Le vittime di malasanità e i loro eredi hanno diritto al risarcimento danni da colpa medica, che comprende anche il danno tanatologico.
Il totale ristoro dei pregiudizi subiti prevede sia il risarcimento dei danni patrimoniali sia di quelli non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale). In caso di decesso, sussiste anche il diritto al danno catastrofale e a quello tanatologico.
Il danno tanatologico può essere definito come il danno conseguente alla sofferenza patita dal defunto prima di morire, a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi. Questo pregiudizio può essere definito anche danno da perdita della vita. Inoltre questa tipologia di danno sussiste in caso di decesso avvenuto senza apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte. In questo modo si può presumere che la morte sia esclusivamente effetto della lesione subita.
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, grazie all’istituzione del reparto di responsabilità medica, fornisce assistenza a tutte le vittime di errore medico. Grazie al presidente, l’Avvocato Bonanni, si tutelano i loro diritti e quelli dei familiari, guidandoli nell’ottenimento dei benefici assistenziali, previdenziali e del ristoro dei danni.
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Che cosa vuol dire danno tanatologico?
Il danno tanatologico consiste nella perdita del bene vita, autonomo e diverso dal bene salute. Questo fa quindi riferimento a un valore dell’esistenza del danneggiato, immateriale o non direttamente monetizzabile. Per questo è compreso nella categoria del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.).
Infatti il diritto alla vita è espressamente riconosciuto da diversi atti internazionali, come la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), la CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950) e i Patti internazionali sui diritti civili e politici (1966). Inoltre, in Italia, il bene vita trova un’implicita legittimazione negli artt. 2 e 32 della Costituzione.
Il risarcimento del danno tanatologico iure hereditatis
Il danno da perdita della vita è un pregiudizio non patrimoniale non ancora universalmente accettato nel suo principio costitutivo e nei suoi effetti civili, soprattutto ai fini del risarcimento. Il tema particolarmente dibattuto è se il diritto a esso possa essere trasmissibile agli eredi. Infatti, a seguito della morte di una persona causata dalla condotta illecita altrui, le persone vicine alla vittima hanno diritto, provandone l’esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psico-fisica, patita a causa dell’evento luttuoso che li ha colpiti.
L’orientamento maggioritario non condivide l’esistenza del danno tanatologico. Il motivo è che mancherebbe un titolare del diritto al risarcimento del danno da morte, dato che il soggetto leso è deceduto e il diritto al ristoro non sarebbe trasmissibile agli eredi. Infatti il danno derivante dalla perdita in sé del bene della vita è fruibile solo dal titolare, la vittima primaria. Esso è perciò insuscettibile di essere liquidato per equivalente. Pertanto, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo breve tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico.
A tal proposito la Cassazione civile, sez. un. 22 luglio 2015 n. 15350, ha stabilito che “nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Se, infatti, è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone necessariamente l’esistenza di un soggetto di diritto“.
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Come calcolare il danno tanatologico
Per la quantificazione del risarcimento del danno tanatologico è possibile far riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano. Oltre al danno tanatologico tabelle sono inerenti al risarcimento del danno non patrimoniale nel suo complesso.
Gli importi devono poi essere integrati con un’opportuna personalizzazione dell’ammontare del danno, considerando il caso concreto. Si deve quindi tener conto delle effettive sofferenze patite dalla vittima del danno, compresa la dimensione temporale e la gravità dell’illecito da cui deriva la morte.
Il risarcimento è calcolato in base a determinati parametri:
- rapporto di parentela con la vittima (più prossimo è il superstite e maggiore sarà il danno);
- età della vittima al momento del decesso (più giovane è la vittima e più alto sarà il risarcimento calcolato);
- rapporto di convivenza (il danno sarà tanto maggiore quanto più costante è stata la frequentazione);
- età del congiunto superstite (minore è l’età e maggiore sarà il danno);
- composizione del nucleo familiare (più sono i congiunti dello stesso grado di parentela superstiti, tanto minore verrà considerato il danno patito).
Infine, per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la richiesta va inviata entro il termine massimo di 14 anni. Questo diventa 36 anni in caso di omicidio stradale plurimo aggravato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
Tutela legale per le vittime di malasanità
L’azione dell’ONA mira alla salvaguardia dei diritti di tutte le vittime, comprese quelle di errori medici, e dei loro familiari. Grazie al team di avvocati, diretti dall’Avv. Ezio Bonanni, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis. In questo modo sono guidati in tutte le fasi dell’iter legale al fine di ottenere i benefici previdenziali e il risarcimento danni.
La tutela risarcitoria è una materia complessa, non solo nel caso di vittime di malasanità, ma anche per quanto riguarda quelle esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto. Di questo argomento tratta la pubblicazione dell’Avvocato Bonanni “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“. Inoltre la pericolosità di inalare o ingerire fibre di asbesto per la salute è confermata anche dall’ultima monografia IARC.