I diritti del malato – ONA Responsabilità medica

I diritti del malato: tutela sanitaria e giuridica

I diritti del malato: Osservatorio Amianto – Responsabilità medica è un ulteriore ambito di azione dell’ONA. Infatti, questa associazione, nata tra coloro che avevano subito danni da amianto, nel tempo, ha ampliato il perimetro della sua azione di tutela. Infatti, non a caso, proprio tra le vittime di mesotelioma, sono stati riscontrati ritardi, in particolare, nella diagnosi.

Salute: diritto inviolabile di tutti gli esseri umani

Il diritto alla salute è tra i diritti umani inviolabili, sanciti dalla Costituzione e da molti atti di rilevanza internazionale. Infatti, la stessa Carta Europea dei diritti del malato, lo rimarca ribadendo la necessità che questa nozione sia consapevole a tutti. Soprattutto, agli operatori sanitari, i quali, comunque, hanno dato eroica prova di loro nell’emergenza Covid-19.

Non a caso, la pandemia ha provocato lutti e tragedie anche nel personale medico e paramedico e l’ONA è al fianco di queste vittime.

ONA: impegno costante per la tutela dei diritti del malato

Come già, più volte ribadito, le tutele sono anche quelle della prevenzione secondaria. In particolare, la c.d. sorveglianza sanitaria, che è molto importante. Nel corso del rapporto di lavoro, questo obbligo è a carico del datore di lavoro. Successivamente, in caso di quiescienza, l’obbligo grava sulle ASL territoriali. Ciò è ribadito dall’art. 259 L. 81/2008.

In tale contesto, si deve richiamare il contenuto dell’art. 32 Cost. di tutela della salute, come diritto del singolo ed interesse della collettività. Senza voler colpevolizzare i medici e le strutture, è, comunque, fondamentale costituire un baluardo di tutela per il paziente, in chiave prevalentemente risarcitoria. Questo perché è scorretto anche colpevolizzare malato.

L’ONA e la tutela sanitaria delle vittime dell’amianto

L’ONA ha istituito il notiziario amianto news con il quale tutti i cittadini possono tenersi informati anche in ordine alle recenti scoperte scientifiche per la cura delle malattie asbesto correlate. Infatti, purtroppo, in Italia ci sono almeno 40mln di materiali di amianto, ovvero, contenenti amianto. Questo ha provocato e continua a provocare esposizione alla fibra killer, e la L. 257/1992, pur mettendo al bando la fibra, non ha comportato l’arrestarsi delle esposizioni.

Per questo motivo, l’Avv. Ezio Bonanni ha pubblicato “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia, per fermare questa strage che, in Italia, provoca la morte di non meno di 6.000 persone l’anno. In questo 2020, il numero dei decessi è aumentato anche per l’azione del Covid-19.

Questo allarme è stato lanciato anche dall’OMS, ed è per tale motivo che l’Avv. Ezio Bonanni insiste nella c.d. prevenzione primaria e, poi, quella secondaria, che è l’ambito specifico dell’ONA. Infatti, l’associazione ha costituito un pool di medici che danno assistenza alle vittime e i loro familiari. In particolare, per la diagnosi precoce e anzi, le terapie migliori. Solo l’ultima istanza è quella della c.d. prevenzione terziaria, che permette la tutela indennitaria e risarcitoria.

In questo contesto, l’ONA in caso di ritardi o errori, assiste i pazienti vittime di colpa medica. In questo modo, è possibile ottenere, prima di tutto, la consulenza medico legale, e, poi, in caso di conferma di responsabilità, quella risarcitoria.

L’obbligazione dei sanitari è quella di rendere il miglior servizio. Certo, non può assicurare la guarigione in ogni caso ma, certamente, sussiste l’obbligo di utilizzo dei mezzi migliori e il rispetto degli obblighi c.d. collaterali.

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Tutela dei diritti del malato

L’ONA, tutela tutti i malati. La tutela dei diritti dei malati, ovvero dei cittadini che verificano le loro condizioni di salute, è un aspetto importante.

In questo contesto, è molto importante la verifica dell’operato dei sanitari. Anche per evitare che ci siano errori nella valutazione. Solo così è possibile ottenere la più ampia tutela dei diritti del malato.

In caso di sospetta malasanità, o errore medico, ovvero ritardi delle prestazioni mediche, rivolgiti all’ONA, ovvero all’Avv. Ezio Bonanni, e riceverai assistenza immediata e gratuita. I medici volontari dell’ONA sono sempre a tua disposizione, per assicurarti il miglior servizio di assistenza medica e medico legale.

