Errore medico classificazione e tipologie

Si considera errore medico la divergenza dalla regola di condotta. I sanitari, infatti, debbono attenersi alle precise linee guida ovvero le buone pratiche mediche. Laddove vi è il dissociarsi dalle c.d. “linee guida” vi è responsabilità medica.

Se il sanitario compie un’azione difforme dalle linee guida elaborate da enti e società scientifiche, oppure, in mancanza, alle c.d. “buone pratiche clinico-assistenziali”.

Errori medici: classificazione in base ai metodi

Gli errori medici si possono classificare con diversi metodi:

  1. Errori medici di commissione: sono quegli errori conseguenti alla esecuzione di un atto medico, o di assistenza, che non è dovuto, ovvero non è efficace, oppure è eseguito in un modo non corretto;
  2. Errori medici di omissione: sono quegli errori legati al non porre in essere quelle condotte doverose, finalizzate ad eseguire la prestazione medico sanitaria ed assistenziale, nell’interesse del paziente, ovvero per la tutela della sua salute.

Le varie tipologie di errore medico

Oltre alla classificazione tra errori commissivi ed errori omissivi, l’errore medico si distingue nelle seguenti tipologie:

  • Errore umano: è quello correlato ad abilità, memoria o azione. Rientra nell’errore umano, l’errore attivo, cioè l’errore commesso attraverso l’intervento diretto sul paziente e l’errore latente, ovvero l’errore generato da un pregresso intervento, che ne manifesta successivamente le conseguenze.
  • Violazione: si tratta di un errore medico dovuto alla violazione, o mancata attuazione, delle linee guida e delle norme cautelari di sicurezza.
  • Errore organizzativo:è l’errore dovuto ad una cattiva organizzazione del lavoro oppure ad un’errata gestione dell’emergenza.

Ulteriori tipologie di errori in ambito medico sanitario:

  • Farmacologici come per esempio errata prescrizione terapeutica, errore nella preparazione o nella somministrazione dei farmaci, errore nella trascrizione dei dati di cartelle cliniche, referti medici ed errori di monitoraggio del paziente in relazione alla somministrazione dei farmaci.
  • Chirurgici come per esempio intervento chirurgico improprio o non necessario, oppure la dimenticanza di un corpo estranio come una garza, all’interno del corpo del paziente durante l’operazione, esecuzione dell’intervento in un’errata parte del corpo.
  • Nell’utilizzo della strumentazione e dell’apparecchiatura sanitaria, come per esempio il malfunzionamento dell’apparecchiatura, sia nel caso in cui la stessa presenta dei difetti di fabbricazione, sia nel caso in cui l’errore sia dovuto al cattivo utilizzo del macchinario da parte dell’utilizzatore. Appartengono a questa categoria di errori medici anche i casi in cui l’episodio di malasanità è dovuto all’inadeguata pulizia e manutenzione dell’apparecchiatura.
  • Diagnostici, rientrano in questa tipologia gli errori correlati ad una mancata diagnosi, oppure ad una diagnosi tardiva o incompleta, oppure errori correlati alla mancata esecuzione delle prescrizioni programmate.
  • Nella tempistica, come per esempio, legati al ritardo nel trattamento farmacologico, oppure nella esecuzione di un’operazione chirurgica, tardiva diagnosi, infine, errori cagionati dai ritardi di organizzazione e gestione del paziente e delle sue esigenze.

Come tutelarsi dagli errori medici

  • Prima di tutto, è necessario rivolgersi all’ONA. L’associazione è dotata del dipartimento di assistenza medica e quello di assistenza medico legale e di tutela legale per errore medico.
  • L’ONA si avvale della preziosa collaborazione dell’Avv. Ezio Bonanni che ha ottenuto significativi risultati nella tutela delle vittime di malasanità/responsabilità medica.
  • Necessario un parere legale, per verificare se ci sia responsabilità medica. Per responsabilità medica si intende l’errore medico, ovvero la violazione degli obblighi del medico e della struttura. Ritardi ed errori di diagnosi. Scelta di protocolli terapeutici invasivi e poco efficaci, negligenza e imprudenza.
  • Nelle sue varie evenienze, l’Avv. Ezio Bonanni ti permetterà di acquisire un parere che ha una valenza anche medico-legale per la collaborazione di noti professionisti con l’ONA.
  • Solo un pull di legali altamente specializzato in malasanità potranno aiutarti a capire se ci sono i presupposti per chiedere il risarcimento del danno ed eventualmente per identificare i responsabili.
  • Soltanto un’associazione che è al servizio del cittadino, con degli avvocati dipendenti ed esperti ed in ogni caso della collaborazione di un Avvocato esperto di responsabilità sanitaria, con l’ausilio dei propri Consulenti di fiducia, fornirà quel supporto necessario per avviare il percorso medico-legale e specialistico e poi per vagliare tutti gli aspetti giuridici e a gestire la pratica della vertenza in sede stragiudiziale e, se necessario, anche in sede giudiziale.
  • METTERE QUALCHE LINK CHE RICHIAMA CAUSE CHE HO VINTO
  • (INSERIRE PDF SU WP DELLE SENTENZE NOSTRE E COLLEGARLE)

Errore medico: come ottenere il risarcimento

La vittima di malasanità ha diritto al risarcimento dei danni subiti, ma spesso ha difficoltà nell’individuare il professionista a cui rivolgersi per tutelare i suoi diritti.

