Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 è noto come decreto Balduzzi ed è la legge Balduzzi per la tutela medica e legale. Questa normativa assume tale nominazione dal nome del Ministro della Salute, Renato Balduzzi, del governo Monti. Il decreto Balduzzi responsabilità medica è stato convertito in Legge dell’8 novembre 2012, n. 189, e ha rappresentato la prima riforma sanitaria in Italia. Quindi la tutela del paziente da parte dell’ONA supera il ristretto ambito dei pazienti vittime amianto.
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Legge Balduzzi: perché questa riforma sanitaria?
Per responsabilità medica decreto Balduzzi ha cercato di fare chiarezza su un tema importante, soprattutto per il contenzioso giudiziario e la medicina difensiva. Questo decreto responsabilità medica risponde a una vera e propria emergenza a cui far fronte, oltre che alla tutela del paziente.
La situazione della responsabilità medica colposa era divenuta particolarmente complessa. Questo accade per l’incremento del contenzioso giudiziario e lo sviluppo della medicina difensiva. Non così, per quanto riguarda il rischio amianto, per il quale è fondamentale anche la c.d. sorveglianza sanitaria.
L’ONA ha istituito la sezione di tutela dei pazienti nell’ambito della c.d prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce delle malattie asbesto correlate. Infatti, troppe volte, la diagnosi specialmente di mesotelioma è stata tardiva. Altre volte, il paziente è stato sottoposto a operazioni chirurgiche inutili e dannose. Per questo è importante l’azione di tutela. Senza azioni temerarie, però, visto il decisivo ruolo del personale sanitario, anche nellla cura dei pazienti vittima di patologie asbesto correlate.
La medicina difensiva e la legge Balduzzi: il rimedio
Le ragioni di questo enorme aumento del contenzioso erano dovute ai passi avanti compiuti dalla medicina. Progressi che se da una parte hanno accresciuto la possibilità di sconfiggere malattie, dall’altra hanno creato aspettative. Qualche volta surreali sia nei pazienti che nei loro familiari. Come se ogni malattia potesse essere curata e guarita. In caso di mancato raggiungimento del risultato sperato, e per la conseguente difficoltà di accettare l’esito infausto, si agiva nei confronti della struttura sanitaria e del medico.
In passato, il medico poteva esercitare più liberamente la sua attività, senza paura di incorrere in procedimenti giudiziari. Mentre, negli anni, anche grazie al ruolo degli avvocati e medici legali, ed a una maggiore attenzione, ogni disattenzione è stata letta come fonte di responsabilità. Qualche volta, anche penale. Oggi il paziente è più predisposto a criticare l’operato del medico, con ricadute economiche sia su quest’ultimo che sulla struttura sanitaria.
Nel complesso, in tali condizioni, alcuni medici preferiscono non operare, per evitare possibili conseguenze sanzionatorie o risarcitorie, ancor di più se si trovano di fronte ad un intervento ad alto rischio, o per evitare di esporsi a possibili azioni legali.
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Legge Balduzzi: medicina difensiva positiva e negativa
In breve, è proprio la preoccupazione delle conseguenze sanzionatorie a spingere il medico verso la medicina difensiva positiva. Infatti, essa si riscontra in tutti quei casi nei quali si prescrive un numero eccessivo di esami inutili.
Oppure, si configura in quelle situazioni in cui si suggeriscono farmaci non indicati né necessari, o si disponga il ricovero quando si potrebbe seguire la via ambulatoriale o ancora si consiglino consulti medici specialistici od ulteriori trattamenti terapeutici, esponendo così il paziente a pratiche, oltreché non necessarie, anche potenzialmente invasive.
La medicina difensiva può essere anche negativa e coinvolge quegli atteggiamenti astensionistici quali il rifiuto di eseguire procedure particolarmente rischiose o di gestire un caso clinico piuttosto delicato oppure lo spostamento del paziente in altro reparto o in altra struttura.
