La vittima di malasanità ed errori medici ha diritto al risarcimento danni da colpa medica, che comprende i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale e danno esistenziale).
Il danno esistenziale è un pregiudizio di natura non patrimoniale che indica un peggioramento della qualità della vita della vittima, a causa di un evento lesivo. Come componente del danno non patrimoniale, è un pregiudizio che riguarda un valore dell’esistenza del danneggiato, immateriale o non direttamente monetizzabile. Inoltre comporta l’impossibilità di svolgere attività abituali. Per questo si differenzia dal danno morale. I danni esistenziali sono tangibili, concreti e visibili dall’esterno.
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, grazie all’istituzione del reparto di responsabilità medica, fornisce assistenza a tutte le vittime di malasanità. Grazie al presidente, l’Avvocato Bonanni, si tutelano i loro diritti e si guidano nell’ottenimento dei benefici assistenziali, previdenziali e del ristoro dei danni.
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Come dimostrare il danno esistenziale
Secondo la definizione danno esistenziale, esso consiste nell’alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri dell’individuo, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare. In altre parole si hanno effetti negativi sulle modalità di espressione e realizzazione della personalità nel mondo esterno. Comprende quindi tutto ciò che può provocare forti disagi e alterazioni della personalità nella vittima, tali da cagionare un deterioramento o uno stravolgimento apprezzabile della qualità della vita sociale e delle abitudini personali della vittima.
Tuttavia la sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro n. 2217/2016 precisa che il danno esistenziale può essere riconosciuto solo se:
- il fatto è lesivo di diritti inviolabili costituzionalmente tutelati;
- la lesione risulta di un certo rilievo;
- il danno non corrisponde a mero disagio o fastidio.
La responsabilità sanitaria ricade nella responsabilità contrattuale. Spetta al danneggiato l’onere di provare in modo tangibile e oggettivamente accertabile il pregiudizio subito. In tema di responsabilità civile, per l’accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno, è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne risulti conseguenza “altamente probabile e verosimile”.
Successivamente, data la soggettività del danno e l’assenza di una normativa unica, sarà compito del giudice analizzare e valutare, caso per caso, la sussistenza del danno esistenziale e a determinare l’entità del risarcimento.
Distinzione tra danno esistenziale e danno morale
Secondo quanto stabilito dalle sentenze di San Martino del 2008, il danno non patrimoniale è unitario. Questo vuol dire che le sue componenti (danno biologico, danno morale e danno esistenziale, da perdita del rapporto parentale, estetico) assumono una valenza meramente descrittiva e non possono essere risarcite autonomamente. Perciò, per il risarcimento della responsabilità aquiliana (responsabilità extracontrattuale), deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso.
Tuttavia il danno esistenziale non deve essere assorbito dal danno morale. Queste sono due voci autonome, non sovrapponibili, e, come tali, andranno considerate distintamente (Cassazione, Terza Sezione Civile, nella sentenza 31 gennaio 2019, n. 2788).
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Come si quantifica il danno esistenziale?
Per determinare l’entità del risarcimento dei danni non patrimoniali, compreso il pregiudizio esistenziale, si applica il criterio equitativo (Cassazione sentenza n.19963 del 2013).
“Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendo conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione” (SS.UU. , 11 novembre 2008, n.26972).
Perciò, la quantificazione del risarcimento è calcolata su base equitativa con personalizzazione, che tenga conto del danno morale e della quantificazione del danno esistenziale. La personalizzazione dell’importo permette al giudice di stabilire un aumento dell’ammontare del risarcimento danno esistenziale, in condizioni eccezionali.
Infatti, secondo quanto stabilito dall’art.138 del Codice delle assicurazioni private, quando la menomazione accertata (superiore a 9 punti d’invalidità) incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento, compreso il risarcimento danni esistenziali, calcolato secondo quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%.
Per quanto riguarda, invece, le lesioni micropermanenti, cioè inferiori a 9 punti d’invalidità, il giudice ha la possibilità di aumentare l’importo del risarcimento fino al 20%.
Vittime di malasanità e il diritto all’assistenza legale
I diritti delle vittime di malasanità, come di tutte le vittime, sono tutelati dall’ONA. Grazie all’Avv. Ezio Bonanni e al suo team di legali specializzati, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis.
Così coloro che ne fanno richiesta sono guidati in tutte le fasi dell’iter legale, al fine di ottenere i benefici previdenziali e il risarcimento danni, compresa la liquidazione danno esistenziale. Infatti la tutela risarcitoria è un ambito complesso. La pubblicazione dell’Avvocato Bonanni, “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“, ne chiarisce i vari aspetti.
In più l’Osservatorio Nazionale Amianto si occupa di assistere anche tutti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto. Infatti le fibre di asbesto, se inalate o ingerite, possono provocare infiammazione e dare origine a gravi malattie asbesto correlate, come il mesotelioma. Il rischio è confermato anche dall’ultima monografia IARC.