Le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo sono i cittadini deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da azioni di eversione dell’ordine democratico, atti di terrorismo o di criminalità organizzata di tipo mafioso.
L’invalidità permanente non deve essere inferiore a un quarto della capacità lavorativa e deve essere una conseguenza di:
- atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi;
- fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni previste dall’art. 416-bis del codice penale;
- operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo a queste attività criminose;
- assistenza prestata, legalmente richiesta, a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
In tutti questi casi le vittime hanno diritto a delle tutele e a ottenere determinati benefici di varia natura. L’Osservatorio Vittime del Dovere e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, aiutano coloro che ne fanno richiesta nel riconoscimento di questo status. È infatti possibile richiedere l’assistenza legale e medica gratuita. Tutelano tutte le vittime, ma, in particolare, vogliono salvaguardare i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto.
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Chi sono vittime della criminalità organizzata e terrorismo?
La definizione di terrorismo è presente nell’art.34, comma 3, L. 222/2007 (aggiunto all’art. 1 della L. 206/2004).
“Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico“.
L’Italia, dagli anni sessanta fino agli anni ottanta, ha attraversato un periodo segnato dalle stragi causate dal terrorismo politico. Proprio in seguito a uno di questi attentati avvenuto alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980, è stata emanata la L. 466/1980 “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”.
Successivamente, queste tutele economiche e assistenziali sono state estese anche alle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso nella L. 302/1990 “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.
Viene definita mafia qualsiasi organizzazione di persone dedita ad attività illecite, segreta e duratura, che impone la propria volontà con mezzi illegali e violenti. I suoi fini sono conseguire interessi privati e di arricchimento illegale, anche a danno degli interessi pubblici. Tra le diverse organizzazioni mafiose la più conosciuta è “Cosa Nostra“, colpevole della serie di attentati realizzati in Italia tra il 1992 e il 1993, tra le cui vittime ci sono i giudici Falcone e Borsellino.
Aggiornamento della normativa per le vittime del terrorismo
La normativa cambia anche in seguito all’attentato dell’11 settembre 2001, che ha messo in evidenza l’esistenza di un terrorismo internazionale. Così i vari Stati e la Comunità Europea hanno deciso di prevedere delle tutele per le vittime del terrorismo in ogni parte del mondo. Con la Direttiva Europea 29.04.2004 n° 2004/80/CE si sono introdotte le linee guida per l’indennizzo delle vittime di reato negli Stati membri dell’Unione Europea, indipendentemente dal luogo in cui il reato fosse stato commesso. In Italia è la L. 206/2004 ad aver esteso le tutele anche per fatti accaduti all’estero e ad aver previsto maggiori benefici in favore dei familiari superstiti.
Domanda vittime della criminalità organizzata e terrorismo
A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici. La domanda diretta a ottenere la concessione dei benefici economici deve essere indirizzata al Ministero di competenza. Infatti queste prestazioni sono erogate da diverse amministrazioni:
- Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione si occupa delle vittime civili;
- il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza per gli appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia penitenziaria, Polizie municipali e persone che abbiano prestato assistenza, su richiesta, alle Forze dell’ordine;
- Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile si occupa dei Vigili del fuoco;
- il Ministero della Giustizia, per i magistrati, i giudici popolari e dipendenti civili dell’amministrazione penitenziaria;
- il Ministero della Difesa si occupa degli appartenenti alle Forze Armate.
L’istanza può essere presentata dalla vittima o da un superstite, in caso di decesso, al Prefetto della provincia di residenza o della provincia in cui si è verificato l’evento, oppure al Console del luogo di residenza, per coloro che risiedono all’estero. Il Prefetto cura l’istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici ma rilascia anche la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata, necessaria per ottenere i benefici non economici.
Diritto dei benefici alla vittima e ai superstiti
L’Ufficio V provvede al pagamento degli assegni di competenza entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero competente. In caso di decesso del beneficiario, l’Ufficio V provvede anche alla liquidazione del rateo rimasto insoluto ai familiari. I superstiti della vittima ad avere diritto a queste prestazioni sono, nel seguente ordine:
- coniuge e figli se a carico all’epoca dell’evento;
- figli non a carico fiscale all’epoca dell’evento;
- genitori;
- fratelli e sorelle, se conviventi e a carico all’epoca dell’evento;
- fratelli e sorelle non conviventi e non a carico;
- soggetti né parenti, né affini né legati da rapporti di matrimonio, che risultino conviventi e a carico della persona deceduta nei 3 anni precedenti l’evento;
- conviventi more uxorio.
