In caso di danni da vaccino anti-covid-19, a chi rivolgersi? Coloro che subiscono danni permanenti possono richiedere il risarcimento del danno, come violazione del diritto alla salute. Recentemente il Governo italiano ha proposto la modifica della legge n. 210 del Febbraio 1992 per estendere l’indennizzo dei danni anche per i vaccini anti-covid19.
Richiedi assistenza legale e medica gratuita all’Osservatorio Nazionale Amianto, da anni impegnato nella lotta per la protezione dei diritti fondamentali umani. Infatti, insieme al suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, tutelano coloro che subiscono una violazione dei propri diritti. L’emergenza sanitaria mondiale, non ha leso solo il diritto alla salute degli individui, ma anche tutti gli altri, come ad esempio il diritto al lavoro.
Assistenza medica e legale per danni da vaccino
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Obbligo vaccinale ed emergenza sanitaria mondiale
Per contrastare i terribili effetti della pandemia mondiale da SARS-CoV2, la Comunità scientifica si è espressa a favore dell’adozione tempestiva di misure di precauzione. Le misure di prevenzione e protezione individuale e collettive sono tuttora rappresentate da: mascherine FFp2, gel disinfettanti, sistemi di tracciabilità dei contagi, obbligo del distanziamento sociale, imposizione di misure di quarantena, autoisolamento e la campagna vaccinale. Ma quando è possibile imporre una campagna vaccinale a tutela della salute?
Nella Dichiarazione dei Diritti Fondamentali dell’Uomo sono stati sanciti i 30 diritti fondamentali che appartengono a qualsiasi uomo sulla terra, senza distinzioni di nessun genere. Tra questi anche il diritto alla salute, che deve essere preservato e tutelato con tutti i mezzi possibili. Per questo motivo, il Consiglio di stato si è espresso a favore della vaccinazione obbligatoria come strumento di tutela dell’umanità. Tale decisione è stata sancita con sentenza n. 7045/2021, all’interno del quale si discute anche della legittimità di tale scelta.
Tutela medica e legale in caso di danni da vaccino
La tutela del diritto alla salute, come diritto fondamentale, deve rappresentare una priorità per lo Stato. L’Italia è stata la prima nazione ad aver introdotto l’obbligo vaccinale sul proprio territorio. Infatti, attualmente, il personale sanitario, il personale scolastico e gli over 50 sono sottoposti ad obbligo vaccinale. In caso contrario, queste categorie sociali sono passibili di multa. La Corte Europea ha ritenuto idoneo il comportamento adottato dal nostro ordinamento come strumento di tutela della popolazione italiana.
Tuttavia, per tutelare i diritti fondamentali dell’uomo, quando si impone un trattamento sanitario obbligatorio si devono garantire anche delle forme di tutela. Nel lontano 1992, la tutela della salute in caso di trattamento sanitario obbligatorio è stata garantita con la legge n. 210. Tale legge tutela tutti i soggetti obbligati alla vaccinazione, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti nel caso in cui riscontrano danni permanenti alla salute.
Decreto Sostegni ter
In data 27 Gennaio 2020 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto “Sostegni ter”. Con questo decreto, il Governo italiano ha stanziato dei fondi per tutelare e risarcire tutti coloro che hanno subito dei danni durante l’emergenza sanitaria mondiale. Infatti, tale decreto prevede delle misure di sostegno economico per tutti quei soggetti che sono stati maggiormente colpiti durante la pandemia. Tali provvedimenti sono erogati in favore di coloro che hanno subito delle perdite economiche ed anche danni alla salute in seguito alla vaccinazione.
Con il Decreto “Sostegni ter” sono state apportate modifiche alla legge n. 210 del 1992. Al comma 1 è stato integrato il comma 1 bis, il quale disciplina: “L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, nelle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana“.
In questo modo, coloro che hanno riportato lesioni o menomazioni in seguito alla campagna vaccinale obbligatoria o fortemente raccomandata, possono presentare la domanda di risarcimento danni.
Le domande di risarcimento danni da vaccino anti-covid19
Per accedere al fondo economico stanziato dal Governo italiano, le persone lese nel diritto alla salute possono inviare domanda di risarcimento danni. Tali fondi sono stati stanziati in favore di coloro che subiscono danni permanenti. Quindi non sono incluse le reazioni avverse non gravi dei vaccini anti-covid, come febbre, dolore muscolare, o altri disturbi transitori.
La domanda di risarcimento del danno dovrà essere presentata alla ASL territoriale, la quale avrà il compito di analizzare la completezza e l’integrità della documentazione per la fase istruttoria. Successivamente l’ASL, per completare la verifica della fase istruttoria, invierà la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera.
