Le vittime del dovere hanno diritto al riconoscimento del c.d. status di vittima del dovere. Questo riconoscimento è dovuto a coloro che contraggono infermità fino alla morte, nell’adempimento di un servizio per la pubblica amministrazione. Questo diritto è riconosciuto anche a coloro che non sono dipendenti della PA.
Ci sono poi i c.d. equiparati alle vittime del dovere, ai fini del riconoscimento delle relative prestazioni chi ha perso l’integrità fisica in casi diversi da quelli, ritenuti ex se pericolosi dal legislatore e contemplati dal comma 563 appena richiamato, ossia in ogni tipo di missione, purché comandata o autorizzata, che si riveli o diventi più pericolosa della norma, per la sussistenza o la sopravvenienza di particolari condizioni di maggior rischio.
Vittime del dovere: la tutela dell’ONA
L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni tutelano tutti coloro che hanno subito infermità, ovvero i superstiti di coloro che sono deceduti in seguito all’espletamento del servizio.
Le vittime del dovere, chi sono
I dipendenti del Ministero Difesa, piuttosto che del Ministero delle Finanze (Guardia di Finanza), del Ministero dell’Interno (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, etc.), degli enti locali (Polizia Municipale, etc.), del Ministero della Difesa (Polizia Penitenziaria), che nell’espletamento del loro servizio subiscono lesioni, infermità, etc., hanno diritto al riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere.
L’art. 1, commi da 562 a 565, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, ottengono la definizione chiara delle vittime del dovere e di coloro che ne sono equiparati.
L’art. 1 comma 563, legge vittime del dovere 266/2005: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento del servizio di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità”.
Gli equiparati alle vittime del dovere
I “soggetti equiparati alle vittime del dovere” sono le vittime di infermità permanentemente invalidanti, o deceduti, in occasione o per missioni di qualunque natura, dentro e fuori dai confini nazionali. Le malattie professionali dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà (art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006), hanno diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Il DPR 7 luglio 2006, n. 243 (Gazzetta ufficiale, 8 agosto, n. 183): “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005 n. 266″, ha permesso di applicare anche alle vittime di malattie professionali, tra le quali quelle asbesto correlate, la disciplina e le tutele riservate alle vittime del dovere e ai loro superstiti (art. 6, L. 466/80).
La disciplina riservata a queste vittime è quella di equiparazione alle vittime del dovere. L’art. 1 del DPR 243/06, si lega all’art. 1 del comma 564, L. 266/2005, e qualifica coloro che sono tutelati da questa disciplina, identificandoli nelle vittime di infermità e morte, compresi i casi di malattie asbesto correlate. In questo caso, le vittime hanno diritto alle “provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 204″.
Art. 1, D.P.R. 246/2006
L’art. 1, del DPR 243/2006 testualmente:
Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a. per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 204;
b. per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinate al dipendente;
c. per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Le vittime amianto in Marina Militare equiparate a vittime del dovere
Con l’art. 20, L. 183/2010, tutti i dipendenti civili e militari del Ministero della Difesa/Marina Militare che hanno contratto infermità per patologie asbesto correlate, perché imbarcati nelle unità navali della Marina Militare Italiana, sono equiparati a vittima del dovere.
Il riconoscimento che si somma al risarcimento del danno, è ancorato all’utilizzo di amianto senza restrizioni, sia nelle unità navali che nelle basi a terra della Marina Militare (approfondisci sul danno amianto Marina Militare).
L’ONA, in più occasioni, ha ribadito il diritto anche dei superstiti al riconoscimento dello status di vittima del dovere e alla liquidazione delle prestazioni previdenziali, e al risarcimento del danno.
Questo principio giuridico è stato riaffermato in ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione, anche in ambiti che vanno oltre quello della Marina Militare e l’equiparazione vittime del dovere si lega alla violazione delle regole cautelari.