I diritti del malato: assistenza medica e legale

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    Prevenzione primaria sul rischio amianto e altri cancerogeni

    Si ritiene fondamentale che la scienza medica sia indipendente e illustri tutti i danni provocati dai cancerogeni, tra i quali le fibre di asbesto. Queste ultime, infatti, provocano, prima di tutto, infiammazione e morte. Per tali motivi, evidentemente, è necessario che la scienza medica chiarisca, in modo non controvertibile che la tutela della salute inizia con la prevenzione.

    Quindi, prevenire vuol dire evitare le esposizioni ad amianto e ad altri cancerogeni, per quanto riguarda il rischio di neoplasie. Così, per il resto. Solo così, è possibile assicurare un più elevato periodo di sopravvivenza a migliori condizioni, che debbono essere quelle di vita sana.

    Infatti, troppe volte nel passato, per prevenzione, si è intesa solo quella secondaria. Tuttavia, in questo modo, anche nei luoghi di lavoro, si è preferito intervenire cercando di arginare l’entità dell’esposizione con le c.d. soglie. E, ancora, sono stati sostituiti criteri normativi a quelli legali. Ben diversamente, invece, occorre chiarire che le esposizioni ad amianto e ad altri cancerogeni, provocano sempre danni.

    L’ONA sostiene che la prevenzione primaria è la chiave di volta di tutela della salute, perché evita lo stato di malattia.

    Diritto di accesso alle cure sanitarie

    Quello dell’accesso alle cure sanitarie è molto importante. Si afferma il principio di tutela universale della salute, rivolto a tutti gli esseri umani e in modo gratuito. Questo è un capo saldo fondamentale della nostra Carta  Costituzionale. Così, per quanto riguarda i servizi sanitari, per i quali l’accesso deve essere garantito a tutti, senza distinzione.

    L’ONA ripudia ogni forma di discriminazione che si fondi sulle risorse finanziarie, sul luogo di residenza, sul tipo di malattia, anche in conformità dell’art. 3 della Costituzione.

    Infatti, è fondamentale il diritto di tutti gli esseri umani di poter accedere ai servizi sanitari, se lo richiede lo stato di salute. Vi deve essere uguale diritto di accesso ai servizi sanitari, e debbono essere evitate le discriminazioni sociali ed economiche, ovvero territoriali.

    Non si può sorvolare sul fatto che non si può continuare a tagliare sulla sanità. Infatti, la recente esperienza del Covid-19 ha dimostrato che sulla sanità non si può fare economia. Tagliare sulla sanità significa togliere dei baluardi fondamentali in assenza dei quali, come abbiamo visto, si deve agire con il lockdown. Quest’ultimo ha effetti deleteri anche sull’economia.

    Ciò è stato recentemente ribadito nella dodicesima trasmissione di ONA TV: Amianto ed emergenza Covid 19: quale economia ci aspetta?

    In queste condizioni, è di tutta evidenza che la sanità deve essere pubblica e supportata da adeguate risorse, umane, professionali e finanziarie.

    Diritti del malato all’informazione

    Tutti i pazienti hanno diritto di accedere alle informazioni riguardanti il proprio stato di salute, i servizi sanitari e a tutte le novità anche nel campo della ricerca scientifica.

    È altresì fondamentale che il paziente sia informato circa le diverse opzioni terapeutiche, coerentemente con le chance di guarigione, ovvero di miglioramento delle sue condizioni di salute, evitando trattamenti inutili, ovvero rischiosi.

    Il paziente deve essere informato dei rischi e delle complicanze di tutti i trattamenti e della possibilità di una loro minore invasività, rispetto a quelli che lo sono di più. Si ritiene utile che il paziente sia informato sullo stato di avanzamento della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica, anche al fine di decidere a quali trattamenti sottoporsi.

    Consenso informato per la libertà di scelta del paziente

    Il trattamento sanitario deve essere richiesto dal paziente. In ogni caso, di fronte a delle condizioni di malattia, ovvero di rischio di malattia, è indispensabile l’esatta informazione. Infatti, solo con l’esatta diagnosi, è possibile identificare i diversi trattamenti e percorsi terapeutici, di cui il paziente deve essere informato. Solo così il paziente può decidere quali trattamenti chiedere, ovvero quale sia il protocollo che sceglie di adottare.

    Infatti, in più occasioni ci sono trattamenti alternativi che hanno indicazioni e controindicazioni. Lo stesso trattamento chirurgico, anche in caso di neoplasia, può avere indicazioni e controindicazioni. Per esempio, in caso di neoplasia allo stadio avanzato, in molti casi, è possibile un intervento chirurgico che possa essere terapeutico.

    In altri casi, per esempio, è la stessa chemioterapia ad essere controindicata se non è assistita dalla possibilità di conseguire un prolungamento delle aspettative di vita. Anche alla luce delle controindicazioni, e degli effetti collaterali, e così via.

