Cos’è il risarcimento? Il risarcimento è un ristoro (compenso) che è dovuto a chi subisce un danno. Esso può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale.
La vittima di malattia professionale ha diritto, per esempio, all’integrale risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali. Le malattie amianto correlate causano infatti un danno biologico, oltre che morale esistenziale e patrimoniale.
In questa guida scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul risarcimento del danno. Vediamo qual è la differenza tra danno patrimoniale e non patrimoniale, danno emergente e da lucro cessante, responsabilità civile e contrattuale.
Il risarcimento del danno: cos’è?
Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 2043 del codice civile. Tale articolo recita:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
L’ingiustizia può essere fatta valere dalla parte che ha subito il danno ogni volta in cui essa è frutto di una condotta contraria alla legge.
Il danno che deve essere risarcito può scaturire da una condotta illecita extracontrattuale o contrattuale. Nel primo caso si tratta di una condotta illecita che lede la convivenza tra membri di una collettività ed è spesso chiamata responsabilità civile.
Nel secondo caso si tratta di un comportamento illecito che non rispetta degli obblighi contrattuali. In questa sede ci occuperemo di responsabilità civile.
Cos’è la responsabilità civile?
La responsabilità civile entra in campo quando si viola una norma del diritto civile. La legge riconosce due tipologie di responsabilità civile: quella extracontrattuale e quella contrattuale. A queste si aggiunge quella precontrattuale.
Essa coinvolge anche diversi ambiti molto specifici che spaziano dalla responsabilità medica, a quella professionale dell’avvocato, dei magistrati e a quella scolastica.
La responsabilità civile prevede il risarcimento del danno che include oltre ai danni patrimoniali (da lucro cessante e da lucro emergente) anche i danni non patrimoniali, ovvero alla persona.
Responsabilità civile vs responsabilità penale
La differenza tra responsabilità civile e penale non risiede nella gravità del fatto. Tantomeno il diritto penale non è posto a tutela di interessi generali mentre quello civile a tutela di interessi particolari. La differenza sta nel tipo di norma violata e nelle conseguenze della sanzione.
La responsabilità civile sussiste quando viene violata una norma civile, con la conseguente applicazione di sanzioni tipiche del diritto civile: il risarcimento del danno, per l’appunto.
Quella penale, invece, si ha quando il soggetto viola un precetto previsto dalla legge penale, per cui si ha l’applicazione delle pene.
Approfondisci su: Risarcimento del danno nel penale
La responsabilità extracontrattuale
Cos’è la responsabilità extracontrattuale che è anche sinonimo di responsabilità civile? Nel nostro ordinamento giuridico, per garantire la convivenza tra membri della collettività, vige il principio del neminem laedere. Significa che ognuno deve comportarsi in modo da non recare pregiudizio agli altri.
Questa regola è presente nell’art. 2043 c.c. che disciplina l’illecito extracontrattuale. Ogniqualvolta un soggetto viola una regola di civile convivenza attraverso una condotta riprovevole, intenzionale o dettata da scarsa attenzione e coscienza, incorre nella responsabilità extracontrattuale. Nel caso in cui tale condotta abbia causato un danno vige l’obbligo risarcitorio.
L’illecito civile è strutturalmente composto da una condotta materiale antigiuridica dolosa o colposa, un nesso di causa e un danno ingiusto.
Quando viene commesso un illecito? La condotta antigiuridica
Cosa significa commettere un illecito civile e quando un atto è definito tale? L’illecito civile si configura nel momento in cui si viola una norma civilistica. Comprende tutti i casi in cui una condotta intenzionale o colposa lieve o grave, attiva od omissiva, causa un danno.
Il nesso di causalità
Il soggetto che ha commesso l’illecito è responsabile dell’obbligo risarcitorio solo se la sua condotta è ricollegabile causalmente all’evento dannoso. Deve esistere cioè un nesso di casualità tra la condotta e il danno.
La responsabilità contrattuale
Come anticipato, il risarcimento del danno è previsto anche in caso di violazione degli obblighi contrattuali.
La responsabilità contrattuale si configura nel caso in cui il soggetto obbligato non adempie l’obbligazione prevista dall’accordo intercorso. Ma anche nel caso di un adempimento inesatto o tardivo. Quando si parla di responsabilità contrattuale non ci si riferisce solo ai contratti tipici, ma anche a quelli atipici.
La legge dispone che il debitore nell’adempiere l’obbligazione contrattuale debba uniformarsi alla condotta del buon padre di famiglia. In caso di comportamento negligente è responsabile per colpa e deve risarcire il danno.