Prima della Legge Balduzzi sanità, la Corte Costituzionale ha più volte sancito il principio che il cittadino ha diritto alla salute, ma tale diritto è esigibile nella misura in cui le risorse materiali ne consentano l’attuazione (cfr. C.COST. 432/2005).
La medicina difensiva, comporta costi economici sia per la struttura ospedaliera di riferimento che per i privati. Si ripercuote altresì sul Servizio Sanitario Nazionale e sulla collettività.
Tutto ciò produce una situazione scarsamente tollerabile che, di conseguenza, conduce alla rottura di quel rapporto di fiducia che si instaura tra medico e paziente attraverso la collaborazione reciproca.
Il medico quindi prima di decidere se effettuare un intervento su un paziente, non valuterà soltanto i pregiudizi che potrebbe subire la salute del paziente stesso, ma metterà in conto i rischi che potrebbero derivare da un’eventuale azione giudiziaria nei suoi confronti.
È in questo contesto che è intervenuta la prima riforma, nota come Legge Balduzzi responsabilità medica (Legge 189/2012).
Legge Gelli, detta legge Gelli-Bianco: riforma definitiva
Dopo il decreto Balduzzi colpa medica è stata oggetto di un’ulteriore riforma. Con l’entrata in vigore della legge Gelli, n. 24/2017, sono state dettate le disposizioni definitive sulla sicurezza delle cure e la tutela della persona assistita. Questa normativa, quindi, enuclea prima di tutto l’art. 32 Cost., e poi gli artt. 1 e ss. della L. 833/78.
In più, trova l’assetto definitivo tutta la tematica della responsabilità medica, ovvero della colpa medica, ovvero dell’errore medico, per il risarcimento del danno da malasanità. Così si supera definitivamente la c.d. legge Balduzzi.
Infatti, con la legge Balduzzi si è tentato di modulare la questione con il disincentivare le azioni legali. In particolare, le azioni di richiesta di repressione penale nei confronti dei medici, che aveva scatenato la c.d. medicina difensiva. In sostanza, ogni medico evitava di esporsi all’azione di responsabilità. Quindi, con questa normativa si afferma il principio della tutela costituzionale e della salute. Quindi, allo stesso tempo, si è gestito il rischio sanitario, con l’appropriato utilizzo delle risorse, anche di natura economica. Infatti, la medicina difensiva aveva determinato la moltiplicazione degli esami, spesso inutili.
Responsabilità civile, legge Balduzzi e legge Gelli
Sia la legge Balduzzi che quella Gelli, sono ancorate al principio del diritto al risarcimento del danno in caso di colpa medica. Il principio è quello della responsabilità civile, di natura contrattuale, sugli artt. 1218 e 1228 c.c.
Questo è molto importante, perchè l’onere della prova è a carico della struttura sanitaria, che risponde anche delle condotte dei sanitari. Oltre a questo profilo di responsabilità contrattuale, sussiste anche quello del singolo medico. In questo caso, la responsabilità è aquiliana, ovvero ex art. 2043 c.c.
Si tratta di un principio di responsabilità extracontrattuale, tranne il caso in cui il sanitario abbia stipulato un contratto con il paziente.
Solo in via residuale si afferma il principio della responsabilità penale. Con la legge Gelli, come già nella legge Balduzzi, la responsabilità penale presuppone la c.d. colpa grave. L’assetto attuale è quello dell’art. 590 sexies c.p., che regola la responsabilità colposa.
Legge Balduzzi e legge Gelli: l’importanza delle linee guida
La responsabilità per colpa medica e l’obbligo risarcitorio, sussistono per dissociazione dalle linee guida, ovvero dalle buone pratiche. In buona sostanza, il sanitario deve attenersi alle linee guida, se si dissocia sussiste l’inadempimento.
Con la legge Gelli, la normativa si è evoluta, e quindi si afferma un principio di tentativo di conciliazione, e solo in caso negativo la possibilità di agire giudiziariamente per il risarcimento del danno. È prevista la copertura assicurativa.
