Uranio impoverito: tutela legale vittime del dovere

Tutela legale esposizione uranio impoverito

L’uranio impoverito (UI), utilizzato per le munizioni degli aerei americani anticarro A10, è un sottoprodotto del procedimento di arricchimento dell’uranio. L’intero personale civile e militare, sia delle Forze Armate, che del Dipartimento di Sicurezza, è costantemente esposto alle relative radiazioni e nanoparticelle di metalli pesanti.

In particolare, L’ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, ha evidenziato i gravissimi danni alla salute per la fabbricazione e l’utilizzo di armi, in particolar modo proiettili, composti da tale metallo pesante altamente cancerogeno. Inoltre, l’uranio impoverito, viene utilizzato anche in moltissimi altri contesti e ambiti non strettamente militari, bensì civili ed industriali.

È bene sapere che, per tutti coloro che sono vittime di esposizione ad uranio impoverito, viene garantita la tutela legale ed il riconoscimento dello status di vittima del dovere.  Scopri come difenderti dalle nefaste conseguenze legate alla radioattività e tossicità di questo metallo.

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Pericolosità e danni da esposizione UI

L’uranio impoverito, in qualità di sottoprodotto del procedimento di arricchimento dell’uranio, ha origine dagli scarti derivanti da quest’ultimo processo. Infatti si tratta di un metallo composto quasi prevalentemente dall’avanzo di quello formato dall’isotopo 238, meno radioattivo del 235, utilizzato per lo più nell’industria bellica e civile.

Al pari di qualsiasi altro metallo pesante, l’uranio (impoverito o arricchito) possiede un elevato grado di tossicità. La sua tendenza è ad accumularsi nel nostro organismo, soprattutto nel caso in cui si dovesse polverizzare. Infatti, quando l’uranio viene bruciato, si sprigionano nell’aria innumerevoli nanoparticelle che danneggiano gravemente sia l’uomo, che l’ambiente.

Nonostante l’uranio sia un elemento che si trova in natura, la sua radioattività è causa di molteplici danni alla salute. In particolare, a soffrirne sono organi come i reni, pancreas e apparato digerente. Inoltre, ha effetti citotossici, carcinogeni e teratogeni, senza contare l’incremento di tumori come il Linfoma di Hodgkin e la leucemia.

Uranio impoverito e munizioni militari

Una delle caratteristiche dell’uranio impoverito, è quella di accendersi spontaneamente. Perciò lo rende perfetto per la fabbricazione delle principali munizioni militari.

Nel merito, la munizione perforante incendiaria di uranio impoverito, è formata da due elementi principali. Il primo, è un rivestimento (c.d. sabot) che si stacca in volo per effetto aerodinamico. Il secondo, che è la parte che effettivamente penetra nella corazzatura, è il proiettile c.d. penetratore.

Una volta avvenuto il processo di penetrazione, la maggior parte dell’uranio si polverizza a causa dell’esplosione e incandescenza, determinandone un effetto non soltanto distruttivo, ma altamente velenoso.

Per tali motivi, le munizioni all’uranio impoverito, sono state utilizzate in numerosissimi conflitti dagli aerei anticarro A10 americani. In particolare, guerra del Golfo, Bosnia, Kosovo e Iraq.

Il frequente e costante utilizzo di questo materiale per scopi bellici, ha determinato la rilevante esposizione alla sua tossicità anche del personale civile e militare italiano. Infatti, le Forze Armate e il Compartimento di Sicurezza, possono richiedere il prepensionamento e benefici inerenti allo status di vittima del dovere.

Sindrome dei Balcani e polveri sottili

Quando si parla di “sindrome dei Balcani”, si fa riferimento a tutta una serie di patologie tumorali che hanno colpito i militari inviati in missioni di pace internazionali, soprattutto negli anni ’90 del secolo scorso.

Tale sindrome non è dovuta solo all’esposizione diretta e per inalazione all’UI, bensì, a causa anche della presenza di particelle contenenti ulteriori metalli pesanti. Queste, sono state riscontrate poi nei tessuti delle divise del personale civile e militare, così come in quelli dei cittadini.

Gli effetti disastrosi di tale contaminazione nei Balcani, in particolar modo nella città di Sarajevo, si sono portati avanti per diversi anni. Infatti le nano-particelle e micro/nano polveri di varie composizioni (oltre all’UI), sono state rinvenute nei tessuti dei militari in ritorno dalle missioni nei Balcani.

La pericolosità delle nano-particelle, risiede proprio nel loro essere così estremamente piccole. Infatti, in caso di ingestione e/o inalazione, queste hanno la capacità di accumularsi nel nostro organismo. In particolar modo nei linfonodi, provocando il tipico linfoma dei reduci dai Balcani.

