La vittima di malasanità ed errori medici ha diritto al risarcimento danni da colpa medica, comprendente dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno patrimoniale è il pregiudizio economico che colpisce la sfera del danneggiato.
Il danno patrimoniale, pur essendo unitario, è formato da due componenti:
- danno emergente, cioè la perdita patrimoniale subita dalla vittima;
- lucro cessante, il quale è il mancato guadagno che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell’evento dannoso.
In altre parole la definizione danno patrimoniale comprende sia le perdite subite sia i mancati guadagni avuti a causa dell’illecito (lucro cessante e danno emergente). A questi si aggiungono i pregiudizi non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale). L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto ha costituito il particolare reparto di responsabilità medica, con il quale è possibile ottenere la tutela di tutti diritti delle vittime di malasanità, come l’integrale ristoro dei danni.
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Danni patrimoniali: il danno emergente
Il danno emergente è considerato il danno patrimoniale diretto. La definizione danno emergente si riferisce alla perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore. È un danno attuale e immediato che si realizza con la diminuzione patrimoniale provocata dall’illecito.
Per essere considerato un pregiudizio appartenete alla categoria del danno emergente, la perdita di utilità deve essere già presente nel patrimonio del danneggiato. Sono quindi il disvalore economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, le spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione, la temporanea impossibilità di godere del bene, i danni provocati alla persona o ai beni del creditore.
In caso di risarcimento da colpa medica, sono risarcibili come danno emergente le spese mediche sostenute o quelle che si dovranno sostenere per cure, protesi e controlli, e tutti gli esborsi resi necessari per via delle lesioni alla persona.
Inoltre il danno emergente è qualsiasi danno che si subisca anche a prescindere da un rapporto contrattuale (danno extracontrattuale).
Danni patrimoniali: il lucro cessante
Il lucro cessante è considerato un danno patrimoniale indiretto e indica il mancato guadagno patrimoniale provocato dall’inadempimento o dall’illecito. Si ha quindi diritto anche al risarcimento mancato guadagno. La differenza tra danno emergente e lucro cessante è che quest’ultimo attiene a una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta.
Il danno patrimoniale lucro cessante consiste in:
- mancata utilizzazione del bene;
- perdita o diminuzione della capacità di lavoro specifica;
- perdita di prestazioni assistenziali o alimentari.
Rientrano in questa categoria di pregiudizio i redditi persi dal verificarsi dell’evento dannoso e i redditi che saranno perduti in futuro. Perciò comprende anche il danno da incapacità lavorativa. Rappresenta una delle voci più ricorrenti tra i danni alla persona di natura patrimoniale e consiste nella diminuita capacità di lavoro, di carriera o di accesso al lavoro, e, quindi, anche di guadagno, come conseguenza diretta della lesione subita.
Tuttavia non si tratta di una generica incapacità di lavorare, ma di una incapacità specifica e concreta di produrre reddito. Si prova danno patrimoniale dimostrando che i postumi subiti hanno influenzato effettivamente l’attività lavorativa, a prescindere dalla gravità delle lesioni. Infatti esistono casi in cui lesioni lievi possono impedire del tutto la capacità lavorativa. Per esempio una modesta riduzione della vista ha ripercussioni importanti nell’attività lavorativa di un pilota di aerei.
Bisogna dimostrare che si è perso in tutto o in parte il reddito, oppure che, pur avendo conservato il proprio reddito, questo subirà una contrazione dovuta all’incapacità fisica. Questo vale anche in caso di decesso di un familiare. Il lucro cessante può consistere nei bonifici periodici di somme che venivano stabilmente predisposti in favore del congiunto superstite.
Come ottenere il risarcimento del lucro cessante?
Per ottenere il risarcimento del lucro cessante, il danneggiato deve dimostrare gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità rispetto all’inadempimento e all’illecito (nesso causale).
È onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro. Deve allegare i fatti impeditivi alla produzione del danno e provare:
- il danno subito, anche tramite presunzioni semplici, da cui si evinca la riduzione della capacità lavorativa specifica (an debeatur);
- l’effettiva diminuzione dei suoi guadagni in seguito al sinistro (quantum debeatur).
Il risarcimento di questo tipo di danno è però riconosciuto solo nel caso in cui c’è la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova “rigorosa”. Ciò è espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.23304, 8 novembre 2007: “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità“.
Perciò la categoria del lucro cessante non comprende danni meramente ipotetici.
“Un danno da perdita di chance è alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito. Se c’è l’uno non può esserci l’altro, e viceversa. Delle due, infatti l’una: o la vittima dimostra di avere perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora le spetterà il risarcimento del lucro cessante; ovvero la vittima non dà quella prova, ed allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance” (Cass. n. 20630/2016).
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Calcolo risarcimento danni patrimoniali
Il settore della responsabilità medica, dopo la Legge Balduzzi, ha subito un ulteriore riforma con l’entrata in vigore nel 2017 della legge Gelli-Bianco. Questa normativa ha introdotto importanti disposizioni sia in materia di responsabilità penale medica sia di responsabilità civile medica.
In più, l’art. 7 stabilisce che il soggetto leso o, in caso di decesso, gli eredi possono proporre domanda giudiziale volta ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di:
- struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata;
- esercente professione sanitaria;
- impresa di assicurazione della struttura.
Nello specifico, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno patrimoniale, è fondamentale verificare il nesso causale tra evento dannoso ed evento di danno. Infatti, per la quantificazione del danno patrimoniale, le perdite subite o lucro cessante mancato guadagno devono rappresentare una “conseguenza immediata e diretta” del fatto.
Il lucro cessante deve essere quantificato dal danneggiato. Qualora non sia possibile provare il danno nel suo preciso ammontare, come spesso accade per il lucro cessante, il giudice lo liquiderà in via equitativa, con ragionevolmente fondata attendibilità.
Per evitare la prescrizione, la vittima può fare domanda di risarcimento danno patrimoniale entro:
- 10 anni dall’accaduto, se il danno è causato dalla cattiva o mancata esecuzione di un contratto;
- 2 anni in caso di danni che derivano da un sinistro stradale, salvo che vi siano delle lesioni personali (in questo caso il termine è uguale a quello di prescrizione del reato);
- 5 anni negli altri casi.
Quantificazione dei danni patrimoniali in caso di decesso
La morte di un congiunto può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro per legge, gli alimenti o l’obbligo di mantenimento dei figli, o per costume sociale.
Riguardo quantificazione danno patrimoniale, la Corte di Cassazione Ord. 6619/2018 stabilisce che “la liquidazione danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta:
- per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all’età del più giovane tra i due;
- per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno.
Nell’uno e nell’altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell’importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito“.
Assistenza legale per danni da malasanità
L’azione dell’ONA mira alla salvaguardia dei diritti delle vittime di errori medici e dei loro familiari. Tra i temi rilevanti in materia di responsabilità medica, non bisogna dimenticare il problema costituito dalla presenza di amianto negli ospedali.
Proprio in questi luoghi di cura, infatti, i pazienti corrono il rischio di essere esposti a questa sostanza cancerogena, come dimostrato anche dall’ultima monografia IARC. Denuncia questa situazione l’episodio di ONA TV “Amianto negli ospedali, ammalarsi dove ci si cura“.
Per questo è importante la bonifica dei siti contaminati. Inoltre occorre tutelare le vittime anche in campo legale. Grazie ad un pool di avvocati, diretti dall’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis. In questo modo sono guidati in tutte le fasi dell’iter legale al fine di ottenere i benefici a cui hanno diritto.