Ogni vittima di malasanità ha diritto a richiedere il totale risarcimento danni da responsabilità medica. La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni subiti dai pazienti per errori medici od omissioni dei sanitari.
Il settore della responsabilità medica è stato riformato dal provvedimento normativo entrato in vigore nel 2017: la legge Gelli-Bianco. Questa riforma ha introdotto importanti disposizioni sia in materia di responsabilità penale medica sia di responsabilità civile medica.
In base all’articolo 7 di questa normativa, il soggetto leso o, in caso di decesso, gli eredi possono proporre domanda giudiziale volta ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di:
- struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata;
- esercente professione sanitaria;
- impresa di assicurazione della struttura.
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto ha costituito il particolare reparto di responsabilità medica, con il quale è possibile ottenere la tutela di tutti diritti delle vittime di malasanità, come l’integrale ristoro dei danni.
Responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale
Già prima delle riforme previste dalla legge 189/2012 (Legge Balduzzi) e dalla legge 24/2017, la responsablità medica della struttura sanitaria è stata ricondotta all’inadempimento di una obbligazione contrattuale, sia pure del tutto autonoma da quella del professionista.
Però, con la legge Gelli, si abbandona la natura contrattuale della responsabilità del sanitario a favore di quella extracontrattuale. Ciò vuol dire che la prestazione risarcitoria non deriva né dalla violazione del principio del neminem laedere né dall’inadempimento della prestazione, bensì dalla lesione di obblighi di protezione.
Questa precisazione è fondamentale per stabilire l’onere della prova. Infatti nella responsabilità da inadempimento è la struttura sanitaria ad avere l’onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione o che l’inadempimento è stato determinato da cause a essa non imputabili. Invece, nella responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 codice civile), il danneggiato ha il gravoso onere di provare il fatto illecito, il danno errore medico, il nesso causale tra il fatto e il danno, la colpa o il dolo del danneggiante.
Risarcimento danni responsabilità medica: mediazione
Il primo passo per accertare eventuali responsabilità medico-sanitarie è esaminare la vicenda clinica e raccogliere la documentazione della vittima. Oltre alla cartella clinica, è utile fare riferimento anche alle immagini degli esami strumentali effettuati e a eventuali documenti che attestino le condizioni di salute del paziente al momento del ricovero.
A questo punto ha inizio la “gestione stragiudiziale” del caso. In altre parole si cerca un accordo bonario tra le parti (paziente, sanitario, struttura e relative assicurazioni). Se l’accordo viene raggiunto, si perviene alla liquidazione spontanea del risarcimento per malasanità.
In caso contrario, si attuano mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, cioè la mediazione e l’accertamento tecnico preventivo. La prima consiste nel ricorrere a un organismo terzo per tentare di mettere d’accordo le parti. Invece l’accertamento tecnico preventivo prevede che il giudice nomini un medico legale e uno o più specialisti nelle discipline in cui è avvenuto l’episodio di presunta negligenza. Questo collegio svolge le operazioni peritali nel rispetto del contraddittorio delle parti per verificare la sussistenza del diritto al risarcimento danni per negligenza medica.
Quindi si confronta con i consulenti dei pazienti, delle strutture e degli operatori sanitari. Anche in questa sede viene analizzata la vicenda clinica, viene redatta una relazione e si può giungere a un accordo senza adire la strada giudiziale della causa civile.
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Richieste di risarcimento danni da responsabilità medica
Le vittime di malasanità o gli eredi hanno diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti. Come riporta la 12° edizione del Report MedMal, uno studio sull’andamento del rischio da medical malpractice nella sanità italiana pubblica e privata, ogni struttura pubblica riceve in media 30 richieste di risarcimento danni medici all’anno. L’importo medio liquidato è di circa 86.000 euro per ciascun sinistro.