In caso di obbligazioni derivanti dallo svolgimento di attività professionale il grado di diligenza richiesta deve essere commisurato al tipo di prestazione ed è pertanto è superiore a quella media del pater familias.
Contratti tipici e atipici
I contratti si dicono tipici (o nominati) se sono previsti dal codice civile o da altre leggi. Sono esempi di contratti tipici la compravendita, la locazione, il mutuo etc. Per realizzare i propri interessi i privati possono scegliere liberamente fra i contratti tipici quello più idoneo, applicando le norme opportune dettate dal codice civile.
In base al principio dell’autonomia contrattuale, le parti possono però anche stipulare contratti diversi da quelli previsti dalla legge. In genere questo può avvenire combinando tra loro elementi caratteristici di figure contrattuali tipiche. Sono contratti atipici, per esempio, il leasing e il factoring.
Differenza tra risarcimento danni e indennizzo
Il risarcimento del danno e l’indennizzo vengono spesso confusi. Si tratta in realtà di due realtà differenti. Il risarcimento del danno, come spiegato più su, è dovuto in caso di condotte illecite. L’indennizzo invece è previsto al di fuori di comportamenti che si pongono in contrasto con l’ordinamento. La legge prevede che venga riconosciuto al soggetto leso un importo in grado di riequilibrare una situazione che presenta il solo rischio di diventare illecita.
Le differenze riguardano anche le funzioni delle due istituzioni. Mentre il risarcimento ha la finalità di ripristinare la situazione preesistente al danno, l’indennizzo ha una mera funzione riparatoria, che non è necessariamente commisurata al pregiudizio.
Approfondisci su: risarcimento del danno vs indennizzo
Quando è previsto l’indennizzo?
Il Codice Civile all’art. 2045 prevede che, se un soggetto tiene una condotta pregiudizievole per la necessità di salvare se stesso o altri dal pericolo di un danno grave e inevitabile, al danneggiato spetta un indennizzo a titolo di equa riparazione, la cui entità è rimessa all’apprezzamento del Giudice.
Un altro caso in cui la legge stabilisce il riconoscimento di un indennizzo con funzione riparatoria riguarda l’espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001 integrato dal Dlsg. 330/2004). In questo caso il criterio per determinare l’entità della somma da riconoscere a titolo d’indennizzo è stabilita dall’art. 32 del DPR 327/2001 “… l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data di emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.”
Il risarcimento del danno patrimoniale
Cos’è il danno patrimoniale? Il danno patrimoniale risarcisce la lesione di un interesse patrimoniale. Esso può consistere sia in una diminuzione del patrimonio (c.d. danno emergente) e sia nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (il c.d. lucro cessante).
Occorre distinguere tra perdita della capacità di lavoro generica e specifica:
- la perdita della capacità lavorativa generica si sostanzia in un danno non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare un’occupazione lavorativa astrattamente intesa;
- la perdita della capacità lavorativa specifica è un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro e da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante.
Si ricorda che «gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito» (Cass. 12211/2015).
Risarcimento del danno emergente
Il danno emergente è un danno attuale e immediato che si realizza con la diminuzione delle sostanze patrimoniali provocata dall’illecito.
Il danno emergente consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.
Rientrano nel danno emergente:
- il disvalore economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore;
- le spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione;
- la temporanea impossibilità di godere del bene;
- i danni provocati alla persona o ai beni del creditore.
Lucro cessante
Il lucro cessante è il mancato guadagno patrimoniale provocato dall’inadempimento o dall’illecito che si sarebbe dovuto conseguire in caso l’obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta o in mancanza della lesione.
Quindi, a differenza del danno emergente, il lucro cessante attiene a una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta. In altre parole considera la ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore oppure, al di fuori di un rapporto contrattuale, alla perdita delle possibilità di guadagno che il fatto illecito provoca al danneggiato.
Prova rigorosa del lucro cessante
Il risarcimento di questo tipo di danno è dunque riconosciuto solo nel caso in cui c’è la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova “rigorosa”. Ciò è espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.23304, 8 novembre 2007: “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità“.
Il danno non patrimoniale
La sentenza n. 9283/2014 della Corte di Cassazione chiarisce sinteticamente il significato del danno non patrimoniale causato alla persona:
“La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione” (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008).