Le categorie più a rischio
Sono a rischio tutti coloro che difendono le istituzioni dello Stato da attacchi interni ed esterni, e che sono impiegati in missioni in Italia e all’estero: sono riconosciuti vittime del dovere coloro che subiscono lesioni, o perdono la vita anche in seguito ad altri eventi oltre le malattie professionali vere e proprie, come, per esempio, infortuni, etc.
E’ in corso un vero e proprio fenomeno epidemico di patologie tumorali tra coloro che sono stati e sono in servizio alle dipendenze Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, Ministero delle Economie e delle Finanze, etc.
L’ONA intende tutelare queste vittime dovere.
Tutela legale ONA vittime del dovere ed equiparati
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I soggetti assistiti dall’ONA: Forze Armate e forze dell’ordine
La Legge 466/1980 indica tra i destinatari della tutela i “magistrati ordinari, militari dell’Arma dei Carabinieri; militari di Corpo di finanza; appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; del Corpo degli agenti di custodia; al personale del Corpo forestale dello Stato,– funzionari di pubblica sicurezza; personale del Corpo di polizia femminile; personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena; vigili del Fuoco; appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso”.
La tutela è stata estesa a tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli civili e perfino a coloro che non sono dipendenti pubblici come si evince da S.S.U.U. 22753/2018. Anche coloro che non sono legati da un rapporto di lavoro subordinato con la PA in caso di infermità o di morte, hanno diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, ovvero di “soggetti equiparati”, ai sensi dell’art. 1, comma 564, L. 266/2005 “soggetti equiparati a vittime del dovere”.
A condizione che, naturalmente, la lesione sia la conseguenza dello svolgimento di una delle attività ricomprese nella disciplina normativa di cui all’art. 1, comma 563, L. 266/2005, ovvero alle condizioni di cui all’art. 1, DPR 243/2006.
Le esigenze di tutela dei dipendenti delle Forze Armate e del comparto sicurezza
I dipendenti che prestano servizio nelle Forze Armate, tra cui la Marina Militare, l’Aeronautica Militare, l’Esercito e i Carabinieri, e del comparto sicurezza, tra cui la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, le guardie carcerarie e la Guardia di Finanza, debbono ricevere tutela. La loro è una condizione di assoluto rischio.
Se ci sono cause di servizio, oltre alla liquidazione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, hanno diritto all’integrale risarcimento del danno e alle ulteriori prestazioni previdenziali connesse al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Per esempio sono vittime del dovere Carabinieri.
L’esposizione ad asbesto, altri cancerogeni benzene, ipa, etc., radon, nanoparticelle di uranio impoverito, ovvero con i danni ulteriori del programma vaccinale, in caso di infermità hanno diritto all’ulteriore tutela per equiparazione alle vittime del dovere (equiparati vittime del dovere). La normativa originaria (art. 1, comma 563 e 564, L. 266/2005) è stata integrata dall’art. 1, del DPR 243/2006.
Vittime dell’amianto vittime del dovere: prepensionamento
L’esposizione ad amianto che colpisce i dipendenti pubblici è una condizione che va oltre le normali esposizioni lavorative. L’amianto è stato utilizzato nelle navi, perfino nelle basi a terra e anche come accessori per le armi, comprese quelle individuali. Tutti i dipendenti del Ministero della Difesa (Marina, Esercito, Aeronautica e Carabinieri) e del comparto sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza), esposti ad amianto, hanno diritto comunque ai benefici contributivi ex art. 13, comma 8, L. 257/92 e in caso di infermità ad essere immediatamente collocati in pensione (pensione invalidità vittime amianto).
Amianto/asbesto: tutela nella Marina Militare
Il Ministero della Difesa, in particolare la Marina Militare, hanno fatto uso di amianto, sia serpentini (crisotilo), che anfiboli (in particolare amosite e crocidolite). L’amianto è stato utilizzato per la costruzione di tutte le unità navali della Marina Militare varate fino all’entrata in vigore dell’art. 1 L. 257/92 (aprile ’93).
L’utilizzo di amianto nelle unità navali della Marina Militare Italiana, e nelle basi a terra, Taranto (Marina Militare Taranto), La Maddalena (Marina Militare La Maddalena), La Spezia (Marina Militare La Spezia) e Augusta (Marina Militare Augusta), etc. ha determinato una vera e propria epidemia di malattie amianto.
