Le vittime dell’esposizione all’amianto, asbesto sinonimo, negli ambienti lavorativi e di vita hanno diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali.
In questa guida scopriamo cosa fare per ottenere amianto risarcimento danni e quali sono per vittime amianto risarcimenti previsti dalla legge in caso di patologia asbesto correlata. Scopriamo anche quali sono le patologie correlate all’esposizione all’amianto e tutti i benefici a cui si ha diritto.
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Risarcimento danni amianto: patrimoniali e non patrimoniali
Per ottenere i risarcimenti amianto previsti per le vittime dell’amianto è necessario che la patologia contratta sia riconosciuta come malattia professionale per il riconoscimento della rendita INAIL (per i dipendenti del settore privato o degli enti pubblici privatizzati) o della qualità di vittima del dovere (per i dipendenti del settore pubblico).
Le vittime hanno diritto per malattia professionale risarcimento danni complementari, differenziali e/o all’integrale risarcimento amianto dei danni al netto delle prestazioni previdenziali già ricevute.
- Danni non patrimoniali: consistono nella sintesi dei vari pregiudizi, ovvero del danno biologico per lesione all’integrità psicofisica (per sofferenza fisica ed interiore), esistenziale (per il peggioramento qualità della vita), morale (sofferenza fisica e interiore) e altri pregiudizi per lesione di diritti costituzionali. Le vittime di danni amianto subiscono un danno biologico già al momento della diagnosi. Tutte le malattie amianto provocano infatti sintomi gravi che impongono chirurgia, chemioterapia e farmaci che provocano effetti collaterali pesanti.
- Danno patrimoniale (emergente e per lucro cessante).
In caso di decesso, le somme maturate dalla vittima vengono liquidate ai loro familiari, eredi legittimi. Questi ultimi hanno anche diritto al risarcimento dei danni iure proprio.
Risarcimento danni: patologie asbesto correlate
Ma andiamo con ordine: quali sono le patologie asbesto correlate? L’amianto è un potente cancerogeno. Con il termine amianto, sinonimo di asbesto, si definisce un gruppo di minerali fibrosi. I minerali di amianto hanno la capacità di suddividersi in fibre via più sottili, che si disperdono nell’ambiente e sono facilmente inalabili. Una volta inalate danno avvio a gravi processi infiammatori precancerosi.
Tra le malattie correlate all’esposizione all’amianto ci sono infiammazioni e fibrosi quali placche pleuriche, ispessimenti pleurici ed asbestosi. A queste possono fare seguito tumori delle vie respiratorie come il mesotelioma pleurico, il tumore della laringe e il tumore del polmone. Sull’eziologia da asbesto del tumore della faringe e della trachea i pareri del mondo scientifico sono ancora discordanti.
L’amianto non causa solo tumori delle vie respiratorie, ma anche altri tipi di tumore. Tra questi, in primis, i vari tipi di mesotelioma (mesotelioma peritoneale, mesotelioma pericardico e della tunica vaginale del testicolo) la cui eziologia è collegata esclusivamente all’asbesto. Anche il tumore alle ovaie può essere causato dall’amianto. Il tumore dell’esofago, dello stomaco e del colon retto possono essere altresì causati dalle fibre di asbesto. Per approfondimenti rimandiamo alle monografie dello IARC e alla loro pronuncia in merito alle patologie causate dall’asbesto.
Le malattie asbesto correlate nelle liste INAIL
Un elenco allegato al DPR n. 1124/1965, aggiornato da ultimo dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014, contiene la lista delle malattie professionali. Ogni patologia ha un proprio codice identificativo e sono divise in tre liste. La Lista I include le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità. Nella Lista II sono contenute le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. La Lista III racchiude le malattie la cui origine lavorativa è considerata possibile.
Le patologie asbesto correlate non sono ovviamente le uniche malattie professionali indennizzabili. In questa sede però ci occupiamo solo di esse.
Lista I dell’INAIL
Nella lista I dell’ INAIL, ovvero che l’INAIL considera determinate da esposizione ad amianto con elevata probabilità, ci sono le infiammazioni da asbesto (asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici) e le neoplasie (tumore delle ovaie, laringe e tutti i mesoteliomi, pericardico, peritoneale, pleurico e della tunica vaginale del testicolo).