Annualmente nel mondo si perdono 64 milioni di anni di vita per invalidità e morte in conseguenza di trattamenti sanitari non sicuri. Nei Paesi ad alto reddito, come l’Italia, 1 paziente su 10 è danneggiato da responsabilità medica, mentre in quelli a basso reddito si verificano più di 134 milioni di eventi avversi in sanità e più di 2 milioni e mezzo di decessi. Nell’Unione Europea sono più di 570 mila i decessi che sarebbero evitabili attraverso cure adeguate e trattamenti tempestivi. Infine, in Italia, il valore medio di morte per malasanità è di 69,83 casi su 100 mila abitanti.
Il risarcimento danni per malasanità riguarda per il:
- 36,7% errori chirurgici;
- 19,8% errori diagnostici;
- 12% errori terapeutici;
- 7,4% infezioni ospedaliere.
Inoltre il settore che registra il maggior numero di richieste di risarcimento danni da responsabilità medica è ortopedia e traumatologia (20,1%). Seguono il pronto soccorso e il dipartimento d’emergenza e accettazione (14,2%), chirurgia generale (13,2%), ostetricia e ginecologia (10,8%) e neurochirurgia (5,5%).
Quali sono i danni risarcibili alla vittima?
Coloro che sono vittima di errore medico o i familiari, in caso di decesso, hanno il diritto a ottenere l’integrale risarcimento dei danni, cioè i danni patrimoniali e non patrimoniali. Il riconoscimento di entrambe le tipologie di danno è utile per calcolo risarcimento errore medico.
Il danno patrimoniale ha una connotazione prettamente economica e, in quanto tale, è valutabile in termini direttamente monetari. Questa categioria di danni da errore medico comprende:
- danno emergente, cioè una perdita patrimoniale dovuta, per esempio, al costo di farmaci o terapie imposte dall’errore sanitario, oppure alle spese funerarie in caso di decesso;
- lucro cessante, un mancato guadagno durante il periodo di invalidità temporanea o la complessiva diminuzione del reddito conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato, oppure, in caso di decesso, il venir meno dei contributi economici.
Invece il danno non patrimoniale non ha connotazione economica, ma è conseguenza della violazione di valori diversi della persona. Perciò, la sua misura non è valutabile in termini direttamente monetari, ma il valore è indicato mediante l’uso di criteri prestabiliti e la discrezionalità del giudice.
Sebbene il valore del risarcimento del danno non patrimoniale sia unitario, per evitare il rischio di “duplicazioni risarcitorie”, questa categoria comprende:
- danno biologico, cioè danno alla salute, costituito da invalidità permanente o temporanea dell’integrità psicofisica oppure, in caso di decesso, da danno terminale, in relazione ai giorni intercorsi tra l’errore medico e il decesso;
- pregiudizio morale, che riguarda il patema d’animo e la sofferenza interiormente patita dal soggetto;
- danno esistenziale, il quale si verifica quando il soggetto ha subito uno sconvolgimento delle abitudini di vita per la forzata rinuncia ad attività ricreative.
Altre tipologie di danno non patrimoniale
Oltre alle precedenti categorie di danno non patrimoniale, esistono altri tipi di pregiudizi utili al calcolo risarcimento danni errore medico:
- danno estetico, conseguente a una lesione dell’aspetto esteriore o dell’integrità morfologica della persona;
- pregiudizio relazionale, se sono stati compromessi i rapporti con le altre persone;
- danno catastrofale, determinato dal fatto che il paziente sia stato in grado di percepire consapevolmente il proprio infausto destino;
- danno da perdita di chance;
- lesione del diritto all’autodeterminazione in caso di violazione del consenso informato;
- danno da perdita anticipata della vita;
- danno da perdita del rapporto parentale, in caso di morte del congiunto.
