Responsabilità medica nella chirurgia estetica: come funziona?

La responsabilità medica nella chirurgia estetica è un problema che purtroppo sorge non di rado: anche la chirurgia estetica non è infatti prima di rischi. Ma che cos’è la chirurgia estetica? La chirurgia estetica è un ramo della medicina che ha come obiettivo il miglioramento dell’aspetto fisico, correggendo o modificando caratteristiche che non soddisfano il paziente. Negli ultimi anni, questa disciplina ha conosciuto un boom, con sempre più persone che si rivolgono ai chirurghi estetici per interventi come la rinoplastica, la mastoplastica, la liposuzione e il lifting facciale.

La responsabilità medica in chirurgia estetica si distingue da quella in altri ambiti della medicina, poiché l’obiettivo non è il trattamento di una patologia, ma il raggiungimento di un risultato estetico che soddisfi il paziente. Questo particolare aspetto rende il concetto di obbligazione di risultato un elemento centrale in questo campo.

In questo testo, esploreremo cosa si intende per responsabilità medica in chirurgia estetica, in cosa consiste l’obbligazione di risultato, quali sono i criteri per ottenere un risarcimento dei danni e alcune sentenze giuridiche che illustrano come i tribunali italiani abbiano affrontato questo tipo di controversie.

La responsabilità medica nella chirurgia estetica

La responsabilità medica può sorgere quando un chirurgo estetico non esegue correttamente un intervento o non informa adeguatamente il paziente sui rischi e le conseguenze di un’operazione. In generale, la responsabilità del medico deriva da tre fattori principali:

  1. Errori tecnici durante l’intervento chirurgico.
  2. Mancata informazione sui rischi e sugli effetti collaterali dell’intervento.
  3. Mancato raggiungimento del risultato promesso, che è una delle peculiarità della chirurgia estetica.

A differenza della chirurgia necessaria per curare una patologia, la chirurgia estetica ha uno scopo puramente volontario e migliorativo, e spesso il paziente ha aspettative molto precise sul risultato finale. Per questo motivo, la responsabilità medica in questo settore è molto più legata al concetto di risultato, in contrasto con altri ambiti della medicina dove prevale l’obbligazione di mezzi (l’obbligo di utilizzare competenze e cure adeguate, senza garantire un risultato certo).

L’obbligazione di risultato: che cos’è e come funziona?

Uno degli aspetti chiave della responsabilità medica nella chirurgia estetica è quindi il concetto di obbligazione di risultato. In campo medico, normalmente si parla di obbligazione di mezzi, che implica che il medico deve impegnarsi al massimo e utilizzare tutte le competenze e le tecniche a sua disposizione per ottenere un buon esito, ma non è responsabile se il risultato non è quello sperato, purché abbia agito con la dovuta diligenza.

Nella chirurgia estetica, invece, la situazione è diversa. L’obbligazione di risultato implica che il chirurgo estetico deve non solo impegnarsi a fornire il miglior servizio possibile, ma anche a raggiungere un risultato concordato con il paziente. Questo non significa che debba garantire la perfezione, ma che il risultato dell’intervento debba avvicinarsi alle aspettative ragionevolmente concordate con il paziente.

Come si definisce l’obbligazione di risultato?

Ecco alcuni elementi che definiscono l’obbligazione di risultato in chirurgia estetica:

  • Aspettative del paziente: il medico deve chiarire fin dall’inizio cosa è realisticamente possibile ottenere dall’intervento e cosa no.
  • Accordi scritti: spesso i chirurghi estetici stipulano accordi o contratti con i pazienti, in cui viene delineato il risultato atteso, riducendo la possibilità di malintesi.
  • Misurabilità del risultato: nella chirurgia estetica, il risultato è più facilmente valutabile rispetto ad altre branche mediche. Se, ad esempio, un intervento di rinoplastica non modifica il naso come concordato o una mastoplastica non ottiene le dimensioni desiderate, è più semplice per il paziente dimostrare che il risultato non è stato raggiunto.