    In  buona sostanza, la corrente di informazione è il presupposto per un consenso che sia consapevole ed informato. Solo così, il consenso è reso in modo legittimo, perché sulla base di tutti i dati disponibili, compresi i trattamenti alternativi e i diversi rischi di ognuno di loro.

    Inoltre, la partecipazione alle sperimentazioni richiede particolari informazioni e accortezze che il paziente deve ricevere. In particolare, il paziente deve essere informato su eventuali rischi che questa pratica provoca.

    Dall’obbligo di informazione, discende l’obbligo del medico di acquisire il consenso al trattamento sanitario da parte del paziente. Il consenso informato consiste nel diritto all’autodeterminazione del paziente in ordine alle scelte per la tutela della propria salute.

    Assenza del consenso: obbligo di risarcimento

    Quindi, sussiste un vero e proprio diritto ad essere informati correttamente e a poter decidere tra le diverse opzioni terapeutiche. Questo diritto, stabilito dal codice della deontologia medica, è ancorato nell’art. 32 Cost.

    In sostanza, la violazione del principio del consenso informato, integra la violazione di una libertà della persona di cui all’art. 13 Cost.. Quindi, la manifestazione del consenso del paziente è, per lui, esercizio di una libertà costituzionale e presupposto della liceità del trattamento medico e chirurgico.

    Uno dei profili fondamentali è anche quello della libertà morale, oltre che quello della libertà fisica della persona. In questa ottica, la giurisprudenza della Corte di Cassazione rafforza il diritto al consenso informato. Quindi, l’assenza del consenso informato e, cioè, consapevole, rileva ai fini risarcitori. Infatti, tale violazione integra, prima di tutto, l’inadempimento e poi l’illecito.

    In tal modo, ove il paziente riesca a dimostrare che vi è stata la violazione del diritto al consenso informato, sussiste il diritto al risarcimento del danno. Si tutela, infatti, il diritto all’autodeterminazione del paziente, che costituisce, già dì per sé, un pregiudizio.

    Quindi, anche nel caso in cui non dovesse sussistere un danno biologico, comunque, la lesione del diritto all’autodeterminazione implica sempre il diritto al risarcimento dei danni (cfr. Cass. n. 7248/2018). Infatti, il paziente ha diritto di poter scegliere con libertà tra differenti procedure ed erogazioni di trattamenti sanitari in base di informazioni esaustive.

    Diritti del malato alla privacy e alla riservatezza

    L’essere umano ha diritto alla riservatezza di tutte le informazioni in ordine al suo stato di salute e alle eventuli procedure diagnostiche o teraputiche a cui si sottopone. Sussiste il diritto alla protezione della privacy anche nel corso di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medici.

    È necessario rendere le informazioni in forma chiara, precisa, diretta e facilmente accessibile. Allo stesso modo bisogna comunicare attraverso un linguaggio semplice, e preferibilmente per iscritto, o a limite utilizzando mezzi elettronici.

    L’obbligo, ai sensi degli artt. 13 e 14,  si ritiene assolto nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni. Tale principio, viene espresso dal D.Lgs. 101/2018, all’articolo 78, relativo alle informazioni che devono rendere il sanitario di medicina generale, è coordinato con il rinvio alle informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento, che questi medici potranno rendere attraverso un’unica informativa relativa al rapporto tra medico e paziente.

    Diritto del paziente alla tempestività dei trattamenti

    Ogni soggetto ha diritto al rispetto del tempo dei pazienti. Ovvero, ogni paziente ha diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in tempi brevi e predeterminati.

    In un contesto di cronici ritardi della sanità pubblica, a causa di tagli indiscriminati, e con l’auspicio che nel futuro ci siano maggiori investimenti, si ribadisce la sussistenza del diritto a trattamenti tempestivi, e cioè in tempi brevi.

    La tempestività dei trattamenti in molti casi è fondamentale. Si pensi al caso di infarto, per cui le chance di sopravvivenza e di minor danno del muscolo cardiaco, è direttamente proporzionale alla tempestività diagnostica e di interventi. Per questi motivi, l’ONA auspica il potenziamento della medicina territoriale, e al tempo stesso di strutture territoriali, e la presenza di unità coronariche e di terapia intensiva, articolate su tutto il territorio nazionale.

    Diritto alla sicurezza del trattamento medico

    I pazienti hanno diritto di non subire danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari o da errori medici e hanno il diritto di accedere a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza.

    Le strutture sanitarie, e il personale medico e paramedico, debbono garantire elevati standard di sicurezza. Tutta l’attività medico sanitaria deve essere incentrata a criteri di diligenza, prudenza e perizia, secondo il criterio di cui all’art. 1176, 2° co., c.c. La responsabilità sussiste anche per colpa lieve.