L’amianto è stato usato senza restrizioni. Sono stati esposti ad amianto anche coloro che hanno svolto il servizio militare di leva nella Marina Militare Italiana fino ai tempi più recenti. Le bonifiche delle unità navali della Marina Militare Italiana sono ancora in corso. Recentemente, con la legge finanziaria del 2020, sono state stanziate altre somme per terminare le bonifiche (art. 1, commi 101 e 102 della L. 160/2019 – interventi di bonifica da amianto delle navi militari).
L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni, fin dal 2008, hanno tutelato le vittime dell’amianto nella Marina Militare Italiana.
Marina I, Marina II e Marina III presso il Tribunale di Padova
La Procura della Repubblica di Padova ha avviato delle indagini che hanno permesso di far accertare la condizione di rischio amianto per il personale civile e militare di coloro che hanno svolto servizio nella Marina Militare Italiana.
Sono stati avviati 3 procedimenti penali:
- primo procedimento penale: Corte di Appello di Venezia, proc. 2453/2019 R.G. Appello;
- secondo procedimento penale: Corte di Appello di Venezia, proc. n. 2905/2019 R.G. Appello;
- terzo procedimento penale: Tribunale di Padova, proc. n. 15082/2013 R.G.N.R. Richiesta di archiviazione. Opposizione delle vittime.
Condanna della Marina Militare al risarcimento del danno dei famigliari
Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 7951/2020, ha accolto le richieste dell’Avv. Ezio Bonanni, e ha condannato la Marina Militare Italiana al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio dai familiari di L.V., deceduto per mesotelioma.
Marina Militare: è epidemia di mesoteliomi
I dati epidemiologici raccolti dall’ONA e dall’Avv. Ezio Bonanni e poi anche dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati, hanno permesso di appurare che è in corso una epidemia di mesoteliomi. Nella relazione finale del 07.02.2018:
“Tanto è vero che la Procura della Repubblica di Padova è giunta ad accertare che solo nell’ambito della Marina Militare 1101 persone sono decedute o si sono ammalate per patologie asbesto-correlate (circa 570 i mesoteliomi). Ed allarmano le prospettive di ordine generale delineate dal Direttore del RENAM Alessandro Marinaccio, audito il 19 ottobre 2017: “il picco dei casi di mesotelioma, sia il numero di casi sia il numero di tassi, è presumibile sia nel periodo tra il 2015 e il 2020”.
Intanto, come si desume da una relazione tecnica di Marinaccio trasmessa in data 29 gennaio 2018 dal Presidente dell’Inail Massimo De Felice, nell’ambito dei corpi militari, “sono stati identificati 830 casi di mesotelioma maligno con esposizione in tale settore”. Ed è sconfortante apprendere da tale relazione che “negli archivi del ReNaM sono presenti informazioni relative a n. 9 casi di mesotelioma maligno con codice di esposizione ‘familiare’ insorti in soggetti esposti per ragioni di convivenza con familiari professionalmente esposti nel settore della ‘Difesa nazionale’”: una esposizione, dunque, che si è insinuata persino nel domicilio dei militari, coinvolgendo i loro congiunti” (Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati, Relazione Finale, pag. 35).
La consultazione della Relazione Finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati del 07.02.2018, è fondamentale per acquisire tutti gli elementi probatori circa il rischio amianto ed altri cancerogeni. L’ONA ha stimato che solo a causa dell’amianto sono deceduti più di 3000 appartenenti alla Marina Militare Italiana, compresi molti famigliari, esposti alla fibra killer perchè lavavano le divise dei loro congiunti.
Le altre malattie asbesto correlate in Marina Militare
Il personale civile e militare dipendente del Ministero della Difesa/Marina Militare in seguito ad esposizione ad amianto in assenza di cautele, ha contratto anche altre patologie asbesto correlate, tra le quali anche il tumore del polmone, della laringe, della faringe, e degli altri organi del tratto gastrointestinale. Si registrano anche molti casi di asbestosi, placche pleuriche ed ispessimenti pleurici (approfondimento sulle malattie asbesto correlate Marina Militare).
