Assistenza Legale errore medico

Assistenza legale amianto. L’Osservatorio Nazionale Amianto – ONA – di cui l’ONA Responsabilità Medica è un dipartimento, tutela, innanzitutto, le vittime dell’amianto e di altri cancerogeni. Grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni e del pool di legali da lui diretto, è possibile chiedere un parere legale gratuito. In questo modo, tutti i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis.

Assistenza del rischio amianto ed errore medico

La tutela legale del cittadino è molto importante. L’ONA ribadisce l’importanza del ruolo dei medici, specialmente, in un contesto come quello dominato dal c.d. Covid-19. Quindi, la realizzazione della sezione di ONA Responsabilità Medica non vuol dire colpevolizzare i sanitari. Anzi, l’ONA ha valorizzato il ruolo dei sanitari in questa pandemia. Tant’è vero che, nel dodicesimo episodio di ONA TV è stato confermato.

Nell’intervento del Prof. Giuseppe Pellacani dell’Università di Modena e Reggio-Emilia, questo principio è stato ribadito. Quindi, tutte le vittime, prima di tutto, quelle dell’amianto, si possono rivolgere all’ONA per chiedere la tutela dei loro diritti.

Prima di tutto, le prestazioni previdenziali, dall’indennizzo INAIL, il prepensionamento e il risarcimento dei danni.

L’Avv. Ezio Bonanni, con la sua più che ventennale esperienza nella difesa delle vittime dell’amianto, offre assistenza legale gratuita online con il tuo staff di avvocati per la tutela delle vittime.

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Tutela legale rischio amianto e errore medico

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    Assistenza legale amianto e tutela diritti

    Indice dei contenuti

    Tempo di lettura stimato: 6 minuti

    Risarcimento danni e assistenza legale

    L’asbesto provoca danni biologi, morali ed esistenziali,  perché le fibre ledono la salute umana: innescano l’infiammazione e la degenerazione neoplastica dei tessuti. Poiché le bonifiche vanno a rilento, l’esposizione ad amianto prosegue. Per questi motivi, è necessario l’assistenza legale amianto, che è fornita dall’ONA e dall’Avv. Ezio Bonanni. 

    Sulla base dei criteri sanciti dalla giurisprudenza, tutti i pregiudizi debbono essere integralmente risarciti. Quindi, l’indennizzo INAIL è sempre e soltanto un indennizzo rispetto all’integralità dei danni. Quindi, sussiste il diritto al risarcimento dei danni differenziali. Ovvero, la differenza tra l’integrale risarcimento e l’indennizzo rispetto al danno biologico e danno patrimoniale.

    Poi ci sono le altre voci di danno, non contemplate nell’indennizzo INAIL e nelle c.d. prestazioni per causa di servizio. Per tali motivi, quindi, oltre alla procedura INAIL compresa quella delle prestazioni del Fondo Vittime Amianto, debbono essere attivate le tutele risarcitorie. In più, la procedura per le c.d. Vittime del Dovere, prevede sempre delle prestazioni previdenziali, rispetto alle quali sono dovuti tutti i risarcimenti.

    Per approfondire:

    Assistenza legale: rendita INAIL e prepensionamento

    L’INAIL è l’ente preposto all’indennizzo delle malattie da amianto (divise in 3 liste malattie professionali). In caso di decesso, la rendita INAIL reversibile è liquidata al coniuge e agli orfani. L’ONA offre tutela legale gratuita per ottenere il certificato di esposizione ad amianto, utile per il riconoscimento INAIL.

    I lavoratori sprovvisti dei requisiti per il pensionamento al momento dell’insorgenza di mesotelioma, cancro polmonare o asbestosi di origine professionale hanno diritto all’immediato prepensionamento (pensione invalidità amianto), in assenza di limite di grado invalidante. Il prossimo termine per le domande è il 31 marzo 2022.

    Qualora la domanda venga inviata dopo, sarà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile. Tuttavia la pensione d’inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL.

    L’importanza della bonifica dei siti contaminati

    Solo evitando l’esposizione ad asbesto previene l’insorgenza di tumori e malattie e permette la tutela della salute (prevenzione primaria). L’ONA ha istituito il Dipartimento Bonifica e Decontaminazione e la Guardia Nazionale per bonificare e segnalare i siti contaminati

    Vittima del Dovere e benefici contributivi

    Coloro che sono vittime per servizio, per le attività di cui all’art. 1, co. 563, legge 266 del 2005, possono chiedere assistenza legale amianto online gratuita per il riconoscimento di Vittima del Dovere e il risarcimento danni.

    I lavoratori esposti professionalmente ad asbesto per almeno 10 anni e le vittime amianto hanno diritto ai benefici previdenziali hanno diritto al prepensionamento ed alla rivalutazione della prestazione.

    Assistenza legale: malattie da amianto

    In Italia le malattie amianto e i tumori amianto debbono essere indennizzati. L’INAIL è l’ente responsabile degli indennizzi amianto malattie. Le malattie amianto sono divise in 3 liste malattie professionali INAIL.

