La circolare dell’INAIL del 3 gennaio 2023 predispone delle misure di risarcimento per i familiari dei sanitari vittime del Covid 19. Il testo prevede speciali elargizioni a favore degli eredi degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
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Speciale elargizione per i familiari dei sanitari
La circolare INAIL riporta le procedure e le modalità di erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da Covid 19.
Prende atto in particolare del “Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della salute 22 settembre 2022″.
La speciale elargizione spetta ai familiari delle vittime. Innanzitutto sono beneficiari del diritto il coniuge o la persona unita civilmente e i figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili o adottivi. In mancanza dei superstiti il diritto passa ai genitori naturali o adottivi.
Speciale elargizione per i familiari dei sanitari: requisiti
Questa misura assistenziale destinata ai familiari dei sanitari vittime del Covid 19 prevede un fondo di 15 milioni di euro. È destinato ai familiari dei sanitari deceduti dopo aver contratto il contagio in occasione della propria attività lavorativa, prestata durante il periodo emergenziale che va dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022. Il decesso deve essere avvenuto non più tardi del 28 dicembre 2022.
L’elargizione verrà suddivisa in quote uguali tra tutti gli aventi diritto. Inoltre non è considerata reddito, perciò non è tassabile. In più, se il beneficiario è familiare di più vittime, è cumulabile ed elargita indipendentemente dal reddito del superstite.
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Come è possibile fare domanda per la speciale elargizione?
L’avente diritto deve aver presentato domanda entro il 4 marzo 2023, direttamente sul sito dell’INAIL nella “Speciali elargizioni familiari vittime COVID-19”.
All’istanza va allegata, oltre alla delega se necessaria, tutta la documentazione che provi l’avvenuta infezione durante il servizio:
- documentazione medica che dimostri che il decesso sia stato provocato come causa o come concausa dall’infezione da Covid 19;
- documentazione che provi il titolo professionale;
- contratto di lavoro che dimostri di aver svolto l’attività connessa alla situazione emergenziale nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.
Una volta inviata la domanda, l’INAIL valuta l’istanza e invia l’elenco di quelle approvate e non approvate al Dipofam (Dipartimento per le politiche della famiglia), il quale provvede all’approvazione definitiva dell’elenco degli aventi diritto al beneficio. In rapporto alle risorse disponibili, stabilisce poi l’importo suddividendolo tra i beneficiari.
L’INAIL quindi provvede a erogare la speciale elargizione entro 60 giorni. Tuttavia, nel caso di tardato trasferimento delle risorse, il termine viene sospeso.
Assistenza per i sanitari e le vittime di malasanità
L’azione dell’ONA mira alla salvaguardia di diritti delle vittime, tra cui quelle di errori medici ma anche dei sanitari che purtroppo sono stati vittima della pandemia da Covid 19.
Ma questo non è il solo pericolo corso dal personale socio-sanitario. Non bisogna dimenticare, infatti, il problema costituito dalla presenza di amianto negli ospedali. Denuncia questa situazione l’episodio di ONA TV “Amianto negli ospedali, ammalarsi dove ci si cura“.
Occorre tutelare le vittime anche in campo legale. Grazie ad un pool di avvocati, diretti dall’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, i cittadini possono usufruire del servizio di consulenza legale gratuita. In questo modo sono guidati in tutte le fasi dell’iter legale al fine di ottenere i benefici a cui hanno diritto.