Riconoscimento dello status di vittima del dovere Marina Militare
Il personale civile militare della Marina Militare che ha subito infermità per malattie asbesto correlate è, quindi, oggetto di equiparazione a vittima del dovere. Il riconoscimento dello status di vittima del dovere, dà diritto alle prestazioni previdenziali per la vittima e per i superstiti (prestazioni vittima del dovere Marina Militare – approfondimento).
Risarcimento danni Marina Militare
Le vittime hanno diritto anche al risarcimento del danno. Colui che, nello svolgere il servizio, è vittima di danno biologico, ovvero lesione dell’integrità psicofisica, in seguito a malattia professionale asbesto correlata, o per altre condizioni di rischio, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero con determinazione degli importi dovuti tenendo conto della lesione biologica, delle sofferenze fisiche e morali, e del c.d. danno esistenziale.
Liquidazione in favore degli eredi della vittima defunta
In caso di morte dell’avente diritto, gli importi da questi maturati, sono liquidati agli eredi.
Risarcimento danni famigliari vittime del dovere Marina Militare
In caso di infermità contratte da coloro che sono stati in servizio nella Marina Militare Italiana, compresi gli impiegati civili, e, a maggior ragione, nel caso di decesso, i famigliari hanno diritto al risarcimento del danno iure proprio. In altre parole, queste lesioni riconosciute per causa di servizio, e per esposizioni ad agenti morbigeni, provocano dei pregiudizi anche ai famigliari.
Le vittime delle missioni equiparati alle vittime del terrorismo
L’ONA tutela anche quei militari che impiegati in missioni all’estero hanno subito infermità e morte pure per attacchi nemici. Coloro che sono stati impiegati nelle missioni in Afghanistan, Libano, Kosovo, nel Mediterraneo e in Libia, oltre a subire infermità (malattie professionali) che danno diritto allo status di vittima del dovere, se attaccati da forze nemiche, debbono essere equiparati alle vittime del terrorismo.
Nel corso di queste missioni, i nostri militari e il personale civile sono stati più volte attaccati. Gli attacchi a Nassiriya, dal 2003 al 2006 nel corso della guerra d’Iraq (“Operazione Antica Babilonia”), hanno causato più di 50 vittime, tra cui 25 italiani.
Il ricordo di Matteo Vanzan Lagunare ucciso in combattimento
L’ONA ricorda Matteo Vanzan, primo caporal maggiore dei Lagunari, deceduto in combattimento in Iraq, in missione di protezione della sede CPA di Nasiriyya (presso la Base Libeccio).
Nel corso degli scontri del maggio 2004, le milizie sciite di Muqtada al-Sadr, hanno ucciso il nostro militare. L’ONA è impegnata al fianco del padre di Matteo Vanzan, per la tutela della memoria del figlio, troppo presto dimenticato.
I nostri eroi non debbono essere dimenticati!
Uranio impoverito e vittime del dovere
Nell’impiego operativo e nelle missioni, in Italia e all’estero, il personale civile e militare delle Forze Armate (Marina Militare, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, e Carabinieri), ha subito l’esposizione ad uranio, ovvero a nanoparticelle di proiettili ad uranio impoverito e di metalli pesanti, polverizzati dall’uso di questi proiettili.
Tra coloro che sono stati impiegati nelle missioni nei Balcani, piuttosto che in Kosovo, si continuano a verificare decine e decine di casi di cancro e di altre patologie.
Il linfoma di Hodgking, leucemie, e altri tumori del sistema emolinfopoietico, oltre a quelle asbesto correlate, sono la prova della condizione di rischio e della necessità di un ruolo forte dell’ONA per l’assistenza vittime uranio impoverito.
