La vittima di malasanità ed errori medici ha diritto al risarcimento danni da colpa medica, comprendente i danni patrimoniali e tutti i tipi di danno non patrimoniale.
Il risarcimento danni da colpa medica riguarda tutte le conseguenze negative che l’evento lesivo ha generato nella sfera intima della vittima e nei suoi rapporti esterni. In particolare il danno non patrimoniale ricomprende tutti quei pregiudizi a interessi della persona che non sono suscettibili di valutazione economica. Infatti esso fa riferimento a un valore della persona immateriale e non direttamente monetizzabile.
I valori presi in considerazione sono quelli costituzionalmente garantiti e protetti, come la libertà, la salute, la riservatezza e la famiglia. Quando questi vengono lesi o compromessi, è sempre legittima la richiesta di risarcimento.
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto ha costituito il reparto di responsabilità medica. Grazie a esso e all’impegno del presidente dell’Osservatorio, l’Avvocato Bonanni, è possibile tutelare tutti diritti delle vittime di malasanità, come benefici assistenziali, previdenziali e integrale ristoro dei danni.
Indice dei contenuti
Tempo stimato di lettura: 7 minuti |
Cosa significa danno non patrimoniale
La tutela risarcitoria si esplica in un sistema bipolare. Infatti i pregiudizi risarcibili vengono ricondotti nelle due fondamentali categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale. Quest’ultimo può essere definito come la lesione di un interesse, protetto dall’ordinamento, inerente la persona e non connotato da rilevanza economica (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008).
Il risarcimento danni non patrimoniali si ha quando:
- deriva da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato, come nel caso di diffamazione o lesioni personali (art. 185 c.p.);
- è espressamente previsto dalla legge, come per esempio l’uso di espressioni offensive negli scritti difensivi durante un procedimento civile (art. 89 c.p.c.), lesioni personali conseguenti a un sinistro stradale causato da un veicolo soggetto all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile (art. 138 e 139 d.lgs n. 209/2005), violazione del diritto di autore (art. 158, comma 3, legge 633/1941);
- è stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito (art. 2059 c.c.).
Inoltre la Corte di Cassazione, Sez. III n. 8828/2003, ha chiarito che: “in riferimento all’art. 2059 c.c., è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica […] venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. […] D’altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale“.
Cosa comprende il danno non patrimoniale?
Il pregiudizio non patrimoniale può concretarsi in vari ambiti dell’esistenza umana e può manifestarsi sotto molteplici forme. Tuttavia, la pluralità di manifestazione non incide sull’essenza ontologica e sull’unitarietà della categoria del danno non patrimoniale (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975).
Infatti, soprattutto dopo le sentenze di San Martino del 2008 della Suprema Corte, il sistema del risarcimento si è indirizzato su una concezione giuridicamente unitaria del danno non patrimoniale, volta ad evitare la duplicazione delle voci di pregiudizio. Perciò, essendo il danno non patrimoniale una categoria ampia e omnicomprensiva, nella liquidazione il giudice dovrà tenere conto di tutti i tipi di pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento.
Il risarcimento danno non patrimoniale comprende, quindi, al suo interno varie sottocategorie di danno:
- biologico, cioè la lesione al bene “salute” costituzionalmente tutelato dagli artt. 2 e 32 Cost., che si concretizza nella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona;
- morale, ossia il perturbamento dell’animo e la sofferenza patita dalla vittima;
- esistenziale, consistente nell’alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri dell’individuo, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare;
- da perdita del rapporto parentale, inteso come privazione del rapporto affettivo con il congiunto;
- estetico, cioè la compromissione dell’aspetto esteriore del danneggiato;
- catastrofale, quando la vittima è consapevole della propria fine imminente;
- tanatologico, definito come il danno conseguente alla sofferenza patita dal defunto prima di morire.
Come provare il danno non patrimoniale?