Se il risultato promesso non viene ottenuto, il paziente può sostenere che il chirurgo abbia violato l’obbligazione di risultato. In questo caso può essere richiesto il risarcimento dei danni.

Il risarcimento dei danni nella chirurgia estetica

Quando un intervento di chirurgia estetica non produce i risultati desiderati o provoca complicazioni, il paziente ha il diritto di chiedere un risarcimento dei danni. Esistono due tipi principali di danno per cui il paziente può essere risarcito:

  1. Danno patrimoniale: include tutte le spese sostenute a causa dell’intervento mal riuscito. Questo può comprendere il costo dell’intervento stesso, eventuali cure post-operatorie non previste, interventi chirurgici correttivi, e le spese mediche correlate.
  2. Danno non patrimoniale: riguarda il danno estetico (cioè, l’ulteriore peggioramento dell’aspetto fisico dovuto all’errore chirurgico) e il danno psicologico. Molti pazienti subiscono un grave impatto emotivo a causa di un risultato non conforme alle aspettative, e in alcuni casi possono sviluppare stress, depressione o altre forme di sofferenza psichica.

Come fare per ottenere il risarcimento dei danni subiti?

Per ottenere un risarcimento, il paziente deve dimostrare:

  • L’esistenza del danno: deve provare che il risultato dell’intervento non è conforme a quanto concordato o che è stato eseguito in maniera inadeguata.
  • Il nesso di causalità: dimostrare cioè che il danno subito è direttamente riconducibile all’intervento del medico.
  • La colpa del medico: infine, deve provare che il medico non ha rispettato l’obbligazione di risultato, o che ha commesso un errore tecnico, diagnostico o informativo.

Il consenso informato: che cos’è e come funziona?

Uno dei punti cruciali nella responsabilità medica, non solo nella chirurgia estetica ma in tutta la medicina, è il consenso informato. Il chirurgo ha l’obbligo di informare il paziente in modo chiaro, dettagliato e comprensibile sui rischi, le complicanze e le aspettative realistiche dell’intervento.

Il consenso informato è un documento che il paziente firma prima dell’intervento e che attesta la sua piena consapevolezza dei rischi e delle conseguenze dell’operazione. Se il chirurgo omette di fornire adeguate informazioni o non spiega chiaramente i rischi, può essere considerato responsabile per danni subiti dal paziente.

Ad esempio, se il chirurgo non informa correttamente il paziente della possibilità di cicatrici permanenti o altri effetti collaterali duraturi, e questi si manifestano successivamente, il paziente può richiedere un risarcimento per mancato consenso informato.

Sentenze giuridiche di esempio sulla responsabilità medica in estetica

Nel contesto della chirurgia estetica, i tribunali italiani si sono più volte espressi su casi di responsabilità medica. Di seguito riportiamo alcuni esempi di sentenze in merito:

  • Cassazione Civile, Sentenza n. 10014/1994: la Corte ha stabilito che il chirurgo estetico ha una responsabilità contrattuale verso il paziente. Il mancato raggiungimento del risultato promesso può costituire una violazione del contratto, e il paziente ha diritto al risarcimento.
  • Cassazione Civile, Sentenza n. 47448/2011: il chirurgo estetico ha un obbligo non solo di eseguire l’intervento correttamente, ma anche di informare in modo dettagliato e comprensibile il paziente dei rischi. La mancanza di un consenso informato adeguato può comportare una responsabilità per il medico, anche in assenza di errori tecnici nell’intervento.
  • Tribunale di Milano, Sentenza n. 10311/2019: in un caso di liposuzione fallita, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del paziente a un risarcimento significativo, sia per il danno estetico che per il danno psicologico. Il medico non era riuscito a raggiungere il risultato concordato e non aveva correttamente informato il paziente delle complicanze possibili.

Responsabilità medica: risarcimento danni e tutela legale

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