Oltre al pericolo per la salute, la pandemia ha causato danni sociali ed economici, ma un altro aspetto da considerare è il rapporto tra malasanità e Covid-19.
Covid-19 è una malattia scatenata dall’infezione causata dal nuovo tipo di coronavirus denominato “SARS-CoV-2”. La sua diffusione ha provocato una pandemia globale e la morte di milioni di persone in tutto il mondo.
I disturbi possono essere differenti e presentare vari gradi di intensità. Generalmente, però, sono simili a quelli di altre malattie virali o delle vie respiratorie. Fra i sintomi più comuni ci sono tosse secca, mal di gola, dispnea, febbre e dolori muscolari. Invece tra i sintomi più rari ci sono mal di testa, disturbi gastrointestinali, congiuntivite, raffreddore e perdita del senso dell’olfatto e del gusto.
In questo contesto non bisogna, però, dimenticare di tutelare i pazienti vittima di malasanità ed errore medico. Ma cosa cambia con Covid-19?
Malasanità durante la pandemia di Covid-19
Data la situazione di emergenza provocata dalla pandemia di coronavirus, è stata emanata una nuova normativa per chiarire l’aspetto della malasanità in questo contesto eccezionale.
La Legge n. 76 del 28 maggio 2021 ha convertito, con modificazioni, il D.L. del 1 aprile 2021 n. 44: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Fra le altre cose, è stato introdotto nell’ordinamento il cosiddetto “scudo penale” per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) che abbiano trovato la loro causa nel contesto epidemiologico-emergenziale.
Infatti l’art. 3-bis del D.L. 44/2021 “Responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” stabilisce che, durante lo stato di emergenza epidemiologica, i fatti, previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
Inoltre, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice dovrà tener conto di fattori che ne possono escludere la gravità, come:
- limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate;
- scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare;
- minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.
Malasanità e Covid-19 in ambito civilistico
Sul piano civilistico, invece, sembra attualmente mancare una norma espressamente idonea ad assicurare a strutture e sanitari la medesima protezione accordata sul piano penale.
Infatti, l’art. 7 della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianchi) ha delineato una netta demarcazione fra la responsabilità civile della struttura sanitaria e quella dell’esercente la professione sanitaria. Tuttavia manca l’inserimento di integrazioni o deroghe specifiche per il caso di responsabilità scaturite nel contesto emergenziale Covid-19.
Generalmente però, per quanto riguarda l’imperizia, senza considerare specifici contesti epidemiologico-emergenziali, si stabilisce: “la limitazione di responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’articolo 2236 Codice Civile. Attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell’imprudenza e della negligenza” (Cass. Civ. Sez. III, n. 6093/2013).
Malasanità e Covid-19: assistenza medica e legale gratuita
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni hanno costituito lo specifico reparto di responsabilità medica, con il quale è possibile ottenere la tutela di tutti diritti delle vittime di malasanità, come l’integrale risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali).
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Covid-19: quali sono le persone più a rischio?
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha classificato come persone particolarmente a rischio coloro che hanno malattie pregresse come l’ipertensione, malattie croniche delle vie respiratorie, diabete, malattie che indeboliscono il sistema immunitario, patologie cardiovascolari e cancro.
In particolare, il maggior rischio di chi è affetto da neoplasia è motivato dal fatto che una forma di tumore e le relative terapie possono indebolire il sistema immunitario del soggetto colpito. Un sistema immunitario indebolito rende più vulnerabili alle malattie infettive. Questo vale soprattutto per i pazienti con leucemia o linfomi.
Anche chi riceve una terapia oncologica è più a rischio. Infatti la chemioterapia influisce sul sistema immunitario, perciò si è meno protetti dalle malattie infettive.
Inoltre la Società Svizzera di Oncologia Medica ritiene che questi pazienti presentino un rischio maggiore di un decorso della malattia grave dopo un’infezione da coronavirus. Per questo è importante attuare tutte le forme di prevenzione possibile.
Tra coloro che sono più a rischio ci sono anche le vittime di patologie asbesto correlate. Infatti, come conferma l’ultima monografia IARC, una volta che si è esposti all’amianto, possono sopraggiungere processi infiammatori, che possono provocare gravi neoplasie, come il mesotelioma o il tumore ai polmoni.
Vittime di malasanità: come ottenere assistenza?
L’azione dell’ONA mira alla salvaguardia dei diritti delle vittime e dei loro familiari. Grazie ad un pool di avvocati, diretti dall’Avv. Ezio Bonanni, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis e essere guidati in tutte le fasi dell’iter legale.
Inoltre, tra i temi rilevanti in materia di responsabilità medica per malasanità, non bisogna dimenticare il problema costituito dalla presenza di asbesto negli ospedali. Infatti è ancora diffusa la presenza di amianto negli edifici pubblici. Denuncia questa situazione l’episodio di ONA TV “Amianto negli ospedali, ammalarsi dove ci si cura“.