. 13, comma 6, Legge 257/1992);
    • esposizione qualificata pari a 100 fibre/litro per oltre dieci anni (art. 13, comma 8, Legge 257/1992) con domanda presentata entro il 2003.

    Per dimostrare un’esposizione ad una soglia maggiore di 100 fibre/litro di polveri e fibre di amianto si utilizza la legge scientifica elaborata dall’INAIL, cui vanno aggiunti i valori della banca dati Amyant INAIL.

    Con l’art. 47, L. 326/03, le maggiorazioni contributive sono state ridotte, con il coefficiente 1,25, valido solo ai fini dell’adeguamento dell’entità della prestazione. Inoltre è stato introdotto il termine di decadenza per coloro che non hanno depositato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, salvi i casi riportati dall’art. 47, co. 6bis, L. 326/03, di cui all’art. 3, co. 132, L. 350/03.

    Cassazione affronta il problema dei termini di decadenza

    La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 2243 del 25.01.2023 ha affermato che in alcuni casi non è necessaria la domanda all’INAIL. Inoltre stabilisce il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005 per i pensionati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003.

    Infatti, solo con l’art. 47 della L. 326/2003, si stabilisce la decadenza per coloro che non avessero presentato la domanda all’INAIL prima del 15.06.2005.

    Le eccezioni dell’art. 47, L. 326/03

    In questo contesto, dal 2003, è divenuto molto difficile ottenere l’accredito di queste maggiorazioni amianto. In alcuni casi, però, si applica ancora l’originaria normativa. Questo è molto importante per mantenere il coefficiente con 1,5 e per evitare la decadenza.

    Infatti sono stati protetti, rispetto alla nuova normativa, una platea di lavoratori esposti all’amianto:

    • chi, alla data del 02.10.2003, avesse maturato il diritto a pensione con l’aggiunta dei contributi amianto;
    • coloro che avevano già presentato la domanda amministrativa di rivalutazione della posizione contributiva;
    • i lavoratori che si erano dimessi per il prepensionamento amianto;
    • coloro che rientrano nella previsione normativa di cui all’art. 3, co. 132, L. 350/03 (Legge Finanziaria 2004).

    Come ottenere i benefici contributivi amianto?

    Per attivare la procedura di riconoscimento della propria patologia da parte dell’INAIL, è necessario effettuare una visita dal medico legale. Una volta ottenuto il riconoscimento di malattia professionale amianto correlata, le vittime di malattie asbesto correlate hanno diritto rilascio della certificazione di esposizione da parte dell’INAIL.

    Con questa certificazione è possibile depositare la domanda all’INPS per ottenere l’accredito delle maggiorazioni contributive. Chi, invece, è già in pensione, grazie alle maggiorazioni contributive, ha diritto alla ricostituzione della posizione previdenziale e alla riliquidazione della pensione. Inoltre saranno liquidati gli arretrati sulle somme già erogate.

    Ricorso per rigetto della domanda

    Tuttavia, anche senza tale certificazione, può essere depositata la domanda amministrativa e, in caso di rigetto, può essere inoltrato il ricorso INPS. Anche in caso di silenzio, dopo 120 giorni, la domanda è da considerarsi rigettata. Il ricorso INPS al Comitato Provinciale è possibile entro 90 giorni. Trascorsi 90 giornoi il procedimento amministrativo è ritenuto concluso.

    Se si verificasse un ulteriore rigetto, può essere proposto il ricorso giudiziario al Giudice del Lavoro, per ottenere la condanna dell’INPS all’accredito delle maggiorazioni amianto.

    La prima cosa da fare è depositare il ricorso al Giudice del Lavoro, con l’indicazione del periodo di esposizione e con tutti gli altri atti e documenti che dimostrano la condizione di rischio amianto.

    Oltre a produrre questi documenti, è importante allegare il certificato INAIL, se rilasciato, oppure la domanda INAIL. Solo nel caso in cui si applichi la precedente normativa può essere evitato il deposito della domanda INAIL.

    Il ricorso giudiziario a carico di INPS deve essere specifico (414 c.p.c.), con descrizione dell’ambiente lavorativo, delle attività e mansioni e con riferimento all’aerodispersione delle polveri e fibre di amianto e della loro inalazione. L’esposizione deve essere diretta o indiretta per contaminazione dell’ambiente lavorativo.

    L’art. 47, co. 2, del DPR 30.04.1970 n. 639 stabilisce che, nelle controversie pensionistiche, l’avente diritto deve proporre azione giudiziaria entro il termine di 3 anni dal termine della procedura. In caso contrario, il diritto si estingue. Se si tiene conto del termine massimo di durata del procedimento amministrativo, la durata si allunga a 3 anni e 300 giorni dalla domanda INPS.

    Pensionamento immediato per inabilità amianto

    Se non si fosse maturato il diritto a pensione con l’art. 13 comma 7 L. 257/1992, può essere richiesta la pensione amianto (prepensionamento con l’art. 1, co. 250, L. 232/2016) riconosciuto (con l’art. 41-bis della legge 58 del 2019) a tutte vittime amianto di malattia professionale riconosciuta.

