Sono riconosciuti ciechi civili i soggetti affetti da cecità congenita o contratta successivamente per causa diversa da guerra, infortunio sul lavoro o servizio. Tra le diverse categorie di invalidi, i ciechi civili sono stati tra i primi ad avere un intervento legislativo di tutela. Infatti risale al 1948 il primo sostegno economico a loro riconosciuto. Successivamente seguirono le tutele previste dalla legge 632/1954, da legge 66/1962 e da legge 382/1970.
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, assistono tutti i cittadini con invalidità civile, compresi i ciechi civili. Fornisco servizi di assistenza legale e medica gratuita.
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Chi sono i ciechi civili assoluti e parziali?
Sono considerati ciechi civili i soggetti che, a seguito di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi. La causa è congenita o contratta, ma per causa non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
L’accertamento dei requisiti sanitari è di competenza delle ASL. Inoltre, dal 1 gennaio 2010, la commissione ASL è integrata da un medico dell’INPS. Possono essere costituite Commissioni mediche specializzate nei capoluoghi di Provincia per l’accertamento delle minorazioni visive.
Qualsiasi prestazione economica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità per cecità.
I ciechi civili si distinguono in diverse categorie:
- assoluti, con residuo visivo pari a zero (00) in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
- parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
- decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi.
Tuttavia quest’ultima categoria è stata abolita con la legge 66/1962. Questa normativa ha però mantenuto l’indennità solo per i ciechi decimisti che già ne erano in godimento.
Prestazioni pensionistiche ciechi civili assoluti
Chi è riconosciuto cieco civile assoluto (art.11 di legge 382/1970) ha il diritto a ricevere la pensione d’inabilità. I requisiti fondamentali per poter ricevere questa prestazione è aver raggiunto la maggiore età, possedere la cittadinanza italiana e risiedere sul territorio nazionale. Però hanno diritto alla pensione cieco assoluto anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari, regolarmente residenti in Italia, e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
L’ art. 5 della legge 508/1988 stabilisce che ai ciechi assoluti di età inferiore ai 18 anni sia corrisposta solo l’indennità di accompagnamento.
Per il diritto alla prestazione è necessario che l’interessato, in sede di accertamento sanitario, risulti avere un residuo visivo in entrambi gli occhi uguale a “00”, cioè la mera percezione dell’ombra o della luce. Inoltre la pensione per ciechi spetta interamente se l’invalido non supera i limiti di reddito personali previsti annualmente. Il reddito da considerare è quello individuale, cioè posseduto dal solo richiedente, anche se coniugato, ed è riferito all’anno in corso. Per il 2021, il limite di reddito, come quello della pensione degli invalidi civili, è pari a 16.982,49 euro.
La pensione per cecità viene corrisposta per 13 mensilità e il valore varia a seconda che l’invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale pubblico che provvede al suo sostentamento. Inoltre l’importo spetta ai ciechi civili assoluti anche dopo i 67 anni. Per il 2021, l’importo è pari a 287,09 euro per la pensione erogata ai ciechi assoluti ricoverati. Questo sale a 310,48 euro per coloro che non sono ricoverati.
Incompatibilità della pensione d’inabilità
Per quanto riguarda l’incompatibilità con altre forme assistenziali, la legge 407/1990 aveva dichiarato che la pensione era incompatibile con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità, come quello per causa di guerra, di servizio e di lavoro. Tuttavia questa incompatibilità è stata abrogata dall’art. 12 della legge 412/1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno fino al 1 gennaio 1992.
La prestazione risulta quindi compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio. In caso di pluriminorazioni è cumulabile con le pensioni per invalidità civile e sordità.
Attualmente la pensione di inabilità di cieco civile è incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale. Tuttavia, tali prestazioni possono essere erogate in misura differenziale laddove il loro importo sia superiore alla pensione non reversibile dei ciechi (msg. 326, 11 dicembre 2001).
In caso di concessione di pensione di invalidità civile in qualità di cieco a qualcuno titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest’ultima prestazione e al recupero di quanto già corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile.
Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti
L’indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato (l.406/1968 – l. 382/1970 – l. 682/1979 – l. 508/1988 – l. 289/1990). L’unico requisito sanitario è avere il residuo visivo in entrambi gli occhi uguale a “00”, cioè la mera percezione dell’ombra o della luce. Inoltre i richiedenti devono avere la cittadinanza e la residenza sul territorio nazionale. Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Al cieco civile indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità e, nel 2021, l’importo mensile è di 938,35 euro.
