Responsabilità medica civile e penale: le differenze

In questa guida scopriamo nel dettaglio le differenze tra responsabilità medica civile e penale e mettiamo a confronto i due tipi di responsabilità.

La responsabilità medica implica la responsabilità professionale relativa ai danni subiti dai pazienti a causa di errori, negligenze o violazioni degli obblighi nell’ambito dell’assistenza sanitaria. Un’errata diagnosi o la mancanza di vigilanza durante un intervento chirurgico possono dar luogo a responsabilità sia civili che penali per gli operatori sanitari.

La distinzione tra responsabilità civile e penale è fondamentale da comprendere. La responsabilità civile deriva dalla violazione di norme che regolano i rapporti tra individui e comporta il dovere di risarcire il danno causato. Al contrario, la responsabilità penale sorge dalla violazione di norme penali e comporta sanzioni pecuniarie o detentive.

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Responsabilità civile e penale: le differenze

Il concetto di responsabilità civile comprende sia la responsabilità contrattuale, legata a prestazioni inadeguate o ritardate, sia quella extracontrattuale, che richiede una condotta colposa o dolosa da parte del responsabile.

Il diritto civile si occupa di regolare i rapporti fra privati e nell’ambito della responsabilità medica ha rilevanza in tema di risarcimento del danno.

La parte che infatti abbia subito un danno dall’attività medico sanitaria può chiedere il risarcimento integrale dei danni subiti.

Nel contesto della responsabilità medica, è essenziale sottolineare che essa esiste solo quando vi è un legame causale tra il danno subito dal paziente e l’azione dell’operatore sanitario.

Il diritto penale, invece, si occupa di reprimere gli illeciti che hanno rilevanza penale. L’attenzione è posta sulla necessità di accertare se la condotta posta in essere dal sanitario debba essere punita. La vittima può comunque chiedere il risarcimento con la costituzione di parte civile.

La responsabilità medica: cos’è e come funziona

Le fondamenta della responsabilità nel campo sanitario hanno radici costituzionali e legislative profonde. L’articolo 32 della Costituzione Italiana garantisce il diritto alla tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, secondo i principi di rispetto della dignità umana.

La legge 833/1978 ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), fondato sui principi di universalità dell’assistenza sanitaria e sul diritto soggettivo alla salute, garantendo una gamma completa di prestazioni mediche ai cittadini.

Dal punto di vista normativo, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si è assistito a un rapido passaggio dal sistema mutualistico al consolidamento dei principi di economicità, efficacia ed efficienza con il decreto legislativo n. 502/1992.

La razionalizzazione del sistema sanitario è proseguita con il decreto legislativo n. 229/1999, noto come riforma “Bindi” o ter, che ha stabilito i livelli essenziali di assistenza e introdotto nuove regole per l’accreditamento e la fornitura dei servizi, promuovendo anche l’aziendalizzazione delle strutture sanitarie.

La riforma della sanità con la legge Gelli

La legge 24/2017, la cosiddetta Legge Gelli-Bianco, ha sancito il principio della sicurezza delle cure, il ruolo del risk management e il diritto alla salute come interesse diretto e indiretto.

La Legge Gelli-Bianco ha definito in maniera chiara i confini della responsabilità civile del professionista medico, specificando quando per un determinato danno essa vada imputata a coloro che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o alla struttura sanitaria stessa, sia essa privata che pubblica.

Responsabilità medica civile: contrattuale ed extracontrattuale

La legge Gelli-Bianco (legge n. 24/2017) ha definito in modo chiaro la natura della responsabilità civile:

  • si ha responsabilità extracontrattuale qualora la responsabilità del danno debba essere attribuita al medico che opera – a qualsiasi titolo – all’interno della struttura sanitaria;
  • si ha responsabilità contrattuale qualora il danno sia da attribuire direttamente alla struttura sanitaria (c.d. responsabilità da contatto sociale).

La principale differenza tra le due tipologie di responsabilità riguarda soprattutto l’applicazione di norme differenti in merito a diversi aspetti. Nella responsabilità contrattuale l’onere della prova ricade su chi ha causato il danno. Nella responsabilità extra-contrattuale è il danneggiato a dover provare l’esistenza dell’illecito, della condotta colpevole e del nesso causale.