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    Status di vittima del dovere e benefici

    Lo status di vittima del dovere, riconoscibile agli appartenenti alle Forze Armate e al Dipartimento Sicurezza, necessita della dimostrazione causale. In sostanza, il personale esposto a uranio impoverito dovrà dimostrare il nesso di causalità, e quindi, la riconducibilità all’attività di servizio. Poi, dall’ottenimento di tale riconoscimento, sorgono in capo al beneficiario ulteriori garanzie e diritti. Ad esempio:

    • assegno vitalizio;
    • speciale assegno vitalizio;
    • esenzione del pagamento del ticket per prestazioni sanitarie;
    • assistenza psicologica a carico dello Stato;
    • speciale elargizione di €200.000;
    • equiparazione alle vittime del terrorismo;
    • Speciale elargizione;
    • Incremento della retribuzione pensionabile del 7,5%;
    • Aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi;
    • Esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
    • Collocamento obbligatorio con precedenza;
    • Borse di studio esenti da imposizione fiscale.

    Per quanto riguarda la speciale elargizione, recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza 7409/2023, ha chiarito che “il militare (…) non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all’uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia. Siffatto accertamento è necessario ove l’interessato svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell’Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità“.

    Prestazioni previdenziali per vittime di uranio impoverito

    In più, sono previste anche delle prestazioni previdenziali per le vittime di esposizione ad uranio impoverito. Infatti, per i dipendenti pubblici esposti a materiali accertati come cancerogeni (si pensi all’amianto), per un lasso di tempo non inferiore ai 10 anni, hanno diritto a:

    •  prepensionamento;
    • accredito delle maggiorazioni contributive;
    • rivalutazione della prestazione pensionistica.

    Ulteriore beneficio e diritto spettante alle vittime del dovere per esposizione all’uranio impoverito, è il pensionamento immediato ex. L. n. 232/2016.

    Gli eredi delle Vittime del Dovere

    Se il lavoratore dovesse morire a causa di patologie correlate all’uranio impoverito, le somme maturate spetteranno ai parenti più vicini, come segue:

    • speciale elargizione di euro 200.000,00 una tantum divisa tra gli eredi legittimi;
    • assegno vitalizio di euro 500, con l’equiparazione alle vittime del terrorismo per ognuno dei famigliari;
    • speciale assegno vitalizio di euro 1033,00 mensili per ognuno dei famigliari.

    Tuttavia si è sviluppata una controversia per quanto riguarda i diritti spettanti ai figli di vittime del dovere non a carico fiscale al momento del decesso.

    Il Ministero della Difesa e gli altri Ministeri hanno negato a questi i diritti nel caso in cui la prestazione fosse stata erogata anche al coniuge.

    L’appiglio è costituito dall’art. 6 della L. 466/1980. Tuttavia questo articolo fa riferimento alla sola speciale elargizione, come più volte è stato ribadito dall’Avv. Ezio Bonanni. La Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019, nell’accogliere le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni, ha ritenuto non applicabile l’art. 6 della L. 466/1980.

    Tuttavia, la più recente giurisprudenza ha reso giustizia e ha aperto un nuovo possibile spiraglio per ottenere maggiore tutela per i figli non nel carico fiscale alla morte del congiunto. Si tratta dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, che dovranno adesso pronunciarsi sulla questione e fare luce sulla tematica.

    Aggiornamenti sulla tutela degli orfani non a carico: sì all’assegno vitalizio

    La giurisprudenza più recente ha superato l’automatica esclusione di questi soggetti dalle prestazioni, riconoscendo che il criterio del carico fiscale non può comprimere in modo irragionevole la funzione solidaristica delle norme. In particolare, è stato affermato il diritto degli orfani non a carico, anche in presenza del coniuge superstite, all’assegno vitalizio previsto dalla legge, pur restando ancora aperte alcune criticità sul pieno allineamento delle prestazioni rispetto ad altre categorie tutelate.

    Si tratta di un avanzamento significativo, che riduce una storica disparità di trattamento e riafferma il principio secondo cui la protezione previdenziale deve essere collegata al sacrificio subito dalla vittima e dalla sua famiglia, non a criteri meramente formali.

    SS.UU del 30 dicembre 2025

    La sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34713 del 30 dicembre 2025 ha chiarito che agli orfani non a carico spetta comunque l’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998, pari a 500 euro, rivalutabile e con decorrenza dalla data del decesso della vittima, affermando una lettura più coerente con la finalità solidaristica della normativa sulle vittime del dovere.

    Resta tuttavia una criticità rilevante, perché lo speciale assegno vitalizio di cui alla legge n. 206/2004 continua a essere riconosciuto solo secondo l’ordine previsto dall’art. 6 della legge n. 466/1980, con esclusione degli orfani non a carico in presenza del coniuge. Ne deriva una tutela previdenziale ancora parziale e differenziata, che non realizza una piena equiparazione con il regime delle vittime del terrorismo e lascia aperti profili di possibile irragionevolezza costituzionale, oltre a problemi applicativi legati alla persistente resistenza delle amministrazioni nell’adeguarsi tempestivamente al nuovo indirizzo giurisprudenziale.

