La Circolare INPS n.51 del 30 Aprile 2026
Sul tema dei benefici fiscali riguardo i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere, sono state introdotte delle importanti novità e regole.
Infatti, a partire dal 2026 le regole cambiano per i soggetti equiparati a vittime del dovere e dei familiari superstiti. Attraverso la circolare INPS n. 51 del 30 aprile 2026, è stato recepito il nuovo orientamento della Corte di Cassazione e dell’Agenzia delle Entrate. Con il risultato di ampliare l’esenzione fiscale su tutte le pensioni percepite dai beneficiari.
L’estensione dell’esenzione IRPEF e delle addizionali regionali e comunali a tutti i trattamenti pensionistici, rappresenta la novità principale. Considerando anche il fatto che non siano collegati direttamente all’evento, determinante per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Previsioni della nuova circolare INPS
La presente circolare, va oltre le precedenti indicazioni contenute nei messaggi INPS n. 1412 del 2017 e n. 3274 del 2017.
Ad oggi, infatti, consideriamo come l’esenzione fiscale è stata applicata soltanto alle pensioni collegate all’evento da cui proveniva il riconoscimento dello status di vittima del dovere oppure il soggetto equiparato.
I soggetti destinatari dell’agevolazione: vittime del dovere, soggetti equiparati alle vittime del dovere e familiari dei superstiti aventi diritto.
L’esenzione, inoltre, è applicabile ai trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie. Includendo le pensioni ottenute tramite cumulo contributivo, totalizzazione, computo nella Gestione Separata.
Novità più importanti della circolare
La novità più importante introdotta dalla circolare INPS, riguarda l’esenzione dall’IRPEF non essendo più la pensione collegata soltanto all’evento traumatico o di servizio.
L’interpretazione della normativa, seguendo quanto espresso dalla Corte di Cassazione, infatti, deve essere eseguita in modo più ampio. In modo da garantire una tutela economica concreta per i beneficiari.
Si indica Cassazione, riguardo il beneficio fiscale e la sua estensione a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dai soggetti aventi diritto; Ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, sentenza n. 15121/2024.
Decorrenza del beneficio
Come precisato dall’INPS, l’esenzione fiscale viene applicata dal primo rateo utile di pensione pagato nel 2026.
Dopo di che l’Istituto provvederà al rimborso delle trattenute fiscali già applicate sui ratei pensionistici da gennaio 2026. Questa modalità, consenteno ai beneficiari di ricevere automaticamente il recupero delle somme trattenute nei primi mesi dell’anno.
Per quanto riguarda invece gli anni fiscali antecedenti al 2026, il rimborso non sarà automatico.
Infatti, i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate. Dovendo seguire le modalità ordinarie previste per le richieste di rimborso fiscale.
La natura del cambiamento, trae origine dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ha ritenuto troppo restrittiva la precedente interpretazione dell’INPS.
I giudici, infatti riconoscono nella finalità della legge, garanzia e sostegno economico reale alle vittime del dovere e ai loro familiari. Ciò deve avvenire, attraverso una tutela fiscale ampia e non limitata a una sola pensione.
Concludendo, dunque, anche l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, ha confermato questa interpretazione invitando gli uffici territoriali a riesaminare le pratiche pendenti.
