La tutela riconosciuta alle vittime del dovere e ai loro familiari rappresenta ancora oggi uno dei settori più complessi del diritto previdenziale pubblico. Nel corso degli anni il sistema ha conosciuto evoluzioni rilevanti, ma permane una certa disomogeneità interpretativa che ha prodotto, in diversi casi, trattamenti differenziati difficilmente conciliabili con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà.
Uno dei punti più controversi riguarda la posizione degli orfani che, al momento del decesso della vittima, non risultavano fiscalmente a carico. Su questo tema l’ONA ha sviluppato un’azione costante, denunciando l’irragionevolezza di un criterio fondato su parametri tributari, estranei al sacrificio subito dalla vittima e dal suo nucleo familiare.
Secondo l’Avvocato Ezio Bonanni, l’utilizzo del carico fiscale come parametro selettivo finiva per generare una discriminazione priva di un adeguato fondamento giuridico.
In questo scenario assume particolare rilievo la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34713 del 30 dicembre 2025. La decisione segna un passaggio interpretativo significativo perché supera un orientamento particolarmente restrittivo che aveva penalizzato gli orfani non a carico, riaffermando un’interpretazione più coerente con la funzione compensativa e solidaristica delle provvidenze previste per le vittime del dovere.
Nel frattempo prosegue l’impegno dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere, coordinati dall’Avv. Bonanni, affinché i principi affermati dalla giurisprudenza trovino concreta applicazione e la tutela sia garantita in modo uniforme, senza discriminazioni legate esclusivamente alla posizione fiscale dei familiari.
Orfani non fiscalmente a carico e revisione dell’interpretazione restrittiva
Per lungo tempo l’interpretazione prevalente della normativa relativa ai benefici previdenziali spettanti ai superstiti delle vittime del dovere è stata caratterizzata da una lettura particolarmente limitativa. Secondo tale impostazione, gli orfani che non risultavano fiscalmente a carico del genitore al momento del decesso venivano esclusi dalle principali provvidenze collegate allo status di vittima del dovere, salvo alcune eccezioni.
La prassi applicativa distingueva sostanzialmente due ipotesi. Nel caso in cui non fosse presente il coniuge superstite, anche l’orfano economicamente autonomo poteva accedere agli assegni vitalizi previsti dalla normativa. Diversamente, se era presente il coniuge, il figlio non fiscalmente a carico veniva escluso sia dall’assegno vitalizio sia dallo speciale assegno vitalizio.
Questo indirizzo interpretativo è stato confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, la sentenza della sezione lavoro n. 11181 del 2022 ha limitato i diritti degli orfani non a carico ai soli casi in cui mancasse il coniuge superstite.
La conseguenza pratica era un’evidente disparità di trattamento. Figli della stessa vittima potevano infatti ricevere tutele differenti in base a un dato fiscale contingente, privo di un reale collegamento con l’evento lesivo.
Come più volte osservato dall’Avv. Bonanni, un simile approccio rischiava di svuotare la funzione solidaristica della normativa, subordinando la protezione dei familiari al rispetto di requisiti formali non direttamente collegati al danno subito.
Il riferimento normativo centrale resta l’articolo 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466, che disciplina l’ordine dei superstiti beneficiari e introduce il criterio della vivenza a carico soltanto in presenza del coniuge.
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Il precedente delle Sezioni Unite n. 7761 del 2017 e l’equiparazione non completa
Le criticità dell’orientamento restrittivo risultavano ancora più evidenti se confrontate con quanto già stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7761 del 2017.
In quella pronuncia la Corte aveva riconosciuto alle vittime del dovere il diritto all’assegno vitalizio di 500 euro mensili previsto dalla legge 407 del 1998, affermando il principio di sostanziale equiparazione con le vittime del terrorismo.
La Corte aveva chiarito che la normativa sulle vittime del dovere deve essere interpretata in modo tale da garantire una tutela effettivamente equivalente, considerata la comune finalità compensativa e solidaristica delle due discipline.
Nonostante questa importante affermazione di principio, nella prassi applicativa continuava a persistere una significativa asimmetria proprio con riferimento agli orfani non fiscalmente a carico, che restavano esclusi dalle prestazioni in presenza del coniuge superstite.
SS.UU. 34713/2025: superamento dell’esclusione automatica
La sentenza delle Sezioni Unite n. 34713 del 2025 interviene in modo deciso su questa distorsione interpretativa, stabilendo che il requisito del carico fiscale non può operare come causa automatica di esclusione dalle prestazioni.
Secondo la Corte, la posizione dell’orfano non può essere considerata assorbita da quella del coniuge superstite. La disciplina deve essere interpretata tenendo conto della funzione riparatoria delle norme sulle vittime del dovere e evitando letture meramente formalistiche.
Alla luce di questa impostazione, la Corte riconosce che anche in presenza del coniuge superstite gli orfani non fiscalmente a carico hanno diritto all’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 407 del 1998, pari a 500 euro mensili.
La prestazione resta soggetta a perequazione automatica e decorre dalla data del decesso della vittima.
Si tratta di una pronuncia di grande rilievo sistemico, poiché elimina l’esclusione totale che caratterizzava l’orientamento precedente e ristabilisce un livello minimo uniforme di tutela.
