Quando parliamo di causa di servizio, facciamo riferimento al riconoscimento della dipendenza e correlazione di una determinata infermità, così come di lesioni fisiche, allo stato di servizio. Queste, possono essere sia temporanee che permanenti, e debbono essere contratte nello svolgimento del servizio prestato.
Causa di servizio e tutela della salute
Infermità e lesioni devono derivare da fatti accaduti in servizio, o per cause inerenti allo stesso. Infatti, per fatti di servizio, si intendono tutti quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio.
Simile riconoscimento, è previsto per un ampio ventaglio di categorie, elencate ed indicate nel D.P.R. 1092/1973. Più nello specifico, è un riconoscimento garantito a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, così come agli appartenenti alle Forze armate o di polizia.
Sostanzialmente, possiamo equiparare la causa di servizio, in un contesto di Pubblica Amministrazione, al noto “infortunio sul lavoro”, tipico dei rapporti di lavoro privatistici.
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Causa di servizio e malattie asbesto correlate
A discapito di quanto ci si auspicherebbe, è da tempo che è stata appurata la pericolosità, inaccettabile, delle fibre di amianto. Fin troppi risultano i casi di neoplasie ed altre gravissime patologie, ove il decesso della vittima è quasi sempre certo. Le patologie asbesto correlate, in particolare, sono responsabili di innumerevoli malattie, tra cui anche quelle di natura oncologica. Mesotelioma pleurico, tumore del polmone e, addirittura, tumori multifattoriali.
Le patologie asbesto correlate, sono tutte quelle consequenziali al contatto diretto e prolungato con l’amianto. Questo, è stato riconosciuto come sostanza potenzialmente dannosa e cancerogena dallo stesso IARC.
Il personale civile e militare, sia delle Forze armate che di polizia, non è esente da questi rischi. Svolgendo il proprio servizio, volto alla tutela della collettività, molti di loro si ammalano per patologie causate dalle fibre di amianto ed altri minerali altamente cancerogeni, come l’uranio impoverito.
Con il riconoscimento di causa di servizio, equiparata allo status di vittima di dovere, sarà possibile ottenere un equo indennizzo, con relative prestazioni economiche. Difatti, e non di rado, l’indennizzo per causa di servizio, garantisce anche il diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere, così come stabilito dalla Legge 23 dicembre 2005, N. 266.
L’associazione ONA. Osservatorio Nazionale Amianto, mira principalmente alla prevenzione dei danni alla salute, così come alla tutela dei diritti dei cittadini tutti, compresi i militari.
Chi ha diritto a questo riconoscimento?
Nonostante il riconoscimento della causa di servizio sia previsto per i dipendenti pubblici che hanno subito una lesione fisica o contratto una malattia prestando servizio, il Decreto Salva Italia, convertito in L. n. 214/2011, ha conservato tale diritto solo a determinate categorie.
Infatti, si sancisce come, il riconoscimento di causa di servizio, sia diritto esclusivo del personale appartenente a:
- Forze armate e qualsiasi altro corpo rientrante nell’ordinamento militare;
- Forze di Polizia;
- Vigili del fuoco e Soccorso Pubblico.
Causa di servizio e Decreto Salva Italia
Osservando sempre la suddetta normativa 2011, possiamo notare come si sia provveduto ad abrogare determinati istituti, come:
- L’accertamento della dipendenza dell’infermità da cause di servizio;
- Il rimborso delle spese di degenza dovute alla causa di servizio;
- L’equo indennizzo;
- La pensione privilegiata.
Simile abrogazione subisce due tipologie di eccezione. Innanzitutto, è bene specificare che, chi dovesse risultare titolare del diritto e riconoscimento di causa di servizio antecedentemente al 2011, manterrà i benefici previsti dalla normativa pregressa.
Stessa garanzia di deroga è prevista per il personale delle Forze Armate (civili e militari) e del corpo dei Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico. Anche per quest’ultimi, rimangono in vigore i benefici stabiliti dalla precedente legge.