Chi contrae una malattia che compare in questa lista ha diritto al riconoscimento della malattia professionale, e quindi, all’indennizzo INAIL, con il diritto all’integrale risarcimento dei danni a carico del datore di lavoro. La vittima è tenuta soltanto a dimostrare che nell’ambiente di lavoro è presente l’amianto.
Lista II e III dell’INAIL
La LISTA II comprende le malattie causate dall’amianto la cui origine lavorativa è considerata di limitata probabilità dall’INAIL. In questa lista compare il tumore della faringe, quello dello stomaco e quello del colon-retto. In questo caso non vi è la presunzione legale di origine. Significa che il paziente che è affetto da una di queste patologie deve dimostrare la loro eziologia professionale per ottenere il risarcimento danni amianto INAIL.
Infine, la lista III comprende solo il tumore all’esofago la cui origine lavorativa è ritenuta possibile.
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Assistenza legale per richiedere il risarcimento
Le vittime dell’amianto che hanno contratto una patologia contenuta nella lista II e III dell’INAIL vanno incontro ad un procedimento un po’ più complicato rispetto alla lista I. A maggior ragione, in questi casi, l’assistenza legale risulta di fondamentale importanza per ottenere il riconoscimento della eziologia professionale.
L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, dispone di un pool di avvocati e di medici qualificati. Insieme forniscono l’assistenza medica e l’assistenza legale gratuita per fornire la prima certificazione di malattia professionale e per rispondere legalmente ad un eventuale rigetto da parte dell’INAIL di riconoscimento di malattia professionale.
ONA si occupa da decenni della difesa delle vittime dell’amianto e di altri cancerogeni e l’assistenza legale gratuita fornita dalla ONLUS risulta essenziale per ottenere tutti i benefici previsti dalla legge, oltre al riconoscimento di malattia professionale.
Qui di seguito vediamo nel dettaglio quali sono gli elementi risarcitori a cui hanno diritto le vittime di malattia professionale causata dall’amianto.
Per richiedere l’assistenza medica e legale gratuita dell’ONA basta chiamare il numero verde 800 034 294 e contattare lo Sportello Amianto.
Rendita INAIL
Il lavoratore vittima di patologie asbesto correlate ha diritto all’indennizzo INAIL. Se la patologia è inserita nella Lista I si applica la cosiddetta presunzione legale di origine.
Se la lesione biologica va dal 6 al 15% è dovuto l’indennizzo del danno biologico. A partire dal 16% viene corrisposta la rendita mensile INAIL.
Nelle patologie incluse nelle liste II e III, come dicevamo più su, è necessario dimostrare l’eziologia professionale della malattia.
Rendita di reversibilità al coniuge e agli orfani
In caso di decesso per malattia professionale, sussiste il diritto alle prestazioni di reversibilità in base all’articolo 85 del DPR 1124 del 65. I titolari sono prima di tutto il coniuge (nella misura del 50%), poi i figli orfani (nella misura del 20% ciascuno).
I figli della persona deceduta hanno diritto alla loro quota della rendita di reversibilità fino a 18 anni oppure fino a 26 anni se sono studenti.
Questi importi della rendita in reversibilità non si scomputano nel montante risarcitorio del danno iure proprio, come stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. lav., n. 30857/2017.
Fondo vittime amianto
I lavoratori vittime di malattia professionale titolari di rendita INAIL causata dalle fibre di amianto hanno diritto alle prestazioni aggiuntive del Fondo vittime amianto.
Nel 2021 questa prestazione aggiuntiva è pari al 15% della rendita INAIL. Costituisce l’indennizzo dei danni amianto, ovvero una sorta di risarcimento malattia professionale amianto per la vittima, dovuta anche ai familiari che percepiscono la rendita di reversibilità. Questi importi non si sottraggono da quelli dovuti a titolo di amianto risarcimento danni in favore del lavoratore e dei suoi famigliari (Cass. Sez. Lav. 17092 del 2012, e succ.).
In caso di mesotelioma, le prestazioni Fondo vittime amianto, sono erogate anche alle vittime di mesotelioma ambientale (art. 1, co. 116, legge 190/2014, che ha esteso la platea dei beneficiari).
L’importo dell’una tantum è pari ad €10.000,00.
Benefici contributivi amianto
I benefici contributivi amianto costituiscono un indennizzo previdenziale, cioè un parziale risarcimento amianto INAIL dei pregiudizi alla salute per quei lavoratori che si sono ammalati in seguito all’esposizione alle fibre killer.