I diritti delle vittime del dovere
Le vittime del dovere e i superstiti, ai sensi dell’art. 6, L. 466/80, hanno diritto ai riconoscimenti di cui all’art. 1, comma 563, L. 266/2005, ovvero l’equiparazione a vittime del dovere, ai sensi dell’art. 1, DPR 243/2006, in combinato disposto con l’art. 1, comma 564, L. 266/2005.
Le prestazioni di vittima del dovere si sommano all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata.
Quanto maturato dalla vittima, in caso di decesso, è liquidato agli eredi legittimi, ovvero a quelli testamentari.
La vittima c.d. primaria ha diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, secondo i principi di cui a S.S.U.U. 26972/2008 ed ex multis.
I familiari delle vittime del dovere, il coniuge e i figli, ovvero gli altri superstiti, a mente dell’art. 6, L. 466/80, hanno diritto anche al risarcimento dei c.d. danni iure proprio. Sono danni non patrimoniali, quelli morali, esistenziali e per perdita parentale. Sono danni patrimoniali i pregiudizi per danno emergente e lucro cessante. Tra questi ultimi vi rientra anche lo stipendio di colui che è deceduto e di cui i famigliari avrebbero potuto beneficiare.
Vittima del dovere benefici previdenziali
Le vittime del dovere o i familiari in caso di decesso, hanno diritto alle prestazioni previdenziali nei termini che seguono:
- Speciale elargizione vittime del dovere, nel massimo di € 200.000, oltre rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità al servizio o di invalidità non inferiore all’80%. Negli altri casi, € 2.000 per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria;
- Assegno vitalizio mensile di € 500,00 (con invalidità minima del 25%);
- Speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili (con invalidità minima del 25%);
- Due annualità di pensione per gli aventi diritto alla reversibilità;
- Esenzione Irpef sulle pensioni.
- Assunzione a chiamata diretta con precedenza assoluta (diritto esteso ai figli e/o al coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell’attività lavorativa);
- Esenzione pagamento ticket sanitario;
- Accesso Borse di studio;
- Assistenza psicologica.
Risarcimento danni della vittima primaria
Colui che nell’adempimento dei doveri tra cui quelli civici, anche se non dipendente pubblico, ha contratto un’infermità o è deceduto, ha diritto all’integrale risarcimento di tutti i pregiudizi.
Danno non patrimoniale
- biologico (lesione dell’integrità psicofisica)
- morale (sofferenza fisica e morale e per lesione della dignità)
- esistenziale (per lesione dei programmi e progetti di vita)
Danno patrimoniale
- emergente (ovvero la perdita economica subita)
- lucro cessante (il minore introito).
Compensatio lucri cum danno
L’Avvocatura dello Stato, nei diversi procedimenti per risarcimento danni (presso il TAR per quanto riguarda il pregiudizio subito dalla vittima diretta, se militare, oppure nel rapporto pubblico non privatizzato; ovvero il Giudice del lavoro negli altri casi, in particolare quelli che riguardano i militari di leva) chiede che si defalchino le somme percepite in seguito al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Si tratta tecnicamente della c.d. compensatio lucri cum damno.
Le tesi dell’Avvocatura dello Stato sono contestate dall’Avv. Ezio Bonanni. Non è giusto sottrarre le prestazioni di assistenza alle somme che spettano a titolo di risarcimento danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, sia per quanto riguarda la vittima primaria che i familiari.
Necessaria la prova del danno
L’ONA ha istituito i servizi medico legali e di tutela psicologica anche per i familiari. La prova medico legale e di psicologia clinica è fondamentale sia per il danno biologico, ivi compreso quello dei familiari, sia per il danno psichico, sia degli elementi del danno morale ed esistenziale.
E’ necessario dare la prova del danno (art. 2697 c.c.), anche sulla base di presunzioni. E’ chiaro che la perdita di un congiunto provoca sofferenza fisica e morale e la radicale modificazione dei programmi e progetti di vita. Tuttavia, è necessario rilevarlo anche con esami psicodiagnostici.
Quantificazione dei danni non patrimoniali
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito i criteri per la quantificazione percentuale delle invalidità con DPR 181/2009. Questi valgono anche per le vittime del dovere.