Come già detto, il pubblico impiego è regolato, attualmente, dalle norme riformate per merito della L. n. 214/2011. In più, sempre tale riforma, ha introdotto la tutela INAIL per tutti i lavoratori, comprendendo in tale ambito anche gli impiegati pubblici.
Tuttavia, pur riconoscendo tali deroghe, la L. 214/2011 ha mantenuto il vecchio regime applicativo per il “personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico”. Insomma, per quanto riguarda le sopra citate categorie, non è prevista l’assicurazione INAIL.
Quindi, attraverso le deroghe stabilite dalla suddetta normativa, l’applicazione della precedente normativa si ritrova ad operare in un contesto abbastanza residuale.
La dimostrazione del nesso di causalità
Orbene, presupposto per il riconoscimento di causa di servizio è la dimostrazione del nesso causale. Difatti, è proprio tale istituto giuridico che permette la necessaria ricostruzione della dipendenza della malattia e/o infermità al servizio svolto.
Simile correlazione, non deve essere necessariamente esclusiva. Volendo essere ancor più dettagliati, la causa di servizio può anche essere riconosciuta come concausa.
Meglio ancora, il riconoscimento può avvenire anche in caso di causa che concorre, assieme ad altre, nel produrre un determinato evento. Fondamentale, però, è che tale concausa risulti avere una certa rilevanza.
In più, quando si procede all’accertamento della sola concausa, si dovrà determinare che
- senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa;
- rispetto ad altri fattori il fatto di servizio può ritenersi quello, anche quantitativamente, più rilevante;
- l’evento causale è direttamente riconducibile al servizio prestato.
Il rapporto causale o concausale, deve dunque essere “efficiente e determinante” (art. 64, D.P.R. 1092/73).
In poche parole, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 837/2016, ciò che deve fare l’interessato è dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistici-statistici.
Questo, purtroppo, avviene perché non sempre si rende possibile stabilire un preciso e diretto nesso causale tra l’insorgenza della neoplasia ed i contesti lavorativi in cui il soggetto è chiamato ad operare.
Come ottenere il riconoscimento causa di servizio
Per quanto concerne il procedimento per ottenere il riconoscimento di causa di servizio, l’individuo leso, infermo o malato, potrà perseguire una via alternativa. Infatti, nel caso in cui la Pubblica amministrazione non proceda d’ufficio per l’accertamento della dipendenza causale, la vittima potrà fare autonoma richiesta. Questa, potrà consistere in un riconoscimento di:
- Invalidità di servizio ed equo indennizzo causa di servizio;
- Pensione anticipata per causa di servizio.
Tale richiesta, è subordinata ad un preciso termine perentorio, ergo, di decadenza dal potere d’azione. Infatti, questa va presentata, presso l’ufficio o il comando in cui si presta servizio o si lavora, entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo e dannoso.
Tuttavia, nel caso in cui non l’invalidità, infermità o malattia non siano facilmente ricollegabili ad una precisa data, sia farà riferimento al momento in cui, sempre la vittima, ha preso consapevolezza della propria patologia, così come delle relative conseguenze infauste. Patologie che, naturalmente, dovranno rientrare nell’alveo di quelle riconosciute per causa di servizio.
In caso di cessato rapporto di lavoro, il termine è di 5 anni dopo la cessazione e 10 anni se la vittima è affetta da morbo di Parkinson.
Al fine sempre di ottenere il riconoscimento di causa di servizio, nella domanda e/o richiesta andranno allegati documenti medici. Obiettivo, è quello di dimostrare il nesso causale tra le lesioni ed invalidità riportate da una parte, ed il servizio prestato dall’altra.
Quindi, si dovranno indicare il tipo di infermità o lesione subita, i fatti che l’hanno determinata e, infine, le conseguenze sull’integrità psicofisica e l’idoneità al mantenimento del servizio.