La prestazione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. In più spetta all’invalido, anche se in misura ridotta, qualora sia ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. La prestazione è cumulabile anche con l’indennità di accompagnamento come invalido civile totale o sordomuto, a condizione che sia stata riconosciuta per minorazioni diverse. Invece l’indennità di accompagnamento non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Indennità di accompagnamento tramite obiettori di coscienza
I ciechi totali e parziali, che hanno necessità dell’accompagnamento per motivi sanitari oppure che svolgono un’attività lavorativa o sociale, possono richiedere il supporto di un accompagnatore. Tale servizio viene svolto dagli obiettori di coscienza e dai volontari del servizio civile nazionale.
La sussistenza delle condizioni che deteminano l’accompagnamento deve essere certificata da:
- datore di lavoro per i lavoratori dipendenti;
- ordini o albi professionali per i lavoratori autonomi;
- enti o associazioni per coloro che svolgono un’attività sociale;
- medico di famiglia, quando sussistono i motivi sanitari per periodi determinati.
Nei periodi di fruizione del servizio, è prevista una riduzione di 93 euro mensili sull’indennità di accompagnamento per cieco assoluto e sull’indennità speciale per ciechi parziali, a titolo di partecipazione alla spesa. Ciò è stabilito dall’art.40, comma 4, della legge 289/2002: “l’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 sia ridotta di 93,00 euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell’indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento (utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale)“.
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Pensione per i ciechi parziali o ventesimisti
La prestazione pensionistica spetta ai ciechi civili parziali di qualunque età, con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio (l. 382/1970 – l. 33/1980). I requisiti per ottenere il diritto alla pensione sono:
- cittadinanza italiana;
- residenza sul territorio nazionale (requisito anche per i cittadini degli Stati dell’Unione Europea);
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per gli stranieri (art. 41 TU);
- limiti di reddito personali stabiliti annualmente.
La pensione ciechi parziali viene corrisposta per 13 mensilità, dal mese successivo alla presentazione della domanda anche oltre i 65 anni e sette mesi. Nel 2021, l’importo è pari a 287,09 euro.
Questa prestazione è compatibile con tutte le pensioni dirette di invalidità e con tutte le prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio. Inoltre è erogata anche in caso di ricovero presso un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
Invece la pensione d’inabilità risulta incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale. Tuttavia, tali prestazioni possono essere erogate in misura differenziale laddove il loro importo sia superiore alla pensione non reversibile dei ciechi (msg. 326, 11 dicembre 2001).
In caso di concessione di pensione di cieco civile a un titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest’ultima prestazione e al recupero di quanto corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile.
Indennità speciale per cieco ventesimista o parziale
L’indennità speciale è la prestazione che spetta ai ciechi civili parziali o ventesimisti. Spetta a solo titolo di minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall’età e dall’eventuale ricovero in istituto (l. 508/1988 – l. 289/1990).
Può essere concessa ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Inoltre si deve essere in possesso della cittadinanza e avere residenza sul territorio nazionale. Hanno diritto all’indennità anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari, se regolarmente residenti in Italia. Gli stranieri devono invece essere titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Per il 2021, l’importo mensile, erogato per 12 mensilità annue, è di 213,79 euro. Per ottenerla, non è necessaria un’espressa richiesta da parte dell’interessato.
L’indennizzo è cumulabile e compatibile con la pensione non reversibile spettante ai ciechi civili parziali, con l’attività lavorativa, con l’eventuale ricovero in istituti, anche a titolo gratuito e, in caso di pluriminorazioni, con l’indennità di accompagnamento per invalidità civile e con l’indennità di comunicazione.
Al contrario l’indennità speciale è incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di servizio, fatta salva la facoltà di opzione.
Assistenza legale e medica: il ruolo dell’ONA
L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni assistono tutti coloro che devono iniziare il percorso amministrativo per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità e le relative prestazioni assistenziali. Questo vale anche per i ciechi civili assoluti o parziali.
L’azione dell’ONA è volta all’assistenza medica e tutela legale. Ma è fondamentale anche prevenire l’esposizione dei cittadini ad agenti cancerogeni come l’amianto. Infatti, le fibre di asbesto, una volta inalate o ingerite, possono provocare infiammazione, che sfocia in gravi patologie asbesto correlate. Questo suo effetto dannoso per la salute dell’uomo è confermato dalla monografia IARC “Asbestos – chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite“.
Nonostante la messa al bando prevista dalla legge 257/92, la presenza di amianto è ancora molto diffusa su tutto il territorio nazionale. Molti edifici pubblici, come scuole e ospedali, ne hanno traccia e anche molti luoghi di lavoro. Si sono approfonditi i pericoli che corrono i lavoratori nel corso del settimo appuntamento di ONA News, “Sicurezza nei luoghi di lavoro realtà o utopia?“.
Oltre a tutelare le vittime di amianto e di altri agenti cancerogeni, l’Osservatorio Nazionale Amianto ha costituito il reparto di responsabilità medica, con il quale è possibile ottenere la tutela di tutti diritti delle vittime di malasanità ed errori medici, come il risarcimento danni.