Responsabilità medica penale: negligenza e imprudenza

Come già accennato la responsabilità del medico può portare anche a conseguenze di tipo penale.

Prima della Legge Gelli, in presenza del rispetto delle linee guida e di buona pratica accreditate dalla comunità scientifica e della colpa lieve, il medico risultava non punibile per il fatto colposo. Oggi i soli caratteri di negligenza ed imprudenza sono necessari per determinare la punibilità del sanitario, anche qualora la sua condotta risultasse in linea con le indicazioni guida.

Responsabilità penale: lesioni colpose da parte del medico

Si parla di lesioni colpose quando il sanitario causa una lesione al paziente.

Ciò può avvenire attraverso una attività positiva (azione). Per esempio somministrando una cura errata, una cura che non doveva essere somministrata, o in dosi sbagliate.

Oppure attraverso una omissione. Vale a dire non facendo una attività (una cura, un approfondimento, una terapia) che era invece necessaria per curare il paziente.

Quando si configura il reato di lesioni colpose? Ogni qualvolta l’azione o l’omissione è causata da colpa del sanitario (ovvero per imprudenza, imperizia o negligenza) ed abbia causato un danno al paziente.

La gravità del reato varia a seconda del tempo impiegato dal paziente per guarire (lesioni lievi, gravi, gravissime  o permanenti).

Responsabilità medica penale: omicidio colposo

Si parla di omicidio colposo gni qualvolta l’azione o l’omissione del medico o del sanitario causi la morte del paziente.

Differenza tra reato colposo e reato doloso

Quando il danno (lesioni, o morte) sono causate da colpa del medico, si parlerà di reato colposo.

Il sanitario invece risponderà del reato doloso (lesioni dolose o omicidio doloso) quando abbia volontariamente (con coscienza e volontà) causato il danno al paziente.

Il rapporto tra la responsabilità penale del medico e le lesioni

Per attribuire responsabilità penale al medico, è fondamentale che il suo comportamento (sia colposo che doloso) sia direttamente correlato all’evento dannoso.

La colpa può manifestarsi in diverse forme: generica, quando il professionista agisce con superficialità o disattenzione; imprudente, quando non valuta attentamente i rischi della propria azione; o per mancanza di preparazione adeguata. Questi concetti si riflettono principalmente in negligenza, imprudenza e imperizia.

In aggiunta, si parla di colpa specifica quando il medico viola norme specifiche che era tenuto a seguire.

Quando tali comportamenti causano danni significativi al paziente, si configura la responsabilità penale del medico.

Il collegamento tra la condotta e l’evento dannoso non è sempre evidente, poiché i fenomeni clinici possono essere complessi. In questi casi, è compito del consulente medico-legale valutare se vi sia un nesso causale tra l’azione del medico e il danno o la morte del paziente.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto ha istituito il Dipartimento Responsabilità Medica che si avvele di medici legali e di un team di avvocati guidati dall’Avvocato Ezio Bonanni per la valutazione del nesso e per ottenere il risarcimento dei danni.

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    Il risarcimento del danno nella responsabilità medica

    Ogni volta che un paziente subisce un danno a causa di un’azione o di un’omissione, ha il diritto di richiedere un risarcimento, sia attraverso azioni legali civili che penali.

    Sarà l’avvocato specializzato in responsabilità medica a valutare se agire in sede civile, penale o in entrambe.

    La legge Gelli-Bianco e il nuovo articolo 590 sexies c.p. La Legge Gelli-Bianco del 2017 ha introdotto un nuovo articolo nel codice penale, l’articolo 590 sexies c.p., che presuppone che, anche in caso di lesioni o morte del paziente, il medico non sia ritenuto responsabile se ha agito conformemente alle buone pratiche assistenziali e alle linee guida della comunità scientifica.

    L’ONA e la tutela della salute e delle vittime

    L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avvocato Bonanni suo Presidente, supportano le vittime di esposizione ad asbesto e ad altri cancerogeni, attraverso tutte le forme di prevenzione. Forniscono assistenza medica e legale gratuita a tutti i lavoratori e in caso di esposizione ambientale ad amianto e ad altri cancerogeni. 

    I lavoratori esposti a sostanze cancerogene hanno diritto al risarcimento integrale dei danni e a tutti i benefici previsti dalla legge.