Verifica e accertamento: le commissioni mediche
Passiamo ora ad analizzare come avviene l’accertamento di una causa di servizio. Innanzitutto, è doveroso citare il D.P.R n. 461/01, il quale prevede la possibilità di adire ben due differenti commissioni mediche. La prima, la Commissione Medica presso la ASL mentre, la seconda, è la Commissione Medica Ospedaliera, competente secondo la precedente normativa.
Compito principale di tali organi-comitati, è quello di accertare il nesso di causalità tra attività lavorativa-di servizio e l’invalidità-infermità riportata.
Il procedimento è così regolamentato: per prima cosa, sarà onere dell’amministrazione competente, provvedere ad inoltrare la domanda di causa di servizio alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO). Quest’ultima, che possiamo definire come un comitato di verifica per le cause di servizio, si adopererà per visitare la vittima, così da stabilirne l’eventuale idoneità, o meno, al servizio.
Inoltre, sempre la CMO, dovrà verificare l’entità della menomazione e la possibilità di ascrivere la stessa ad una delle categorie di cui al DPR. n. 834/81. La suddetta entità, verrà valutata in base alla percentuale del danno, consultando le relative tabelle delle cause di servizio.
Infine, si procederà ad eventuale conferma, da parte del Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio, del parere espresso dalle commissioni mediche competenti. La decisione del suddetto comitato, assumerà la forma giuridica di un decreto della PA a cui il dipendente appartiene. Tale decreto, potrà essere sia di ratifica del parere offerto dalla commissione medica del caso, così come di parere negativo. In quest’ultimo caso, il dipendente pubblico destinatario del decreto, potrà impugnare lo stesso in sede giurisdizionale.
Tabelle categorie causa di servizio
Tabella causa di servizio A: qui sono comprese le infermità con percentuale di grado invalidante:
- 1° categoria (100-80%);
- 2° categoria (80-75%);
- 3° categoria (75-70%);
- 4° categoria (70-60%);
- 5° categoria (60-50%);
- 6° categoria (50-40%);
- 7° categoria (40-30%);
- 8° categoria (30-20%).
Tabella causa di servizio B: in quest’altro caso, rientrano le infermità e lesioni che comportano una invalidità del 20-10%. Inoltre, non si applica più la suddivisione in categorie, quindi, la prestazione previdenziale si vedrà esaurire nel versamento unico di una somma di denaro.
Riconoscimento dell’equo indennizzo
Una volta ottenuto il riconoscimento di causa di servizio, il dipendente ha diritto all’equo indennizzo. Si tratta di una prestazione, una tantum, corrisposta dal datore di lavoro al dipendente, in misura variabile in base all’entità e gravità della malattia riconosciuta per causa di servizio, così come in base alla retribuzione percepita dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Nello specifico, l’ottenimento di tale prestazione economica segue alla presentazione di un’ulteriore e contestuale domanda rispetto a quella di causa di servizio. Anche in questo caso, l’interessato è soggetto ad un termine perentorio di 6 mesi dal giorno della notifica del riconoscimento della causa di servizio. Nel caso in cui tale data non fosse accertabile, si farà riferimento al momento in cui si è verificato l’evento dannoso.
Si osservi bene che, in caso di mancata domanda tempestiva, il diritto all’equo indennizzo verrà meno, nonostante il precedente riconoscimento.
L’equo indennizzo viene erogato in forme differenti. In caso di riconoscimento del solo diritto all’indennità una tantum, l’equo indennizzo sarà erogato per intero; invece, se dovesse riconoscersi anche la pensione causa di servizio o privilegiata, sarà erogato in forma ridotta.