In base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona. Purché la lesione dell’interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza). Purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi (Cass. n. 26972/2008; n. 4053/2009). Deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche ove ricorra la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti cui va riconosciuta la tutela minima risarcitoria (Cass. n. 15022/2005).
Dalla sentenza emerge dunque che il danno non patrimoniale comprende le categorie descrittive del danno biologico, del danno morale ed esistenziale. Questi ultimi non rappresentano dunque voci distinte e autonome. L’analisi separata pertanto è doverosa per una loro corretta identificazione.
Il danno biologico
La definizione di danno biologico o alla salute è contenuta nel comma 2 dell’art 139 del Codice delle assicurazioni private (modificato dal disegno di legge n. 2085/2015). La disposizione, pur riferendosi alle lesioni di lieve entità (non superiori al 9% d’invalidità) causate da sinistro stradale, si applica in tutti i casi in cui il soggetto subisce danni alla salute a causa della condotta illecita altrui.
La norma definisce il danno biologico come:
“la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza relativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”
Quantificazione e liquidazione del danno biologico
I criteri di liquidazione del danno biologico sono diversi a seconda della gravità delle lesioni. Le lesioni più gravi, macrolesioni superiori al 9%, vengono liquidate ricorrendo alle tabelle del Tribunale di Milano, la cui applicazione è valida su tutto il territorio nazionale.
In rispetto del principio di personalizzazione del danno, la recente Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7766 del 20.04.2016 ha previsto che, in caso di lesioni riportate in conseguenza di un sinistro stradale, il risarcimento del danno biologico può essere aumentato nella misura del 30% rispetto a quanto contemplato dagli standard risarcitori.
Approfondisci su: Quantificazione del danno da colpa medica
Le tabelle di Milano
Il calcolo tabelle Milano si basa sulla percentuale di grado invalidante riconosciuto e sull’età della vittima. In più, l’entità degli importi dovuti deve essere calcolata sempre su base equitativa con personalizzazione (artt. 1226 e 2056 c.c.).
Le Tabelle di Milano sono quindi un documento para-normativo (Cass. n. 12408/2011), che riporta la media degli importi liquidati dal Tribunale di Milano e che consente, così, la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, in modo adeguato al singolo caso.
Il danno esistenziale
Il danno esistenziale è definito anche danno alla vita di relazione e ai valori dell’esistenza del danneggiato. Si differenzia anche dal danno morale perché il danno esistenziale è tangibile, concreto e visibile dall’esterno. Infatti comporta l’impossibilità di svolgere attività abituali.
Come detto più su la sentenza n. 336 del 13.01.2016 della Cassazione ne esclude l’autonomia risarcitoria: “Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del “danno esistenziale” inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria, ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c.” (Cass. 11 novembre 2008 n. 26972).
Quantificazione del danno esistenziale
Come detto più su, quando si subiscono delle lesioni tali da compromettere e sconvolgere fortemente la propria vita relazionale e sociale, si ha diritto a un risarcimento del danno esistenziale, suscettibile di valutazione equitativa (Sentenza Cassazione n.19963 del 2013).
Tuttavia questa tipologia di pregiudizio non è determinabile attraverso una perizia medico-legale e non è quantificabile attraverso valori percentuali, come nel caso dell’invalidità permanente. Quindi spetta al danneggiato l’onere di provare in modo tangibile e oggettivamente accertabile il pregiudizio subito. Successivamente, data la soggettività del danno e l’assenza di una normativa unica, sarà compito del giudice analizzare e valutare, caso per caso, la sussistenza del danno esistenziale e a determinare l’entità del risarcimento.
La Cassazione, nella sentenza n.7513 del 2018, ha ribadito che il danno non patrimoniale, anche se non conseguente ad una lesione alla salute, va comunque risarcito quando lede altri interessi e valori protetti dalla Costituzione, senza automatismi e solo a seguito di attenta ed approfondita istruttoria.
Il danno morale
Il danno morale consiste nella sofferenza interiore soggettiva e come tale rientra nella categoria del biologico, compreso all’interno della voce di danno non patrimoniale.
Previsto dall’art. 2059 c.c. il danno morale veniva riconosciuto solo in favore di soggetti vittime di un illecito penale. La Cassazione nel tempo lo ha liberato da questo vincolo.
Le Sezioni Unite della Cassazione definiscono il danno morale:
“La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra il pregiudizio non patrimoniale. Deve trattarsi di un turbamento dell’anima, di un dolore sofferto, che non abbia generato degenerazioni patologiche della sofferenza.”