    Lista I malattie professionali INAIL

    Nella lista malattie professionali I, sono riconosciute le malattie asbesto per elevata probabilità:

    Queste malattie causate dall’amianto si presumono di origine professionale e quindi l’INAIL liquida l’indennizzo danno biologico ed eroga la rendita. È sufficiente la prova della presenza dell’asbesto nell’ambiente lavorativo per avere la presunzione legale di origine e ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, senza dover superare alcun valore limite amianto (Cass., Sez. Lav., n. 23653/16).

    Lista II e Lista III malattie professionali

    Nella Lista II sono comprese le malattie causate dall’amianto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità:


    Per le malattie professionali amianto della Lista II la vittima deve dimostrare il nesso causale per ottenere le prestazioni (rendita e/o indennizzo INAIL, se il grado di invalidità riconosciuto è inferiore al 16%). La lista III comprende solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta possibile.

    Altre patologie correlate all’amianto

    Oltre alle patologie riconosciute dall’INAIL, ci sono altre malattie che possono essere causate dall’amianto. Per esempio ci sono il tumore al cervello, alla colecisti, al pancreas e alla prostata. A questi si aggiungono il cancro al rene, alla tiroide, alla vagina-vulva, alla mammella, alla vescica e i tumori emolinfopoietici.

    Si aggiungono poi ai vari tumori da amianto anche altre patologie degenerative non tumorali, come la miocardiopatia, il morbo di Alzheimer, la sclerosi laterale amiotrofica, la fibromialgia e vari problemi cardiovascolari.

    Hanno dimostrato la correlazione tra queste patologie e neoplasie e l’amianto diversi studi scientifici, tra cui:

    Prevenzione dei danni alla salute

    Tra le finalità proprie dell’Osservatorio Nazionale Amianto vi è la tutela dell’essere umano a 360°, che impone il perseguimento della prevenzione primaria e cioè evitare ogni forma di esposizione ad agenti tossico nocivi e cancerogeni, e la salubrità dell’acqua, dell’aria e della terra (anche con riferimento ai prodotti alimentari).

    Il 95% dei tumori è provocato dalle esposizioni ambientali e lavorative ad agenti tossico-nocivi e cancerogeni.

    L’esposizione ad agenti patogeni e cancerogeni è di per sé dannosa per la salute umana e l’unica tutela è di evitare tutte le esposizioni per inalazione e ingestione. Solo questa è la tutela effettiva ed efficace della salute umana (prevenzione primaria).

    Per questi motivi l’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni affermano la necessità di tutela della salute con la bonifica e la messa in sicurezza dei luoghi di vita e lavoro con lo smaltimento / rimozione dell’amianto / Eternit, e degli altri cancerogeni.

    Solo così si tutela la salute dalle esposizioni agli agenti cancerogeni, che sono comunque dannose.

    Alcune delle pubblicazioni scientifiche ONA

    L’Avv. Ezio Bonanni è autore, con il Prof. Giancarlo Ugazio, della pubblicazione “Patologie ambientali e lavorative – MCS – Amianto & Giustizia”. Minerva Medica, Torino 2011, e nella apposita sezione di questo sito “Patologie ambientali” è pubblicato il trattato “Ambiente, passato, presente e futuro” di cui è autore il Prof. Giancarlo Ugazio.

    L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni sostengono che soltanto il rischio zero possa tutelare effettivamente la salute umana secondo l’equazione ambiente pulito: salute = ambiente contaminato: malattia.

    La sola esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni e tossico nocivi dà comunque diritto al risarcimento dei danni (in materia di risarcimento dei danni da sola esposizione ad amianto si ricorda Cass., Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24217, e in caso di malattia professionale le vittime hanno diritto alla costituzione della rendita, e per coloro che sono dipendenti dell’amministrazione pubblica anche il riconoscimento di vittime del dovere).

    Risarcimento danni amianto ed esposizione cancerogeni

    L’ONA offre consulenza legale online risarcimento danni. Le vittime di danni per esposizione ad amianto negli ambienti lavorativi e di vita, hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali). In questo caso è indispensabile l’accertamento medico legale per il riconoscimento della rendita INAIL, o della qualità di vittima del dovere, con il risarcimento dei danni complementari, differenziali e/o all’integrale risarcimento dei danni al netto delle prestazioni previdenziali già ricevute.

    Anche i familiari delle vittime hanno diritto al risarcimento dei danni, in particolare il coniuge e i figli della vittima, anche per lesione del vincolo parentale.

    La Corte di Cassazione, III Sez. Civile, con la Sentenza 19.02.2013, n. 4033, ha puntualizzato che “il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile esistenziale, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili”.

    La Cassazione SS.UU. sentenza 15350 del 22 luglio 2015, ribadisce il principio di diritto della risarcibilità di tutti i danni sofferti anche dai famigliari, sia per le “perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi” (sulla base delle norme di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost. – Sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003 , ribadito da SS.UU., Sentenza 6572/2006 e SS.UU. Sentenza 26972/2008).

    • Per approfondire: E. Bonanni e G. Ugazio, “Patologie Ambientali e Lavorative”, Ed. Minerva Medica, Torino, 2011.