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Benefici vittime della criminalità organizzata e terrorismo
Le vittime di mafia e del terrorismo e i loro superstiti hanno diritto a determinate prestazioni assistenziali e previdenziali. Per quanto riguarda i benefici pensionistici, questi sono:
- una tantum di due annualità del trattamento di pensione di reversibilità;
- aumento del 7,5% della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della pensione e del trattamento di fine rapporto (o equipollente);
- aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi, utili sia per il calcolo della pensione sia per il trattamento di fine rapporto;
- pensione vitalizia pari all’ultima retribuzione interamente percepita, per coloro che hanno subito un’invalidità pari almeno all’80% o un’invalidità non inferiore a un quarto della capacità lavorativa ma che abbiano proseguito l’attività sino al raggiungimento del periodo massimo pensionabile;
- esenzione IRPEF sul trattamento speciale di reversibilità e sulle pensioni privilegiate dirette di prima categoria per coloro che siano anche titolari di super invalidità.
A queste prestazioni si aggiungono l’indennità integrativa speciale, la speciale elargizione fino a 200.000 euro per ciascun punto di invalidità accertato, l’assegno vitalizio mensile e lo speciale assegno vitalizio. Il trattamento speciale deve essere annualmente rivalutato in rapporto alle variazioni dell’indice ISTAT.
Inoltre ci sono benefici assistenziali per le vittime, come:
- assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria;
- esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
- esenzione delle elargizioni dalle imposte e imposta di bollo;
- accesso alle borse di studio;
- assistenza psicologica;
- rivalutazione delle percentuali di invalidità;
- equiparazione ai grandi invalidi di guerra per le vittime con invalidità permanente pari almeno all’80%.
Infine il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, può conferire l’onorificenza di vittima del terrorismo, con la consegna di una medaglia in oro (L. 222/2007).
Vittime del dovere: equiparazione vittime del terrorismo
Le vittime del dovere sono tutti i dipendenti pubblici e appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza che sono deceduti o hanno contratto infermità permanentemente invalidanti in seguito a:
- contrasto di ogni tipo di criminalità;
- svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- vigilanza a infrastrutture civili e militari;
- operazioni di soccorso;
- attività di tutela della pubblica incolumità;
- azioni compiute in contesti d’impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Questi possono subire un infortunio a causa di un singolo evento traumatico o manifestare una malattia professionale dovuta all’esposizione ad agenti cancerogeni, come l’asbesto e l’uranio impoverito.
Il riconoscimento dello status di vittima del dovere dà diritto a determinate prestazioni assistenziali. Tuttavia, grazie al lavoro dell’Avvocato Bonanni, essi hanno ottenuto anche l’equiparazione alle vittime del terrorismo (SS.UU. 7761/2017). Inoltre si è ottenuta anche la salvaguardia dei diritti degli orfani e delle vedove non fiscalmente a carico del deceduto, che più volte venivano negati. Racconta il raggiungimento di questi traguardi l’orfana di vittima del dovere, la Dott.ssa Renata Roffeni, durante la conferenza del 6 novembre 2018. Per approfondire ulteriormente l’argomento si può fare riferimento anche al sesto episodio di ONA News: “Orfani delle vittime del dovere, dimenticati o discriminati?“.
Tutela delle vittime: assistenza ONA
L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni prestano assistenza a tutte le vittime, in particolare alle vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Inoltre è stato istituito il reparto di responsabilità medica. In questo modo è possibile tutelare anche tutte le vittime di malasanità ed errori medici.
Grazie al team di avvocati, diretti dall’Avv. Ezio Bonanni, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis. Si ottiene così la salvaguardia dei propri diritti e si può fare richiesta per il totale risarcimento danni. Infine, con il sostegno di medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, è possibile richiedere anche una consulenza medica gratuita.