Si tratta di maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto che danno diritto alla rivalutazione della contribuzione INPS con il coefficiente 1,5, del periodo lavorativo in esposizione. Tale rivalutazione vale sia per il pensionamento, che per rivalutare i ratei nel caso si sia già in pensione.
Nel caso in cui l’INPS negasse l’accredito dei benefici contributivi per esposizione ad asbesto alle vittime di malattia professionale asbesto correlata, si deve procedere con il ricorso amministrativo. In caso di rigetto, si potrà procedere con il ricorso al Giudice del lavoro.
Si deve chiedere la condanna dell’INPS all’accredito del 50% di contribuzione per il periodo di esposizione ai sensi dell’art. 13 comma 7 L. 257/1992. ONA fornisce l’assistenza legale gratuita per ottenere i benefici contributivi amianto.
Prepensionamento amianto
L’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016 ha sancito il diritto all’immediato prepensionamento per patologia amianto correlata. Questa misura permette il pensionamento a coloro che con l’accredito dei benefici amianto non raggiungono comunque il diritto a pensione.
Come dicevamo più su, i benefici contributi consistono nel moltiplicare i periodi contributivi con il coefficiente 1,5 facendoli valere il 50% in più. Dunque, se con essi non si raggiunge il diritto a pensionamento, il lavoratore può presentare la domanda di pensione INPS invalidità amianto.
Sulla base della più recente riforma, questo diritto spetta a tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di malattia professionale asbesto correlata. I requisiti richiesti sono 5 anni di anzianità contributiva, di cui 3 negli ultimi cinque anni. È necessario presentare la domanda amministrativa all’INPS entro il prossimo 31 marzo 2022. Qualora non si rispettasse questo termine, la richiesta verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile.
L’ONA assiste gratuitamente le vittime di amianto nella richiesta del prepensionamento.
Il risarcimento integrale dei danni
Come abbiamo spiegato più su, l’indennizzo INAIL ha come oggetto il danno biologico e il danno patrimoniale INAIL da diminuite capacità di lavoro. La vittima ha diritto ad un ristoro integrale: al risarcimento del danno morale ed esistenziale e quindi all’ottenimento del danno differenziale.
Per ottenerlo è necessario dimostrare il nesso causale, ovvero la riconducibilità dell’evento alle condotte attive e omissive del datore di lavoro. In altre parole la vittima deve dimostrare che ci sia stata un’esposizione professionale ad amianto priva di cautele, ovvero la violazione delle regole cautelari da parte del datore di lavoro. Bisogna inoltre dimostrare che tali violazioni abbiano abbreviato i tempi di latenza della malattia o ne abbiano aggravato l’entità. Se è sopraggiunta la morte, si dimostrerà che hanno abbreviato il periodo di sopravvivenza della vittima.
Il risarcimento dei danni in caso di mesotelioma
In caso di mesotelioma, che tra le malattie asbesto correlate è la più aggressiva e ad esito quasi sempre infausto, la lucida consapevolezza di sapere di morire (danno catastrofale) e la radicale modificazione della vita, provocano gravi pregiudizi morali ed esistenziali. Essi si estendono e riguardano anche la famiglia. I familiari hanno diritto al risarcimento dei danni diretti per esposizione ad amianto di natura domestica, oltre al risarcimento delle lesioni subite dal familiare a causa del mesotelioma. In più ci sono i danni per la lesione del rapporto parentale, del legame affettivo e della serenità familiare. Con la morte del congiunto diventa lesione al legame affettivo e per la perdita del legame parentale.
Il danno biologico è massimo, compresa la sofferenza fisica e morale, e le ripercussioni sui progetti di vita. Si assume quindi la risarcibilità del cosiddetto danno biologico terminale.
L’ONA ha istituito il servizio di assistenza psicologica gratuita online. Un gruppo di psicologici dell’ONA, guidato dal Prof. Francesco Pesce, esiste proprio allo scopo di poter rilevare le lesioni e i danni psicologici, psicobiologici, morali ed esistenziali. Il servizio non è aperto solo alle vittime di mesotelioma, ma a tutte le vittime di malattie asbesto correlate.
Risarcimento danni: danno differenziale
La quantificazione dei danni subiti dal lavoratore vittima di malattia professionale causata da amianto si ottiene con la formula equitativa. Il criterio è quello di personalizzazione del danno integrale subito.