I criteri prevedono che, in caso di lesione inferiore al 25%, non sono dovuti gli assegni. Invece, con un valore superiore al 25%, sono erogati sia lo speciale assegno vitalizio che l’assegno vitalizio mensile.
Al danno biologico va poi aggiunto anche quello morale. Perciò il pregiudizion biologico deve essere rivalutato dei 2/3 del valore percentuale, nel rispetto di SS.UU. 6215 del 2022. Questo diritto è applicabile anche retroattivamente.
La responsabilità del Ministero della Difesa e degli altri Ministeri
La salute è il diritto fondamentale della persona umana, tutelata dall’art. 32 della Costituzione.
La lesione alla salute ha delle ricadute anche sul piano morale ed esistenziale, sia della vittima primaria che dei suoi famigliari. Il decesso di un congiunto sconvolge l’equilibrio psicologico e la vita dei famigliari, tanto più in un caso nel quale la morte sopraggiunge per il fatto che il congiunto ha svolto il suo dovere. Tanto più grave, quando vi è l’esposizione ad amianto e per di più senza alcuna tutela.
L’art. 2087 c.c. e tutte le altre norme di tutela della salute e dell’incolumità psicofisica, trovano applicazione anche per i militari, ovvero per i dipendenti pubblici. Ciò è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nel processo Marina I, Corte di Cassazione, IV Sez. Pen., n. 3615/2016.
La prova della responsabilità: Commissione di Inchiesta Uranio impoverito ed altri rischi
Nel corso della XVIIa legislatura, la Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati ha svolto indagini ed ha confermato il rischio uranio impoverito ed altri cancerogeni. E’ stato audito anche l’Avv. Ezio Bonanni. Nella relazione finale, vi è un duro atto di accusa della Commissione Parlamentare, nei confronti delle Istituzioni che hanno avuto poca attenzione per la tutela della salute:
Tutti i militari equiparati alle vittime del dovere
Il Consiglio di Stato (01.06.2010, n. 02526/2010) ha stabilito che “ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere (vittime del dovere equiparazione), è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l’infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della attività di servizio a bordo di unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentalmente presente amianto”: ne consegue che tutte le domande sono fondate. A maggior ragione anche per coloro che sono vittime dell’amianto e di altri cancerogeni per lo svolgimento del servizio in altre Forze Armate, ovvero in altri comparti, come la Guardia di Finanza.
Il Tribunale di Grosseto ha riconosciuto la qualità di vittima del dovere ad un Maresciallo della Guardia di Finanza di Mare, vittima di asbestosi. L’azione dell’ONA continua.
Vittime del dovere in favore di tutte le vittime (S.S.U.U. 22753/2018)
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sent. n. 22753/2018, al capitolo 20 ha affermato: “20. Va, invece, ricordato che questa Corte (cfr. SU n. 233000/2016) ha riconosciuto la natura assistenziale dei benefici vittime del dovere consistente in un sostegno che lo Stato offre a chi abbia subito un’infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi”.
Si precisa che le prestazioni di vittima del dovere, ovvero “tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l’amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio”.
Ciò riconosce il sacrificio di tutte le vittime che hanno immolato loro stessi per il bene della collettività. Il loro ricordo non verrà mai meno e vivranno in eterno.
La equiparazione alle vittime del terrorismo
L’Avv. Ezio Bonanni è il pioniere della tutela delle vittime dell’amianto in Italia.
Le vittime del dovere debbono ottenere lo stesso trattamento riservato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se un Carabiniere o un Poliziotto vengono assassinati da un delinquente comune, piuttosto che da un terrorista, non possono essere discriminati per il fatto che la pallottola sia stata esplosa da un delinquente comune!
L’azione di rappresentanza e difesa dell’Avv. Ezio Bonanni e dell’Osservatorio Nazionale Amianto, sono tesi a riaffermare i principi sottesi al programma legislativo di sostanziale equiparazione del trattamento tra coloro che rientrano nelle due categorie.