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite
Nel capitolo 6.1 della decisione la Corte formula il principio di diritto destinato a guidare il giudice di rinvio.
Secondo tale principio, a decorrere dal 1° gennaio 2008:
l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 407 del 1998 spetta anche ai figli superstiti economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della vittima, anche quando sia presente il coniuge superstite;
lo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge 206 del 2004 continua invece a essere riconosciuto secondo l’ordine dei superstiti stabilito dall’articolo 6 della legge 466 del 1980.
Gli effetti della decisione delle Sezioni Unite
La nuova interpretazione modifica in modo significativo la disciplina applicabile agli orfani delle vittime del dovere.
Gli orfani fiscalmente a carico mantengono il diritto a tutte le principali prestazioni previste dalla normativa, comprese entrambe le tipologie di assegno vitalizio.
Gli orfani non fiscalmente a carico, in assenza del coniuge superstite, continuano ad avere diritto a entrambi gli assegni, come già riconosciuto in precedenza.
La principale innovazione riguarda invece la situazione degli orfani non fiscalmente a carico in presenza del coniuge superstite. In questi casi non è più legittima l’esclusione totale dalle provvidenze e viene riconosciuto il diritto all’assegno vitalizio di 500 euro mensili.
Rimane invece escluso, allo stato attuale, il riconoscimento dello speciale assegno vitalizio.
Intervista all’Avv. Ezio Bonanni: risultati e criticità ancora aperte
Come evidenziato dall’Avv. Ezio Bonanni in un’intervista al giornalista Luigi Abbate, la decisione delle Sezioni Unite rappresenta un progresso significativo, ma non esaurisce tutte le problematiche del sistema.
La tutela previdenziale resta infatti parziale, poiché agli orfani non fiscalmente a carico non viene ancora riconosciuto lo speciale assegno vitalizio.
Permane inoltre una certa frammentazione delle prestazioni che continua a basarsi su criteri formali difficilmente conciliabili con la perdita del genitore.
Di conseguenza, l’equiparazione con le vittime del terrorismo non può dirsi completamente realizzata. Per queste ultime, infatti, la tutela degli orfani non è condizionata da analoghi requisiti fiscali.
Rimangono quindi aperti possibili profili di illegittimità costituzionale, soprattutto con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione e al principio di solidarietà.
Non si può escludere che la questione possa tornare all’attenzione della Corte di Cassazione o della Corte costituzionale, in particolare per quanto riguarda lo speciale assegno vitalizio.
A questo si aggiunge un ulteriore problema di carattere applicativo. Alcune amministrazioni non si sono ancora pienamente adeguate al nuovo orientamento giurisprudenziale e continuano a negare le prestazioni, generando ulteriori contenziosi. L’ONA segnala oltre cento posizioni ancora aperte.

Intervista di Luigi Abbate all’Avv. Ezio Bonanni sugli effetti concreti della SS.UU. 34713/2025
Il contributo dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere
Il cambiamento interpretativo registrato negli ultimi anni è anche il risultato di un lavoro costante di analisi giuridica e di azione giudiziaria promossa dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dall’Osservatorio Vittime del Dovere.
L’impegno dell’Avv. Bonanni prosegue con l’obiettivo di garantire che i principi affermati dalla giurisprudenza vengano applicati in modo effettivo e uniforme, evitando che rimangano mere affermazioni teoriche prive di ricadute concrete.
La decisione della Corte d’Appello di Palermo
Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite si colloca anche la decisione della Corte d’Appello di Palermo, che ha accolto l’appello proposto da Fabio Barone, riformando la precedente pronuncia del Tribunale di Trapani.
La Corte ha affermato che la qualità di orfano di vittima del dovere costituisce di per sé un titolo sufficiente per il riconoscimento delle provvidenze previste dalla legge speciale, senza che l’assenza del requisito del carico fiscale possa rappresentare un ostacolo.
In applicazione di tale principio è stato riconosciuto l’assegno vitalizio mensile di 500 euro con decorrenza dal novembre 2019, oltre agli ulteriori benefici previsti e all’aggiornamento della graduatoria nazionale da parte del Ministero dell’Interno.
Il rilievo sistemico della pronuncia palermitana
La decisione della Corte d’Appello di Palermo si inserisce pienamente nel solco interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite del 2025, offrendo una concreta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione.
Secondo l’Osservatorio Nazionale Amianto, la pronuncia rafforza la tutela di numerose posizioni analoghe ancora pendenti.
L’Avv. Bonanni ha definito questa decisione «una vittoria di giustizia e di civiltà», auspicando che le amministrazioni competenti si adeguino rapidamente al nuovo indirizzo giurisprudenziale.
Previdenza e risarcimento: ambiti distinti ma complementari
È importante ricordare che la pronuncia incide esclusivamente sul piano previdenziale.
Anche in precedenza, infatti, agli orfani non fiscalmente a carico era comunque riconosciuta la tutela risarcitoria, che comprende il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Le prestazioni previdenziali si affiancano dunque al diritto al risarcimento integrale dei danni, che spetta a tutti i superstiti senza distinzioni fondate su criteri fiscali.
Per ottenere informazioni sui propri diritti è possibile rivolgersi all’ONA, che offre assistenza per l’attivazione delle tutele previdenziali e risarcitorie previste dalla normativa vigente.