Vittime del dovere e orfani non a carico, nuova sentenza

In quanto presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e Osservatorio Vittime del dovere, voglio condividere la mia analisi sulla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 34713) riguardante i figli non fiscalmente a carico delle vittime del dovere. La tematica oggetto dell’intervista con il giornalista Luigi Abbate, ha riguardato la parità di trattamento tra figli a carico e non a carico dello stesso genitore riconosciuto come vittima del dovere o equiparato.

Con la sentenza del 22 gennaio 2026, la Corte d’Appello di Palermo ha riconosciuto una prima, importante vittoria nel merito per gli orfani non fiscalmente a carico delle vittime del dovere, dando concreta applicazione ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ho ottenuto questo risultato in qualità di difensore del sig. Fabio Barone, figlio della vittima del dovere Biagio Barone, segnando un passaggio decisivo in un contenzioso che dura da anni e che coinvolge migliaia di famiglie.

Con questa pronuncia, da una parte sono state recepite le indicazioni delle Sezioni Unite, ma dall’altra sono stati liquidati ulteriori diritti, come chiaramente si evince dal dispositivo. Si tratta di un segnale importante, che dimostra come la sentenza della Cassazione non abbia affatto chiuso la questione, ma abbia aperto nuovi spazi di tutela.

La sentenza delle Sezioni Unite e i suoi effetti

La recente sentenza n. 34713 del 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pubblicata dopo una lunga attesa, ha riacceso il dibattito sui diritti dei figli non fiscalmente a carico delle vittime del dovere. Una pronuncia attesa e complessa, intervenuta su una materia delicata, segnata da una evidente disparità di trattamento tra figli a carico e non a carico dello stesso genitore riconosciuto come vittima del dovere o equiparato.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che anche ai figli non a carico spetta l’assegno vitalizio mensile di 500 euro, disponendo però il rinvio degli atti alla Corte d’Appello per la concreta applicazione. Il principio affermato nel dispositivo è chiaro, anche se la motivazione appare articolata e, sotto alcuni profili, non del tutto convincente.

La Corte ha tentato un equilibrio: superare il precedente orientamento restrittivo senza sconfessarlo apertamente, richiamando principi già affermati in passato per le vittime del terrorismo. Tuttavia, proprio questo equilibrio lascia spazio a ulteriori sviluppi interpretativi.

Il mancato riconoscimento dello speciale assegno vitalizio

Uno dei punti più critici resta il mancato riconoscimento dello speciale assegno vitalizio, pari a 1.033 euro mensili. Le Sezioni Unite hanno limitato il riconoscimento all’assegno ordinario da 500 euro, senza fornire una motivazione che possa dirsi pienamente soddisfacente sul piano costituzionale.

Ritengo che nulla impedisca, in futuro, un mutamento di orientamento della Corte di Cassazione, in particolare della sezione lavoro. La sentenza non preclude affatto una evoluzione giurisprudenziale più avanzata, soprattutto alla luce dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione.

Procedimenti pendenti e sentenze definitive

Nei giudizi ancora pendenti, i giudici di merito dovranno applicare i principi fissati dalle Sezioni Unite, riconoscendo ai figli non a carico l’assegno vitalizio mensile di 500 euro.

Diversa è la situazione di chi si trovi di fronte a una sentenza già passata in giudicato. In questi casi, è comunque possibile presentare una nuova domanda amministrativa, limitata all’assegno vitalizio riconosciuto dalle Sezioni Unite, fondata su un fatto nuovo e su una diversa base normativa rispetto alla domanda originaria. Questo aspetto è di fondamentale importanza pratica per molti familiari.

Il principio di uguaglianza e la questione costituzionale

Rimane centrale la questione della disparità di trattamento. Gli orfani sono tali indipendentemente dalla loro posizione fiscale. La distinzione tra figli a carico e non a carico rischia di violare il principio di uguaglianza, creando una tutela differenziata tra situazioni sostanzialmente identiche.

A ciò si aggiunge il mancato decreto attuativo previsto dalla legge n. 266 del 2005, che avrebbe dovuto equiparare pienamente le prestazioni delle vittime del dovere a quelle delle vittime del terrorismo. L’assenza di questo atto ha alimentato per anni un contenzioso diffuso, con interpretazioni non uniformi e spesso penalizzanti per i familiari.

Il ruolo dell’Osservatorio Nazionale Amianto e le prospettive future

Come presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e dell’Osservatorio Vittime del Dovere, continuo a garantire assistenza legale e supporto ai familiari delle vittime, svolgendo un ruolo che non è solo giuridico, ma anche profondamente sociale.

Il contenzioso resta aperto e destinato a evolversi. Questa prima vittoria nel merito dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e che nuovi interventi giurisprudenziali potranno ampliare ulteriormente i diritti dei figli delle vittime del dovere, nel nome dell’equità, della dignità e della piena parità di trattamento.


Autore: Ezio Bonanni