Le S.S.U.U. con sentenza n. 7761/2017, hanno affermato il seguente principio: “Riguardo vittima del dovere benefici, anche in favore dei soggetti equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cosi., come risulta dal ‘diritto vivente’ rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria” (Corte di Cassazione, SS. UU. Sentenza n. 7761/17 ).
Questa sentenza è stata decisiva ed è stata richiamata anche da S.S.U.U. 22753/2018. L’assegno vitalizio è dovuto alle vittime del dovere nella misura di €500,00, che è lo stesso erogato alle vittime del terrorismo.
La tutela dei superstiti, art. 6, L. 466/80
Le infermità, ovvero le malattie professionali per causa di servizio, nello svolgimento delle funzioni proprie già richiamate, in molte occasioni provocano la morte di questi eroi della patria. Ed allora si pone la tutela dei familiari, ovvero dei superstiti vittime del dovere identificati nell’art. 6, L. 466/80.
Le prestazioni sono erogate al coniuge, ovvero ai figli e così via. Nel caso in cui le prestazioni sono erogate al coniuge, il Ministero ha sempre discriminato i figli non a carico. Se il coniuge è venuto a mancare, anche i figli non a carico ottengono la liquidazione delle prestazioni dello status di vittima del dovere, quali orfani di vittima del dovere con gli stessi importi liquidati alla vittima diretta, con decorrenza dalla data della morte. Tuttavia, un sostanziale successo è stato rappresentato, più recentemente, dall’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.
La tutela dei figli non a carico fiscale
L’ONA rappresenta e tutela anche tutti coloro che sono orfani di vittima del dovere che, al momento della morte della vittima del dovere, non erano nel carico fiscale. Tuttavia i Ministeri, come quello della Difesa, hanno spesso negato i loro diritti nel caso in cui la prestazione sia stata liquidata anche al coniuge vedovo.
Il rigetto trova fondamento nell’art. 6 della L. 466/1980 e in SS.UU. 22753/2018. Ma l’Avvocato Bonanni ha reputato entrambi irrilevanti per affrontare questa problematica, trovando sostegno in diverse Corti di merito. L’art. 6 della L. 466/1980 non è applicabile perché fa riferimento alla sola speciale elargizione. Invece SS.UU. 22753/2018 risulta infondata, se applicata a questo contesto, poiché questa pronuncia fa riferimento solo ai fratelli e sorelle non a carico.
Recentemente riguardo gli orfani vittime del dovere novità ci sono state. Anche la Corte di Cassazione ha affrontato la questione e con l’ordinanza 8628/2024 ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, nell’aspettativa di ricevere maggiore tutele e annullare definitivamente ogni possibile discriminazione.
Riconoscimento benefici familiari anche non a carico fiscale
La Corte di Appello di Genova ha accolto l’appello a firma dell’Avv. Ezio Bonanni e con Sent. n. 575/2019, ha riformato la sentenza del Tribunale di La Spezia ed ha condannato il Ministero della Difesa ad erogare le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere in favore di orfana non a carico fiscale.
Si tratta dell’ennesima sentenza positiva ottenuta dall’Avv. Ezio Bonanni, dopo i significativi successi ottenuti per gli orfani del Capitano Sorgente e per l’orfana Dott.ssa Tiraferri Roffeni Renata.
Già il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, sentenza n. 2334/2017 del 30.08.2017, ha accolto le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni ed ha emesso condanna a carico del Ministero della Difesa in favore della Dott.ssa Roffeni. L’art. 2 L. 407/1998 “l’importo mensile di €500,00, oltre perequazioni ex lege, e lo speciale assegno vitalizio vittime del dovere (vittime del dovere assegno vitalizio), dell’importo di €1.033,00, oltre perequazioni ex lege, a decorrere dal decesso“.
Vi è stato il riconoscimento, poi, confermato dalla Corte di Appello di Salerno, solo che il Ministero ha impugnato in Cassazione questa pronuncia. E’ invece passata in giudicato la Sentenza del Tribunale di Cagliari n. 917/2016.
