Indennità di accompagnamento e tutela legale

L’indennità di accompagnamento assegno di accompagnamento è la prestazione economica che l’INPS eroga per coloro che sono impossibilitati a deambulare o a compiere gli atti elementari nella vita.

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Questa prestazione (indennità di accompagnamento) presuppone che ci sia una totale inabilità pari al 100%, e al tempo stesso quell’ulteriore presupposto della impossibilità a compiere gli atti ordinari della vita. Questa indennità è erogata a prescindere dal reddito personale annuo e dall’età del soggetto.

 

Indennità di accompagnamento: come ottenerla

L’indennità di accompagnamento è erogata dall’INPS, sulla base della Legge n.18 del 11.2.1980.  Generalmente l’assegno di accompagnamento è una prestazione erogata anche a coloro che sono sottoposti a chemioterapia e cure oncologiche anche per brevi periodi (Cass. sez. lav. 2691/2009 e 1585/2010). In più è dovuta ai c.d. malati terminali: Cass. sent. n. 7179 del 10.05.2003, n. 10212 del 27.05.2004, n. 1268 del 21.01.2005.

Come presentare domanda all’INPS

Per poter agire con la domanda amministrativa e fare richiesta indennità accompagnamento, è necessario recarsi dal medico curante e chiedere il rilascio del certificato medico (vedi Accertamento sanitario).

Ottenuto il certificato, va allegato il codice identificativo. All’INPS domanda accompagnamento deve essere depositata telematicamente:

  • dal sito www.inps.it, con il codice PIN dell’Istituto. Si deve seguire il seguente percorso: Servizi on line>Servizi per il cittadino>Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. In caso di minore, il PIN da utilizzare è quello del minore stesso. Non deve essere utilizzato il codice PIN del genitore o del tutore del minore;
  • Con gli enti di patronato, con cui l’ONA è convenzionata o con le associazioni di categoria come ANMIC, ENS, UIC, ANFASS.

Dal 4 luglio 2009, ad eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, è fatto divieto di presentare una nuova domanda amministrativa quando è ancora in corso l’ITER di quella precedentemente presentata, oppure è pendente il ricorso giudiziario. In quest’ultimo caso occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

Pagamento dei ratei di accompagno

Le prestazioni dell’indennità di accompagnamento decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo dovuto in 12 mensilità è pari a 520,29 euro mensili.

Indennità di accompagnamento per le vittime amianto

Le vittime amianto, in quanto affette da gravi infermità, in molti casi sono totalmente inabili (invalidità al 100%). In caso di riconoscimento della rendità INAIL, ovvero di malattia professionale, oltre alla prestazione / indennizzo INAIL, si ha diritto ad ulteriori prestazioni. Nel caso di incapacità a compiere gli atti ordinari della vita, anche nel caso in cui siamo di fronte ad una malattia professionale, intanto può essere richiesta indennità di accompagnamento.

Non vi è divieto di cumulo tra rendita INAIL e l’assegno di accompagnamento. Quindi coloro che sono affetti dalle malattie asbesto correlate tra le quali:

a maggior ragione in caso di somministrazione di farmaci chemioterapici, sussiste il diritto all’indennità di accompagnamento.

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Vittime dell’amianto per esposizione ambientale

Nel caso di vittime amianto per esposizione ambientale, sussiste il diritto all’assegno mensile che è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

In questo caso non è dovuta l’indennità accompagnatoria perché non si raggiunge il 100% di invalidità.

Nel caso in cui invece le fibre di amianto, per esposizione ambientale abbiano provocato un danno del 100%, è possibile procedere con la domanda per ottenere la pensione di inabilità. In questo caso si può richiedere accompagnamento dell’indennità di accompagnamento, che si va a sommare a tale prestazione.

Assistenza ONA per assegno di accompagnamento

L’assegno di accompagnamento è una prestazione dovuta per il solo titolo della minorazione, ed è come detto indipendente dal reddito della vittima ovvero del suo nucleo familiare. È una prestazione erogata a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Assegno di accompagnamento: assistenza ONA

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Indennità di accompagnamento

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    L’indennità di accompagnamento è tassata?

    L’indennità di accompagnamento nell’intero importo assegno di accompagnamento non costituisce reddito ed è esente da imposte.

    Requisiti

    Per poter ottenere la pensione di accompagnamento, al richiedente devono essere corrisposti alcuni requisiti. Per esempio non deve essere in grado di deambulare o svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età.

    Il Ministero della Sanità ha precisato che l’incapacità di deambulazione è da intendersi come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione: è da intendersi non deambulante la vittima invalidità civile che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione (amelia, dismelia, paralisi, ecc) o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche.

    Incompatibilità

    La pensione accompagnamento, da richiedere con domanda di accompagnamento, è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

    Questa indennità però è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale ed è cumulabile con la pensione di inabilità, con le indennità e le pensioni accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

    Rivalutazione indennità accompagnamento

    L’indennità di accompagnamento è conferita con la Legge 18 del 1980 e la rivalutazione annuale è disciplinata dall’art. 54, comma 12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, con calcolo sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

    Impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita

    Il Ministero della Sanità ha affermato che per atti quotidiani della vita sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza.

    • è indipendente dall’età;
    • dall’essere o meno cittadino italiano, ovvero residente in Italia o straniero con permesso di soggiorno superiore all’anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998);
    • Non essere ricoverato in istituto con pagamento a carico dello stato (o di ente pubblico), a meno che non sia lungo degente,
    • è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche in quanto non soggetta a limiti di reddito.

    L’ultima giurisprudenza sulla indennità di accompagnamento

    La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 18 giugno-15 novembre 2019, n. 29786, riafferma il principio della tutela di cui all’art. 38 Cost., e reagisce ad alcuni arresti giurisprudenziali. Infatti, in tema di indennità di accompagnamento ex art. 1, Legge n. 18/1980, e dell’autosufficienza o meno, ai fini del suo riconoscimento, dell’istanza amministrativa formulata attraverso appositi modelli  stabiliti per la sola domanda di invalidità civile di cui alla Legge n. 118/1971.

    Non è necessaria, quindi, una nuova domanda, specifica per l’indennità di accompagnamento. Quindi la prassi affermata da  Cass. civ. n. 14764/2018, è ora smentita dalla nuova giurisprudenza. Infatti, l’INPS aveva fatto propria la prassi di eccepire l’improcedibilità della domanda di accompagnamento nel caso in cui non ci fosse stata una domanda specifica.

    Questo problema si pone in tutti quei casi in cui il medico curante non abbia “spuntato” nel certificato di corredo della domanda diretta alla richiesta di accertamento dell’indennità di accompagnamento l’apposita casella riportata dal certificato.

    La Cassazione afferma, quindi, il principio che, è dovuto anche nei casi in cui il medico non abbia provveduto alla specifica segnalazione nella casella delle condizioni di non autosufficienza, ovvero di non deambulazione.