Pensione invalidità causa di servizio
Per la vittima di causa di servizio, riconosciuta per infermità ascrivibile a una delle categorie che vanno dalla I alla VI, ex Tab. A DPR 915/1978, è garantita la predisposizione di un incremento dello stipendio pari al 2,5%. Nel caso in cui, invece, il medesimo soggetto dovesse rientrare in una categoria tra la VII e l’ VIII, sempre Tab. A, percepirà un incremento dell’1,25%. Tale beneficio stipendiale non è né riassorbibile, né rivalutabile.
Gli invalidi per servizio, che rientrano nelle prime quattro categorie, possono presentare domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto. Tuttavia, questo sarà possibile fino al limite massimo di 5 anni.
Causa di servizio e pensione privilegiata
La pensione privilegiata per causa di servizio è un istituto che nasce nel contesto di pubblico impiego. Difatti, è rivolto a tutti quei dipendenti pubblici che, a causa di qualsiasi invalidità determinatasi per causa di servizio e svolgimento di lavoro civile o militare, divengono inidonei al mantenimento del proprio ruolo alle dipendenze dello Stato ed enti pubblici.
A differenza delle prestazioni pensionistiche di invalidità, quelle di privilegio richiedono non soltanto la rilevabilità della condizione psicofisica e della inabilità lavorativa. Infatti, si richiede la necessaria dipendenza dell’infermità-invalidità al servizio prestato o lavoro svolto. Quindi, bisognerà ponderare accuratamente sia la causa che eventuale concausa determinanti l’insorgere della patologia.
Per ottenere la pensione privilegiata per causa di servizio, questa dovrà essere richiesta tramite domanda dell’interessato, o degli eredi in caso di decesso della vittima. Tale domanda, dovrà essere presentata entro 5 anni dalla data di cessazione del servizio, oppure, entro 10 anni in caso di morbo di Parkinson. In più, se si è già ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, tali termini perentorio verranno meno.
La pensione privilegiata ed equo indennizzo possono essere ottenuti contemporaneamente.
Ulteriori benefici per le vittime: le assenze
Tra i vari benefici a cui la vittima per causa di servizio può accedere, sono ricomprese le assenze per infortunio e/o malattia, regolate dai corrispettivi contratti di categoria.
I dipendenti pubblici mantengono il posto di lavoro, fino alla guarigione clinica completa della malattia per causa di servizio, percependo al contempo l’intera retribuzione per un massimo di 36 mesi. Identica garanzia è prevista per i dipendenti pubblici delle scuole.
In caso di aggravamento della patologia, la vittima a cui è stata riconosciuta la causa di servizio potrà chiedere la revisione dell’indennizzo già concesso. Questa richiesta, diretta all’Amministrazione competente, è prevista per una sola volta e va presentata entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di equo indennizzo.
Risarcimento danni causa di servizio
Nell’ipotesi di riconoscimento di causa di servizio, la vittima ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, biologici e/o patrimoniali. In più, il risarcimento danni può essere sia iure proprio, che iure hereditario.
In sostanza, si garantisce, in caso di decesso della vittima, il diritto degli eredi a vedersi liquidate le prestazioni maturate dal defunto, antecedentemente alla sua morte. Quindi, i familiari e congiunti della vittima, a cui siano stati riconosciuti la causa di servizio o lo status di vittima del dovere, saranno tutelati ai sensi dell’art. 6, L. n. 466/80.
A tal proposito, risulta importantissima la sent. n. 575/2019 della Corte d’Appello di Genova, con la quale sono state accolte le richieste formulate da un’orfana di vittima del dovere. La rilevanza di tale pronuncia deriva dal suo essere postuma ad un’ulteriore pronuncia, in questo caso da parte della Suprema Corte di Cassazione, la n. 22753/2018. Tale precedente sentenza, metteva a repentaglio i diritti dei suddetti orfani.
Per questi motivi, grazie all’impegno dell’ONA e del suo team di legali, può essere garantita, concretamente, la piena tutela dei diritti lesi. Infatti, oltre all’equo indennizzo, pensione di invalidità e privilegiata, sussiste anche il diritto al risarcimento e tutela.
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