L’Avvocatura ha impugnato la condanna. La Corte di Appello di Cagliari, Sez. Lavoro 345/17, coerentemente con la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 7761/2017) ha confermato il giudizio di I°. La sentenza è passata in giudicato.
Il precedente di cui a SS.UU. 22753/2018 sembrava aver messo in dubbio i diritti degli orfani non a carico nel caso in cui la prestazione fosse liquidata anche al coniuge. Tuttavia, la decisione della Corte d’Appello di Genova, Sez. lav., Sent. n. 575/2019,ha indotto le Sezioni Unite verso un nuovo approfondimento. La svolta decisiva c’è stata con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.
Avv. Bonanni: intervento Commissione Affari Costituzionali
Oltre le ultime novità vittime del dovere, permane l’impegno dell’ONA per un chiarimento del Legislatore. L’Avv. Ezio Bonanni è stato ascoltato nella Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica ed ha ribadito che questa discriminazione è inammissibile e contrario ai principi della Costituzione Repubblicana, in particolare all’art. 3.
In ogni caso, gli orfani delle vittime del dovere, anche se al momento della morte del congiunto prestavano attività di lavoro, hanno diritto al risarcimento di tutti i danni iure hereditario e iure proprio.
Discriminazione degli orfani non a carico fiscale: le novità
Secondo l’avvocatura dello Stato, gli orfani non a carico fiscale al momento della morte del loro congiunto non potrebbero essere qualificati quali superstiti di vittime del dovere. Si applicherebbe, infatti, l’art. 6, comma 1, n. 1 della L. 466/1980, che è ribadito da Cass. Sez. Lav., 11181 del 2022.
Tuttavia questa condotta costituirebbe una forma di discriminazione nel trattamento tra orfani. Invece è importante tutelare il principio di uguaglianza e di pari dignità salvaguardato dalla Costituzione.
Un altro strumento di tutela per i superstiti è il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, per rendere compatibile la normativa interna rispetto a quella comunitaria.
C’è stato però un significativo cambio di rotta con la più recente giurisprudenza, che ha aperto la strada a nuovi spiragli di tutela e giustizia senza alcuna discriminazione per gli orfani non ha carico. La svolta è stata rappresentata dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso adesso gli atti alle Sezioni Unite.
Vittime del dovere Graduatoria Nazionale
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Azione civile risarcimento danni
La vittima del dovere e i suoi famigliari, hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi.
Per ottenere tali risarcimenti, le vittime del dovere, possono intraprendere diverse azioni:
- costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero, sia esso della Difesa, dell’Interno, o dell’Economica e delle Finanze, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni da reato (lesioni colpose in caso di patologia; omicidio colposo in caso di decesso);
- esercitare l’azione civile presso il TAR, facendo valere la responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di sicurezza;
- esercitare l’azione civile con azione presso il Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del Ministero responsabile, per i profili di responsabilità extracontrattuale e civile da reato.
I militari hanno il doppio binario: TAR per la responsabilità contrattuale e Giudice civile per la responsabilità extracontrattuale (SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 95733 del 05.05.2014 in precedenza SS.UU. 3183/2012).
Vittime del dovere e patologie asbesto correlate
Le vittime del dovere hanno diritto a ottenere i relativi benefici e prestazioni previdenziali in caso di patologia asbesto correlata causata dalla attività di servizio o svolgimento di missioni. Le principali malattie causate dall’amianto, che quindi vanno risarcite, sono:
Mesotelioma:
Tumori:
Imprescrittibilità del riconoscimento di vittima del dovere
Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost.
“L’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio” (Cass., Sez. Lav., 17440/2022).
Consulenza legale gratuita per le vittime del dovere
Tutti coloro che ritengono di aver subito infermità nell’adempimento dei doveri tra i quali quelli di cui all’art. 1, comma 563, L. 266/2005, piuttosto che in tutti gli altri casi (art. 1, comma 564, L. 266/2005 e art. 1 DPR 243/2006) possono rivolgersi all’ONA.