Prima di tutto è fondamentale in questi casi rivolgersi ad un avvocato specializzato in responsabilità sanitaria, proprio come il pull di legali che collaborano con l’Osservatorio Nazionale Amianto e il dipartimento di Malasanità ONA.

I nostri consulenti legali sono pronti ad assisterti per fornirti le informazioni necessarie per poter procedere con l’azione risarcitoria ed inoltre, ti assisteranno durante il corso di tutta la procedura sia stragiudiziale che giudiziale.

Il passo successivo per ottenere il risarcimento danni malasanità è quello di ottenere una consulenza medica specifica per il caso concreto: un team di medici legali collaborano con l’Osservazione Nazionale Amianto ed ai suoi legali specializzati per aiutarti a tutelare i tuoi diritti.

I dettagli di un caso di malasanità

È importante sapere che un caso di malasanità è una questione molto delicata, in cui non è possibile utilizzare parametri standard, in quanto ogni caso ha la sua peculiarità.

Oltre ad essere particolarmente specifico un caso di responsabilità medica è sempre molto complesso, ci sono molti dettagli da esaminare con una casistica molto ampia.

Tra gli esempi più frequenti di malasanità si elencano:

  • Infezioni ospedaliere (per esempio, un paziente che viene infettato nel corso di un intervento chirurgico, a causa dell’inadeguata sterilizzazione della strumentazione utilizzata. Oppure il paziente a cui viene somministrata una trasfusione di sangue infetto etc…).
  • Diagnosi errata o tardiva (una diagnosi errata o tardiva può provocare nel paziente dei danni irreversibili e/o comunque un peggioramento dello stato di salute anziché un miglioramento).
  • Errata esecuzione di interventi chirurgici, che possono comportare per il paziente lesioni personali e nei casi più gravi portare al decesso del paziente.

 

La complessità dei casi di responsabilità medica è dovuta al fatto che non rileva il solo errore medico, ma anche la violazione delle c.d. linee guida e dei protocolli sanitari.

Inoltre, è necessario fornire la prova del c.d. nesso causale o nesso di causalità, ovvero la correlazione tra l’azione (l’errore) e il danno cagionato al paziente.

Tale prova viene fornita seguendo la regola del c.d. “più probabile che non”.

Infine va sottolineato il danno, la sua descrizione, la sua prova e la sua quantificazione.

Una volta accertato che sussiste effettivamente la responsabilità medica rispetto al danno subito, è necessario individuare il soggetto o i soggetti obbligati al risarcimento. Questo è un aspetto da non sottovalutare in quanto è necessaria una specifica competenza per individuare la legittimazione passiva, della specifica struttura in riferimento al momento in cui è accaduto il fatto e al momento in cui si chiede il risarcimento.

Eventi sentinella

Il Ministero della Salute ha individuato i c.d. eventi sentinella, ovvero casi esemplari di errore medico e li ha riportati nella seguente lista:

  1. Procedura in paziente sbagliato
  2. Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte)
  3. Errata procedura su paziente corretto
  4. Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che richiede un

successivo intervento o ulteriori procedure

  1. Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto
  2. Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità AB0
  3. Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica
  4. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a

malattia congenita

  1. Morte o grave danno per caduta di paziente
  2. Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale
  3. Violenza su paziente
  4. Atti di violenza a danno di operatore
  5. Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto

(intraospedaliero, extraospedaliero)

  1. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella

Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso

  1. Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico
  2. Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente

Per ulteriori delucidazioni, vi consigliamo di leggere questo link.

Errore medico: quali sono le scelte procedurali della vittima?

La vittima di malasanità ha diritto di richiedere la tutela dei suoi diritti in tutte le sedi competenti, compresa quella penale attraverso una denuncia al medico responsabile e/o attraverso la segnalazione presso le sedi competenti, così come ha diritto di agire per il risarcimento in ambito civilistico di tutti i danni sofferti.

Malasanità: denuncia – querela penale

Una denuncia penale è un atto attraverso il quale il privato cittadino porta a conoscenza delle Autorità (Pubblico Ministero e/o Ufficiale di P.G.), la notizia della commissione di un reato perseguibile d’ufficio, ad esempio omicidio colposo.

Mentre la querela è un atto con il quale la vittima di errore medico o un proprio congiunto, oltre a mettere a conoscenza l’autorità giudiziaria della commissione di un reato di cui è persona offesa, manifesta anche la volontà di voler perseguire penalmente l’autore del fatto illecito.

Il denunciante o la persona offesa, può riferire notizia di reato sia in forma orale che scritta, presso qualsiasi Autorità Giudiziaria di competenza nello specifico presentandosi direttamente in sede della Procura della Repubblica oppure presso qualsiasi stazione dei Carabinieri, o polizia.