Infine, sebbene non sia una categoria dogmatica a sé stante, va compreso tra le categorie del pregiudizio risarcibile il danno iatrogeno. Questo indica un pregiudizio determinato da una condotta sanitaria. Di regola il medico interviene in una situazione in cui la salute del paziente è già compromessa, perciò il danno conseguente a colpa sanitaria è un danno iatrogeno differenziale. Ciò vuol dire che è un peggioramento della salute del paziente. Quindi il danno effettivamente imputabile al medico è rappresentato dalla differenza tra la situazione in cui il paziente si trova per effetto della colpa e quella in cui si sarebbe trovato se il medico avesse agito diligentemente.
Come calcolare risarcimento danni da responsabilità medica
Come si calcola un risarcimento malasanità? La liquidazione del danno da responsabilità medica è fatta dal giudice non in maniera discrezionale ma sulla base di specifici criteri fissati dall’articolo 7 della legge Gelli n. 24/2017. La quantificazione del risarcimento danni da responsabilità medica è stabilita dal comma 3 e 4 dell’art.7 della legge 24/2017. Questo articolo riprende il comma 3 dell’art.3 della Legge Balduzzi riguardo il calcolo danno salute da errore medico.
Infatti ribadisce che il danno conseguente a malasanità va risarcito sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. Questo criterio per il calcolo risarcimento malasanità però vale solo per le lesioni di lieve entità.
Invece, per calcolo risarcimento del danno da lesioni di non lieve entità, generalmente vengono adottati i criteri tabellari ordinari per la liquidazione del danno alla salute previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano. Sono queste le tabelle risarcimento danni malasanità.
Risarcimento danni da responsabilità medica di lieve entità
Per il danno biologico temporaneo, la liquidazione è pari a 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta. Invece, in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, il calcolo risarcimento danno biologico è fatto in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
Per quanto riguarda il danno biologico permanente, i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% sono risarciti in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità, secondo determinati coefficienti per il calcolo invalidità permanente. L’importo risultante dal calcolo risarcimento danni da malasanità si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo.
I coefficienti per il danno biologico permanente sono stabiliti dal comma 6 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private:
- 1 come coefficiente moltiplicatore si applica per un punto percentuale di invalidità pari a 1;
- 1,1 come coefficiente moltiplicatore si applica per un punto percentuale di invalidità pari a 2;
- per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2;
- 1,3 come coefficiente moltiplicatore si applica per un punto percentuale di invalidità pari a 4;
- 1,5 come coefficiente moltiplicatore si applica per un punto percentuale di invalidità pari a 5;
- per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7;
- per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9;
- 2,1 come coefficiente moltiplicatore si applica per un punto percentuale di invalidità pari a 8;
- per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Le Tabelle di Milano dopo aggiornamento 2021
L’Osservatorio del Tribunale di Milano ha aggiornato le tabelle risarcimento, che sono anche tabelle risarcimento errori medici, considerando l’indice ISTAT dal gennaio 2018 al gennaio 2021. Le Tabelle di Milano 2021 prevedono cambiamenti lessicali in ordine all’indicazione delle fattispecie di danno. Infatti vengono accolti i rilievi elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione in relazione all’indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale.
In più il quesito medico legale è stato rinnovato e presenta la previsione della quantificazione danno da mancato consenso informato in ambito medico.
Assistenza legale per le vittime di malasanità
L’azione dell’ONA mira alla salvaguardia dei diritti delle vittime e dei loro familiari e a ottenere il giusto calcolo risarcimento danni per errore medico.
Grazie ad un pool di avvocati, diretti dall’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis e essere guidate in tutte le fasi dell’iter legale, anche per il risarcimento per un danno.
Inoltre, tra i temi rilevanti in materia di responsabilità medica per malasanità, non bisogna dimenticare il problema costituito dalla presenza di amianto negli ospedali. Proprio in questi luoghi i pazienti corrono il rischio di essere esposti a questa sostanza cancerogena, come dimostrato anche dall’ultima monografia IARC. Denuncia questa situazione l’episodio di ONA TV “Amianto negli ospedali, ammalarsi dove ci si cura“.