Per determinare se sussiste o meno un pregiudizio non patrimoniale occorre procedere all’accertamento. È necessario che la vittima provi l’esistenza della lesione dell’interesse giuridicamente protetto e la perdita subita che ne è derivata.
Perciò il danneggiato, nel formulare la richiesta risarcitoria, deve descrivere:
- condotta che ha determinato la lesione dell’interesse giuridicamente protetto;
- perdita di tutte le utilità e le sofferenze che sono derivate dalla lesione dell’interesse protetto;
- ammontare del risarcimento o i criteri di liquidazione invocati per la monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale.
Poi dovrà dar prova dell’esistenza del danno, delle sue caratteristiche e della sua entità. Tale onere probatorio può essere assolto facendo ricorso a tutti i consueti mezzi di prova previsti dall’ordinamento, come documenti, prova testimoniale, confessione, giuramento, presunzioni e C.T.U.
ONA Responsabilità medica: assistenza medica e tutela legaleChiama il numero verde, contattaci su Whatsapp o compila il form per ricevere assistenza gratuita. |
|
Danno non patrimoniale: come si calcola
L’art. 7, comma 4, della legge Gelli stabilisce che “il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private“.
Infatti l’art. 139 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) stabilisce il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (lesioni micropermanenti), con postumi permanenti inferiori o pari al 9% della validità psicofisica. Il criterio adottato per il calcolo danni non patrimonialiè “a punto”. Prevede quindi la risarcibilità del danno biologico:
- permanente, basandosi sulla tabella delle menomazioni approvata con d.m. 03/07/2003 e sulla percentuale di invalidità accertata e dell’età del danneggiato;
- temporaneo.
La peculiarità del sistema è data dal fatto che il valore monetario del punto di invalidità non è costante, ma varia in funzione del grado di invalidità permanente.
Inoltre la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.: “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa“.
Quantificazione del danno: tabelle del Tribunale di Milano
Riguardo la quantificazione danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione (sentenza n. 12408/2011) ha individuato nelle tabelle del Tribunale di Milano un generale “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono“.
Il fine dell’utilizzo di questi parametri è quello di uniformare le decisioni per la liquidazione di danni derivanti da identiche lesioni e non lasciare per danno non patrimoniale risarcimento alla mera discrezionalità del giudice. Tuttavia la somma risarcitoria può essere aumentata attraverso la personalizzazione. Perciò la determinazione dell’equivalente pecuniario deve:
- essere integrale, cioè rappresentare un’effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dal danneggiato, evitando però duplicazioni risarcitorie;
- garantire uniformità di trattamento a parità di conseguenze lesive;
- dare adeguato rilievo alle peculiarità del caso concreto, affinché siano adeguatamente valorizzate nella monetizzazione del risarcimento.
Infine per il danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale le tabelle prevedono una posta risarcitoria compresa tra un minimo e un massimo, da stabilire in relazione al legame di parentela con la vittima, all’eventuale convivenza tra la vittima e il superstite, all’esistenza di altri congiunti nel nucleo familiare e all’età della vittima primaria e secondaria.
Tutela legale per le vittime di malasanità
I diritti delle vittime di malasanità e di tutte le vittime sono tutelati dall’ONA. Grazie all’Avv. Ezio Bonanni e al suo team di avvocati esperti, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis. In questo modo sono guidati in tutte le fasi dell’iter legale al fine di ottenere i benefici previdenziali e il risarcimento danni.
La tutela risarcitoria è una materia complessa. L’Avvocato Bonanni ne chiarisce tutti i vari aspetti in “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“. Infatti l’integrale ristoro dei danni è un diritto che spetta a tutte le vittime, compresi i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto. Infatti le fibre di asbesto, se inalate o ingerite, possono causare processi infiammatori e provocare gravi malattie asbesto correlate, come il mesotelioma. La capacità cancerogena dei minerali di amianto è anche confermata dall’ultima monografia IARC.