Invalidità civile: indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è una prestazione economica dell’INPS finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità, fino al compimento della maggiore età. Questa prestazione è stata istituita grazie alla Legge 11 ottobre 1990, n. 289. Lo scopo è fornire un sostegno al reddito delle famiglie dei minori portatori di handicap.

Il beneficio economico viene concesso alle famiglie per sostenerle durante il periodo scolastico. Quindi contribuisce ad aiutarle con le spese legate alla frequenza della scuola (pubblica o privata) o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione. Gli interessati, però, devono trovarsi in “stato di bisogno economico”. In altre parole devono dimostrare di avere un reddito inferiore alla soglia fissata anno per anno dall’INPS. Non eroga l’indennità di frequenza INPS, invece, la Provincia Autonoma di Bolzano, che prevede in alternativa un assegno mensile.

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, assistono tutti i cittadini con invalidità civile attraverso assistenza legale e medica gratuita.

 

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Cosa vuol dire indennità di frequenza?

Questo beneficio economico spetta ai cittadini minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che soddisfano determinati requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Nel dettaglio, per ottenere INPS indennità di frequenza requisiti indispensabili sono:

  • avere età inferiore ai 18 anni;
  • ottenere il riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure avere la perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
  • frequentare scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o centri di formazione e addestramento professionale, pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti, oppure centri ambulatoriali diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
  • avere un reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente;
  • possedere la cittadinanza italiana.

 

Per quanto riguarda i cittadini stranieri comunitari, occorre l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza. Invece, per i cittadini stranieri extracomunitari, è necessario il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione) e la residenza stabile e abituale sul territorio dello Stato italiano.

Inoltre l’indennità frequenza INPS è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e con altre prestazioni come le indennità di:

 

Indennita di frequenza: quanto spetta?

L’indennità di frequenza viene corrisposta per tutta la durata della frequenza. Infatti l’art. 2, comma 3, della Legge 289/90 stabilisce che:

La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza“.

Per il 2021 l’importo stabilito è di 287,09 euro mensili e il limite di reddito personale annuo per fare domanda, nel 2021, è pari a 4.931,29 euro.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, invece, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento per le pensioni, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata attraverso delle maggiorazioni.

 

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    Indennità di frequenza: procedure per la domanda

    Per ottenere l’indennità di frequenza è necessario che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario. Perciò il primo passo per fare richiesta indennità di frequenza è recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco. Tale codice deve essere poi inserito nella domanda di accertamento sanitario, da inoltrare al servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario”.

    La procedura di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o indirizzo PEC. Infine, ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70, utilizzando il servizio “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

    Successivamente, ogni anno i titolari di indennità mensile di frequenza devono inviare all’INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo (dai 6 ai 16 anni), il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico. Tuttavia è obbligatorio comunicare l’eventuale cessazione dalla partecipazione ai corsi scolastici o il cambio di istituto scolastico.

    Passaggio dall’indennità per i minorenni alla maggiore età

    Con i commi 5 e 6 dell’articolo 25 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, che tengono conto delle modifiche apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, sono state radicalmente modificate le modalità di riconoscimento dell’invalidità civile per i minori invalidi che compiono 18 anni.

    Dopo questo aggiornameno, i minori titolari di indennità di frequenza, entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, possono presentare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni. Con il riconoscimento di una percentuale di invalidità uguale o superiore al 74% si ha la concessione dell’assegno mensile o della pensione di inabilità.

    A questa istanza segue un accertamento medico-legale dello stato di invalidità secondo le indicazioni della tabella del DM 05/02/1992. Se dovesse essere accolto il requisito sanitario, per il perfezionamento dell’istanza dovrà essere presentato il modello AP70 per la dimostrazione della sussistenza degli altri requisiti amministrativi.

    Invalidità civile: assistenza legale e medica

    L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni assistono tutti coloro che devono iniziare il percorso amministrativo per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità. Infatti, questo riconoscimento è utile per ottenere il diritto a determinate prestazioni assistenziali e previdenziali.

    Inoltre una delle missione dell’ONA è quella della salvaguardia dei diritti delle vittime, in particolare di coloro che sono esposti ad agenti cancerogeni come l’amianto. Infatti la sua capacità di creare un grave danno alla salute dell’uomo è confermata dalla monografia IARC “Asbestos – chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite“.

    Sebbene la messa al bando della legge 257/92, la presenza di amianto è ancora molto diffusa su tutto il territorio nazionale. In particolare l’uso di asbesto è stato esteso in edifici pubblici come le scuole. Si è denunciata questa situazione di rischio nell’episodio dell’ONA TV “Amianto nelle scuole, un pericolo ancora presente“.