In questo modo, la legge Gelli facilita l’azione di risarcimento, perchè rende probabile la conciliazione, anche per la copertura assicurativa. In questo modo, si archivia definitivamente la teoria del ‘contratto sociale’, e si afferma la responsabilità contrattuale. Comunque la struttura sanitaria, per agire contro il medico deve dimostrare la sua esclusiva responsabilità.
Con l’art. 696 bis c.p.c., è stata introdotta la condizione di procedibilità, che deve essere esperita preventivamente. La legge Gelli ha istituzionalizzato questo procedimento, con cui si accerta, amente, il nesso causale. Queste innovazioni erano state però anticipate dalla legge Balduzzi.
Tutela legale dalla legge Balduzzi alla legge Gelli
Con l’entrata in vigore della L. 24/2017, è stata archiviata la c.d. riforma Balduzzi. Quella normativa voluta dall’ex Ministro Balduzzi, con cui vi fu il primo riordino della materia. L’ONA, e in particolare attraverso questa sezione, rende il servizio di assistenza per i pazienti. L’Associazione è consapevole del ruolo fondamentale che i medici hanno svolto in questo particolare frangente di pandemia Covid-19.
Grazie proprio al personale medico e paramedico, stiamo per uscire da questa emergenza. Tuttavia molti sanitari hanno pagato con la vita il loro impegno per i pazienti. Dobbiamo, infatti, rimarcare il ruolo decisivo del sistema sanitario nazionale, nell’assicurare la tutela del diritto alla salute.
Responsabilità medica: parere medico e consulenza legale
Quindi l’azione dell’Osservatorio Nazionale Amianto, e dell’Avv. Ezio Bonanni, è di riconoscimento del merito dei sanitari, e di un’azione di tutela solo in caso di conclamato errore medico, da far valere ai fini risarcitori. Come già evidenziato, con la legge Gelli, entrata in vigore l’08.03.2017 (n. 24), la materia è stata definitivamente normata. Per cui è assicurato il diritto alla sicurezza delle cure. Questo diritto, secondo l’Avv. Ezio Bonanni, si fonda direttamente sull’art. 32 Cost., e quindi impone la massima attenzione da parte del personale medico e paramedico.
Quindi l’ONA, attraverso il suo servizio di medicina legale, coordinato dal Dott. Arturo Cianciosi, medico legale, è in grado di rendere al meglio il servizio di consulenza preventiva. In questo modo, prima di qualsiasi azione legale, è possibile ottenere la consulenza medico legale. Questa consulenza medico legale è formulata per iscritto, dopo un attento esame dei documenti clinici, e solo dopo il parere passa all’ufficio legale. Anche la consulenza legale è molto importante. Il parere legale scritto è formulato solo all’esito della disamina medico legale.
Legge Balduzzi e legge Gelli: i diritti dei pazienti
Grazie all’ONA, e al suo servizio di assistenza, esteso a tutti coloro che ne fanno richiesta, nel caso di errore medico è possibile chiedere ed ottenere il risarcimento del danno. Ciò al di là della responsabilità penale del sanitario, che con il decreto Balduzzi sanità, e poi con la legge Gelli, è molto difficile da poter affermare. Sussiste infatti solo in caso di colpa grave, ecco perchè l’Avv. Ezio Bonanni agisce prima di tutto con l’azione di risarcimento danni.
Quindi, nel caso in cui la medicina legale facesse emergere delle responsabilità, la prima cosa da fare è la messa in mora, anche per interrompere il termine di prescrizione, che è decennale. In questo modo, quindi, si attiva la procedura di tutela legale, con la richiesta di risarcimento danno.
In caso di errore medico, è dovuto il risarcimento del danno biologico, che è la componente decisiva del danno non patrimoniale. Questo si compone anche del danno morale ed esistenziale, che debbono essere integralmente risarciti.
Il dipartimento ONA di tutela risarcitoria assicura l’assistenza gratuita per le vittime di malasanità. Quindi, attraverso l’associazione, è possibile ottenere il risarcimento danni malasanità.
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