Quest’ultima convocherà a visita la persona lesa e valuterà il possesso dei requisiti previsti per legge. Infatti, la Commissione Medica Ospedaliera accerta l’esistenza del nesso causale tra i danni subiti e la vaccinazione. Inoltre, quantificherà il grado dell’infermità subita e la validità dei tempi di presentazione della domanda.
Indennizzo economico per i danni da vaccino anti-covid19
Con il Decreto Sostegni “ter” il Governo ha stanziato circa 50 milioni di euro per il 2022 e circa 100 milioni per il 2023. Se la Commissione Medica Ospedaliera riconosce un’invalidità permanente subita a seguito del vaccino, riconosce al soggetto leso un assegno di indennità reversibile fino a 15 anni. Inoltre, è previsto anche un assegno una tantum dell’importo pari al 30% dell’indennizzo dovuto per tutti quei mesi compresi dal momento di presentazione della domanda e l’ottenimento dell’indennizzo.
Nel caso in cui la persona lesa dagli effetti del vaccino sviluppi una patologia secondaria, come diretta conseguenza alla vaccinazione, allora è previsto un indennizzo ulteriore. Questa volta, il valore dell’importo è pari al 50% dell’indennizzo erogato per la patologia più grave. Anche i familiari della persona lesa possono fare domanda per accedere all’indennizzo economico. Gli eredi, in caso di morte, possono richiedere l’erogazione di un assegno reversibile per 15 anni dell’importo pari ad € 77.48,53.
Spetterà, comunque, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di definire le modalità di erogazione degli indennizzi e monitoraggio delle domande di risarcimento danni dei vaccini.
Responsabilità del Ministero per danni da vaccino
Il compito del Ministero della Salute è quello di promuovere la tutela della salute, come fondamentale diritto dell’individuo. Per questo motivo, è possibile ricorrere al Ministero della Salute qualora adottasse misure e strumenti in grado di minacciare la salute umana.
In passato, il Ministero della Salute ha concesso la somministrazione del vaccino contro la poliomielite nonostante fosse nota la pericolosità del siero. Infatti, il vaccino approvato era realizzato con il virus parzialmente inattivato, che una volta inoculato nell’organismo, scatenava la malattia infettiva paralitica. La Corte di Cassazione ha condannato il Ministero al risarcimento del danno. Questo perché, in quegli stessi anni, era in circolazione un altro vaccino contro la medesima patologia, realizzato secondo protocolli più sicuri. La Corte di Cassazione lo ha dichiarato nell’udienza del 04.02.2011, con sentenza n. 9406.
Quindi, nel caso in cui il Ministero fosse a conoscenza del rischio concreto di un farmaco o di un protocollo di cura e non tutela la salute delle persone, allora può rispondere del danno provocato.
Responsabilità della casa farmaceutica
Anche la casa farmaceutica, produttrice del farmaco, risponde in caso di danni da vaccino. Infatti, le case farmaceutiche sono obbligate ad effettuare controlli periodici sui lotti rilasciati in commercio, Inoltre, devono monitorare costantemente tutto il processo di produzione del farmaco.
Quando la casa farmaceutica viene a conoscenza di un errore di produzione o conservazione del farmaco, deve assolutamente ritirare il lotto dal mercato. Questo comportamento è previsto dall’art. 2050 del codice civile, con il fine di proteggere le persone da eventuali danni. Diversamente, se il prodotto dovesse essere difettoso o danneggiato, la casa farmaceutica risponde del danno, come previsto dal D.P. R. n. 244/1988.
Tali norme sanciscono la responsabilità extracontrattuale del produttore per il danno cagionato dal prodotto difettoso. In questo caso il danneggiato deve fornire la prova del danno, del difetto del prodotto e della connessione causale tra difetto e danno. Inoltre, sarà necessaria la dimostrazione che il prodotto non offre la sicurezza accertata per l’autorizzazione al commercio.
Tutela medica e legale gratuita – ONA Responsabilità medica
L’Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, hanno come obiettivo quello di garantire la tutela della salute delle persone. La recente e violenta pandemia mondiale ha causato danni non solo sul piano sociale ed economico, ma anche e soprattutto al diritto alla salute. Infatti, durante la pandemia si sono verificati tantissimi casi di malasanità dovuti al Covid-19.
Per questo motivo è stato costituito uno sportello di responsabilità medica dove le vittime primarie ed i suoi familiari possono rivolgersi per ricevere assistenza legale e medica gratuita. Infatti, l’ONA Responsabilità Medica è il dipartimento di ONA che si occupa della tutela della salute e del rispetto del diritto alle cure, come sancito dall’art. 32 della Costituzione Italiana.