    Il prossimo termine per poter presentare la domanda di pensione invalidità amianto è il 31 marzo 2022. Nel caso in cui si superasse questo termine, si dovrà attendere lo scaglione successivo.

    Benefici contributivi amianto: patologie correlate

    Le patologie asbesto correlate che possono essere riconosciute come malattie professionali (prodotte nell’attività lavorative e causa di infermità) sono contenute in apposite liste dell’INAIL. L’asbesto è un minerale altamente cancerogeno, diffusamente utilizzato in Italia. Dopo la Legge 257/1992 è stato messo al bando, ma molti siti sono ancora contaminati.

    Le fibre di amianto, se inalate o ingerite, possono causare infiammazioni da cui possono insorgere forme di carcinoma. Gli organi più colpiti sono quelli dell’apparato respiratorio e quelli gastrointestinali.

    I fattori che determinano l’insorgere della malattia professionale sono:

    • essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro, come il contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, o alle misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
    • il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo (nel caso di malattie asbesto correlate si deve tener conto del periodo di latenza e dell’assenza di soglia minima, al di sotto della quale il rischio si annulla).

    Per approfondimenti sulle patologie correlate all’amianto si possono consultare le monografie dello IARC sull’asbesto in cui è chiara la correlazione tra esposizione all’amianto, negli ambienti di lavoro e nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui si maneggia amianto, e il cancro alla laringe, ovaie, polmoni, asbestosi e mesoteliomi (qui trovate i risultati della commissione d’inchiesta sui rischi di amianto e altri cancerogeni e il VI Rapporto Renam sui mesoteliomi).

    Il libro bianco delle morti di amianto in Italia dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, denuncia la strage provocata dalle fibre di amianto in Italia con un numero elevatissimo di morti causate dalle fibre killer. Per ulteriori approfondimenti: i Quaderni del Ministero della Salute “Stato dell’arte e prospettive in materiali di contrasto alle patologie asbesto-correlate”, n. 15, maggio-giugno 2012.

    Liste INAIL delle malattie asbesto correlate

    Tutte le malattie asbesto correlate riconosciute dall’INAIL sono inserite in tre liste. Con il riconoscimento della malattia professionale, si ha diritto all’indennizzo o rendita INAIL, ai benefici contributivi amianto e alla pensione amianto.

    Nella Lista I dell’INAIL ci sono le malattie che sono considerate asbesto correlate con “elevata probabilità” di origine professionale. Per queste malattie sussiste infatti la presunzione legale di origine: si presume che queste malattie siano di origine professionale. Il lavoratore dovrà quindi dimostrare soltanto il danno biologico e l’esposizione, a prescindere dalla soglia (Cass. Sez. Lav. 23653/2016).

    Asbestosi polmonare (I.4.03);
    Placche pleuriche e ispessimenti pleurici (I.4.03);
    Mesotelioma pleurico (I.4.03), del pericardio (I.6.03), peritoneale (I.6.03), della tunica vaginale del testicolo (I.6.03);
    Tumore del polmone (I.4.03);
    Cancro della laringe (I.6.03);
    Tumore alle ovaie (I.6.03).

    Nella Lista II dell’INAIL sono compresi tumori asbesto la cui origine lavorativa è considerata di limitata probabilità. In questo caso il nesso causale deve essere dimostrato dal lavoratore.

    Tumore della faringe (c10-c13);
    Cancro dello stomaco (c16);
    Tumore del colon retto (c18-c20).

    La Lista III comprende solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta possibile. Anche in questo caso l’onere della prova è a carico del lavoratore.

    Assistenza legale per le vittime di amianto

    Oltre ai benefici amianto contributivi, le vittime di malattie asbesto correlate hanno diritto al Fondo vittime amianto, al riconoscimento dello status di vittima del dovere per il personale civile e militare operante nelle Forze Armate e nel Dipartimento di Sicurezza e causa di servizio, prepensionamento amianto e riconoscimento integrale di tutti i danni subiti. L’INAIL indennizza il danno biologico e quello patrimoniale per diminuite capacità di lavoro. Il risarcimento del danni, compresi eventuali danni morali ed esistenziali, si ottiene, invece, facendo valere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

    Gli eredi, in caso di decesso, possono agire per ottenere il risarcimento per i danni avuti personalmente (iure proprio) e per quelli subiti in seguito alla morte del congiunto (iure hereditario).

    L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto offre assistenza legale gratuita, medica e psicologica alle vittime dell’amianto e di altri cancerogeni.

    L’app per segnalare la presenza di amianto

    L’app amianto è una applicazione gratuita, scaricabile cliccando qui. Messa a punto da ONA – Osservatorio Nazionale Amianto gioca un ruolo fondamentale nella lotta al rischio amianto in Italia. Essa permette infatti di segnalare la presenza di amianto nei luoghi di lavoro e di vita. In questo modo permette di migliorare l’efficacia della prevenzione primaria ma anche di raggiungere efficacemente la prova di esposizione delle vittime, ai fini della loro tutela legale e del riconoscimento dei risarcimenti e dei benefici contributivi.