    Vittime del dovere: intervista all’Avvocato Ezio Bonanni

    Vedi l’intervista rilasciata dall’Avv. Ezio Bonanni al giornalista Luigi Abbate sul riconoscimento dei diritti dei figli delle Vittime del Dovere:

    Nell’intervista Ezio Bonanni spiega come la sentenza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2025 costituisca un avanzamento decisivo. Non risolve però integralmente tutte le criticità del sistema di tutela degli orfani delle vittime del dovere. Le ragioni sono giuridiche, sistematiche e applicative. Eccole riassunte qui di seguito:

    1. La tutela resta parziale sul piano previdenziale

    La SS.UU. 34713/2025 riconosce agli orfani non a carico fiscale, in presenza del coniuge superstite, il diritto all’assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998, pari a 500 euro mensili, con decorrenza dalla data del decesso della vittima.

    Tuttavia, non viene riconosciuto lo speciale assegno vitalizio (circa 1.033 euro mensili), che continua a essere limitato ai casi di assenza del coniuge o di figli fiscalmente a carico. Secondo Bonanni, questa distinzione non trova una giustificazione costituzionalmente adeguata, perché mantiene una disparità di trattamento tra orfani, pur in presenza del medesimo evento lesivo e del medesimo sacrificio imposto allo Stato.

    2. Permane una frammentazione delle prestazioni

    Il sistema continua a presentarsi frammentato e prevede una tutela previdenziale solo parziale per gli orfani non a carico. Si tratta di un’architettura che, seppur migliorata, continua a fondarsi su un criterio formale (il carico fiscale) che nulla ha a che vedere con la perdita del genitore e con la ratio solidaristica delle norme sulle vittime del dovere.

    3. Il nodo dell’equiparazione con le vittime del terrorismo non è sciolto del tutto

    La SS.UU. 34713/2025 si muove nella direzione della tutela equivalente a quella delle vittime del terrorismo, ma non completa l’equiparazione, perché per le vittime del terrorismo la tutela degli orfani non conosce le stesse limitazioni legate al carico fiscale. Di conseguenza, l’uguaglianza sostanziale resta incompiuta.

    4. Restano aperti profili di possibile incostituzionalità

    L’Avvocato Ezio Bonanni afferma che la distinzione residua potrebbe ancora violare:

    • l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza;
    • l’articolo 38, in tema di tutela previdenziale;
    • il principio di solidarietà che ispira l’intero impianto normativo sulle vittime del dovere.

    Per questo motivo, non è escluso che la questione possa tornare davanti alla Corte di Cassazione o alla Corte costituzionale, soprattutto in relazione allo speciale assegno vitalizio.

    5. La giurisprudenza amministrativa e l’azione delle amministrazioni non sono ancora allineate

    L’Avvocato Ezio Bonanni sottolinea come la svolta giurisprudenziale non si sia ancora tradotta in una prassi amministrativa uniforme, mantenendo aperto il contenzioso. Infatti molte amministrazioni continuano a negare le prestazioni, costringendo gli orfani a nuovi ricorsi giudiziari.

    L’impegno dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere prosegue, con l’obiettivo di ottenere una tutela piena, coerente con i principi costituzionali e con il valore del sacrificio compiuto dalle vittime del dovere e dalle loro famiglie.

    La decisione della Corte d’Appello di Palermo e il superamento del requisito del carico fiscale

    La Corte d’Appello di Palermo ha pronunciato una sentenza destinata ad avere effetti sistemici nella tutela degli orfani delle vittime del dovere, accogliendo l’appello di Fabio Barone e riformando la precedente decisione del Tribunale di Trapani. I giudici hanno stabilito che il requisito del carico fiscale non può costituire motivo ostativo al riconoscimento delle provvidenze previste dalla legge speciale, chiarendo che lo status di orfano di vittima del dovere è di per sé sufficiente a fondare il diritto alle prestazioni. In applicazione di questo principio, la Corte ha riconosciuto a Barone l’assegno vitalizio mensile di 500 euro con decorrenza dal novembre 2019, gli ulteriori benefici economici e previdenziali spettanti e ha imposto al Ministero dell’Interno l’aggiornamento della graduatoria nazionale, segnando un netto superamento di una prassi amministrativa ritenuta per anni discriminatoria.

    Come evidenziato dall’Osservatorio Nazionale Amianto, la pronuncia palermitana rappresenta una concreta applicazione di quel principio di diritto e rafforza la tutela di centinaia di posizioni analoghe ancora pendenti.

    L’avvocato Ezio Bonanni, legale di Barone, ha definito la sentenza «una vittoria di giustizia e di civiltà», auspicando che i ministeri competenti si adeguino rapidamente al nuovo indirizzo giurisprudenziale, ponendo fine a una discriminazione che ha inciso per anni sui diritti degli orfani dei servitori dello Stato.

    Assistenza legale vittime dovere UI

    La tutela della salute è tra i principali obiettivi dell’ONA, Osservatorio Nazionale Amianto. La prevenzione è il passo più importante per tutelare tutti i cittadini, garantendo loro una vita dignitosa e rispettosa del proprio organismo.

    Tutte le vittime di esposizione a metalli pesanti, tossici e altamente cancerogeni, possono rivolgersi all’Avv. Ezio Bonanni per ricevere la consulenza sia medica che legale e scoprire tutti i benefici riconosciuti dalla legge.