Quindi rispetto alla liquidazione dell’indennizzo amianto, oppure di altro ente assicuratore, è dovuto il differenziale del danno patrimoniale e non patrimoniale. Occorrerà tener conto del danno biologico, dei danni morali ed esistenziali, questi ultimi non contemplati nell’indennizzo INAIL.
Il danno differenziale, quantitativo e qualitativo, deve essere calcolato nel rispetto dell’omogeneità e comparabilità dei titoli risarcitori (Cass., sez. Lav., sent. n. 777 del 2015). I primi costituiscono la differenza tra l’indennizzo INAIL e il totale degli importi dovuti per il danno biologico e per le minori capacità lavorative.
In caso di decesso, sia gli indennizzi che il danno differenziale, devono essere liquidati agli eredi legittimi. Questi ultimi hanno due possibilità di azione: la costituzione di parte civile nel procedimento penale, per il reato di omicidio colposo; oppure l’azione presso il Giudice del lavoro.
Quest’ultima azione è preferibile, perché ha maggiori chance. Infatti l’onere probatorio, in particolare sul nesso causale, è più agevole rispetto al procedimento penale.
Il calcolo del danno non patrimoniale
La quantificazione dei danni non patrimoniali deve dunque partire dal calcolo del danno biologico.
Le tabelle del Tribunale di Milano costituiscono un indice per la quantificazione equitativa dell’entità del danno biologico. I danni non patrimoniali vanno personalizzati tenendo conto dei danni effettivamente subiti dalla vittima, lavoratore o cittadino malato di patologia asbesto correlata. Determinata l’entità del pregiudizio non patrimoniale, cui va aggiunto quello patrimoniale, occorre sottrarre quanto eventualmente liquidato da INAIL quale rendita diretta.
Tutti i pregiudizi debbono essere risarciti, anche quelli esistenziali legati alla «gravità delle conseguenze del non poter più avere capacità di procreazione e di vita sessuale, di fare sport e/o altre analoghe attività e, in sintesi, di avere una normale vita di relazione così come gli altri (…) coetanei», attraverso l’uso «di massime di comune esperienza a fini di riconoscimento del danno non patrimoniale (…) perfettamente conforme all’insegnamento di Cass. S.U. n. 26972/08» (Cass. SS.UU., sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015)».
Tra i danni morali ed esistenziali si riconosce il danno catastrofico, diritto di credito trasmissibile iure hereditatis (Cass. 23/2/2004 n. 3549; Cass. 01/2/2003, n. 18305; Cass. 16/6/2003 n. 9620; Cass. 14/3/2003 n. 3728; Cass. 2/4/2001 n. 4783; Cass. 10/2/1999 n. 1131; Cass. 29/9/1995 n. 10271).
Danno non patrimoniale ai familiari
Un primo parametro per quantificare l’entità del pregiudizio è costituito dalle tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione che tenga conto della reale e concreta fattispecie e di eventuali danni ulteriori che i famigliari hanno subito. I danni biologici, psicobiologici e psichici possono essere dimostrati con certificazioni mediche e relazioni psicologiche, meglio di strutture pubbliche e ospedaliere, e con l’applicazione del criterio equitativo (artt. 432 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c.).
I familiari del lavoratore malato e/o deceduto hanno diritto al risarcimento dei danni sofferti iure proprio e alla liquidazione delle somme spettanti al loro congiunto, di cui sono eredi legittimi. Questo senza che possano essere sottratte somme in relazione alla erogazione della rendita di reversibilità.
Hanno diritto oltre al risarcimento dei danni biologici, dunque a quelli psicobiologici e psichici sofferti, di cui si deve tener conto nella quantificazione del pregiudizio per la lesione e/o perdita del rapporto parentale e famigliare.
Calcolo del danno non patrimoniale ai familiari
Le tabelle Milano permettono il calcolo danno da perdita parentale subito dai famigliari, stretti congiunti, della vittima di malattia amianto.
Riguardo amianto risarcimento danni prescrizione, i termini in caso di morte sono di 10 anni dall’evento, per la responsabilità contrattuale e di 14 anni se si fa valere quella extracontrattuale.
Tuttavia è preferibile interrompere la prescrizione entro i 5 anni dalla morte, ovvero dalla malattia del congiunto (nel caso non ne abbia determinato la morte).