Quantificazione e calcolo del danno morale
Il calcolo danno morale varia a seconda se esso sia collegato o meno a un danno biologico. Infatti quando quello biologico è superiore a 3 punti percentuali, quello morale viene di solito risarcito in automatico.
Quando, invece, non è presente una lesione fisica la vittima deve dare prova concreta e certa dei danni morali subiti. Per quantificare il danno, il giudice di solito ricorre al criterio della cosiddetta “equità”, cioè definisce una somma che, in base al proprio giudizio, si deve ritenere congrua.
Sulla personalizzazione del danno si è espressa la Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza n. 5691 del 23 marzo del 2016. In questa occasione, la Corte ha chiarito che la quantificazione dei danni morali in una frazione del biologico non ne esclude una misurazione superiore a quanto stabilito dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
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Danno tanatologico
Il danno tanatologico è il danno determinato dalla sofferenza patita dal defunto prima di morire, a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi.
Si tratta di un danno non patrimoniale (ex art. 2059 del Codice Civile) del quale diversi giuristi richiedono il riconoscimento. Infatti questa tipologia di pregiudizio non è universalmente accettata nel suo principio costitutivo e nei suoi effetti civili, soprattutto ai fini del risarcimento.
Il danno tanatologico consiste nella perdita del bene vita, autonomo e diverso dal bene salute. Si può parlare di danno tanatologico solo in caso di decesso avvenuto senza apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte. In questo modo si può presumere infatti che la morte sia esclusivamente effetto della lesione subita, escludendo altre eventuali ragioni per il decesso.
Il dibattito sul risarcimento del danno tanatologico
Non esiste una normativa unitaria che riconosce il danno tanatologico e la sua risarcibilità. Nel tempo ci sono state diverse sentenze discordanti.
L’orientamento maggioritario non condivide l’esistenza del danno tanatologico, in quanto mancherebbe un titolare del diritto al risarcimento del danno da morte, dato che il soggetto leso è deceduto e il diritto al ristoro non sarebbe trasmissibile agli eredi.
Risarcimento del danno ai superstiti
I superstiti del defunto che ha subito la morte in seguito alla lesione, possono agire in giudizio non solo iure proprio per i danni direttamente sofferti, ma anche iure hereditatis. Per danni iure heriditatis si intendono quelli patiti dalla vittima in vita e poi trasmessi agli eredi con la morte.
Gli eredi legittimi del defunto hanno quindi diritto al risarcimento integrale dei danni, cui si aggiungono i danni subiti iure proprio.
Approfondisci su: Risarcimento del danno ai superstiti
Il risarcimento integrale del danno
Le vittime di malasanità e di colpa medica hanno diritto al risarcimento integrale del danno (patrimoniale e non patrimoniale) che oltre al risarcimento del danno biologico, include anche il danno morale, il danno esistenziale.
Anche le vittime dell’amianto che abbiano contratto delle malattie asbesto correlate hanno diritto al risarcimento integrale del danno. Essi comprendono quindi i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali, decurtati dell’indennizzo biologico che viene indennizzato attraverso rendite e indennizzi INAIL.
Nel caso di patologie amianto, il danno biologico è piuttosto consistente e corrisponde (in particolare nei casi di mesotelioma) purtroppo nella maggior parte dei casi al 100%. In questo caso la tutela legale si trasforma purtroppo nel risarcimento dei danni amianto ai superstiti eredi legittimi della vittima.
Risarcimento errore medico amianto: assistenza legale gratuita
ONA Responsabilità Medica è un dipartimento dell’Osservatorio Nazionale Amianto che è nato per occuparsi di tutti i casi di mancata sorveglianza e ritardo nella diagnosi di malattie asbesto correlate e in particolare dei mesoteliomi. Gli esposti all’amianto per motivi lavorativi devono infatti essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in modo da poter realizzare la diagnosi precoce, unica possibilità per diminuire le possiiblità di perdere la lotta contro l’amianto e le gravi patologie che provoca. In tutti questi casi è previsto il risarcimento integrale dei danni. Qui trovate tutte le info sull’assistenza legale gratuita in caso di errore medico connetto alle patologie amianto.
Risarcimento danni colpa medica: assistenza legale
Il Dipartimento Responsabilità Medica di ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, si occupa di tutti i casi di malasanità e colpa medica, errore di diagnosi, ritardo nella diagnosi ed errore medico. In tutti questi casi è possibile ottenere il risarcimento integrale di tutti i danni. La consulenza gratuita del dipartimento è fondamentale per capire come muoversi e quale è la strada migliore da intraprendere.
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