    Come è noto, il paziente ha sempre diritto ad ottenere le migliori terapie, e i più elevati standard di diagnosi, al di là dei profili economici o finanziari.

    Evitare interventi chirurgici e altri trattamenti non necessari

    Nel percorso medico sanitario si debbono prediligere interventi meno invasivi e meno rischiosi rispetto a quelli che lo sono di più, e soprattutto debbono essere evitate sofferenze inutili. In particolare per gli interventi chirurgici.

    In molti casi, il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico e ad altri trattamenti inutili e invasivi. È il caso del mesotelioma, che se già in uno stadio avanzato, oppure di tipo sarcomatoide, etc., non può essere trattato chirurgicamente. Tuttavia continuiamo ad assistere a casi per i quali pazienti malati di mesotelioma per esposizione ad asbesto sono trattati chirurgicamente, senza il rispetto di linee guida consolidate. Il tutto anche con riferimento al trattamento chemioterapico. In alcuni casi il trattamento chemioterapico è privo di efficacia, ed allora va evitato.

    Specialmente in materia oncologica, occorre tener conto di tutte le variabili, delle condizioni generali del paziente, e praticare le terapie che possono essere effettivamente le più efficaci, sia dal punto di vista chirurgico che farmacologico, e tenendo conto anche delle esigenze personali.

    Diritto di chiedere informazioni e di reclamare

    In conclusione, il paziente ha pieno diritto di poter manifestare il suo eventuale disappunto di fronte ad eventuali negligenze, imprudenze e imperizie. Oltretutto, il soggetto può chiedere spiegazioni al personale medico e paramedico. Se il paziente teme di aver subito un danno, ovvero di essere vittima di malasanità, e lo manifesta, ha diritto di ricevere una risposta.

    Diritti del malato al risarcimento dei danni

    Cosa sono l’errore medico e la responsabilità medica? Quando un paziente sottoposto a un intervento chirurgico, a una terapia, o a qualunque trattamento sanitario subisce delle lesioni psicofisiche o un peggioramento delle proprie condizioni di salute, per causa diretta e immediata di un illecito commesso dal medico e/o dalla struttura ospedaliera che lo avevano in cura.

    Nell’ambito della responsabilità medica, l’area della risarcibilità si estende dai danni patrimoniali a quelli non patrimoniali.

    I danni non patrimoniali ricomprendono tutte le lesioni fisiche e danni psicologici, i disagi psichici e qualsiasi condizionamento negativo di natura non economica prodottosi nella vita del paziente e dei suoi cari (la giurisprudenza più recente ricomprende nel numero dei congiunti, anche i familiari “non nucleari”), in seguito – e in conseguenza – del trattamento medico-chirurgico subìto.

    Anche ai familiari della vittima di errore medico spetta il risarcimento per il danno non patrimoniale da errore medico invalidante (cfr. Cass. 28220/2019)

    Quando agire per il risarcimento dei danni da errore medico?

    Il paziente leso a causa di un errore medico, ha diritto ad avviare un’azione per il risarcimento dei danni da errore medico nei confronti delle strutture sanitarie entro i 10 anni a decorrere dal momento in cui il danno si è prodotto o reso noto. Mentre per quanto riguarda le azioni contro i professionisti medici la prescrizione è quinquennale.

    La tutela dei diritti del malato: approfondimenti

    Chiedi la tua consulenza gratuita e scopri quali sono i benefici previsti dalla legge dello Stato (Legge Gelli), i diritti sul lavoro, le tutele giuridiche per i malati di cancro e i loro familiari. È possibile ricevere assistenza per ottenere l’invalidità civile.

    Approfondimenti per la tutela dei diritti del malato

    L’ONA, per volontà del suo presidente, Avv. Ezio Bonanni, ha istituito un servizio specifico dell’associazione per assistere tutti i pazienti, anche quelli che non sono vittime di malattie asbesto correlate. L’esigenza nasce dal fatto che in molti casi ci sono ritardi ed errori diagnostici per i malati di malattie asbesto correlate. È il caso di vittime di mesotelioma.

    In altri casi, assistiamo all’assenza della sorveglianza sanitaria per coloro che sono stati professionalmente esposti ad amianto, e che dovrebbero essere sottoposti a dei controlli periodici (art. 259 D. Lgs. 81/2008). Vi è una legislazione variegata, diversa da regione a regione, e in molti contesti assistiamo ad una sorveglianza sanitaria inefficace.

    In altri casi si assiste a trattamenti invasivi ed inutili, piuttosto che ad un primo approccio riabilitativo e farmacologico, così in campo ortopedico in modo particolare. Per queste ragioni, i medici legali volontari dell’ONA hanno ritenuto di dover costituire questa sezione specifica attraverso la quale il paziente può rivolgersi all’associazione ed ottenere una consulenza totalmente gratuita.