L’ONA assiste le vittime di asbestosi, mesotelioma o tumore del polmone per ottenere pensione amianto.
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Prepensionamento amianto
I lavoratori malati di asbestosi, cancro polmonare o mesotelioma hanno diritto all’immediato pensionamento. Il prepensionamento INPS amianto non è cumulabile con la rendita Inail. I criteri per il riconoscimento del prepensionamento amianto sono stati disciplinati dal decreto 31 maggio 2017.
I soggetti destinatari di pensioni amianto, individuati dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016, sono i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (e forme esclusive e sostitutive) affetti da una di queste patologie professionali causate dall’esposizione ad asbesto: mesotelioma (pleurico, pericardico, peritoneale o della tunica vaginale del testicolo), carcinoma polmonare o asbestosi.
La pensione di inabilità (art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), spetta ai lavoratori in possesso del requisito contributivo e del riconoscimento amianto, da parte dell’INAIL o di altre amministrazioni competenti, delle patologie di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, anche nel caso in cui l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività di lavoro.
I requisiti per la pensione amianto
I lavoratori, per essere collocati in prepensionamento amianto, debbono soddisfare le seguenti condizioni:
- Riconoscimento INAIL e/o causa di servizio per asbestosi, tumore dei polmoni e mesotelioma;
- Anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 negli ultimi 5;
Questi lavoratori possono chiedere di essere collocati in pensione immediata ovvero con effetto immediato.
La legge prepensionamento amianto
L’articolo 1, comma 250, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha accolto le richieste dell’Osservatorio Nazionale Amianto e dell’Avv. Ezio Bonanni. Ha sancito il diritto all’immediato pensionamento per quei lavoratori sprovvisti dei requisiti per il pensionamento al momento dell’insorgenza e del riconoscimento dell’asbestosi, tumore dei polmoni o del mesotelioma quali malattie di origine professionale.
Infatti, queste patologie, come tutte le altre che sono causate dall’amianto, se riconosciute, danno diritto alle vittime di amianto di accedere alle maggiorazioni amianto (art. 13 comma 7 Legge 257/1992), con il coefficiente 1,5. In altre parole, ogni anno di esposizione vale un anno e mezzo per amianto prepensionamento, ovvero ai fini della rivalutazione della prestazione pensionistica in godimento.
Per approfondire pensione amianto:
- Benefici amianto per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate riconosciute (art. 13 comma 7 Legge 257/1992)
In alcuni casi, però, se il lavoratore vittima è molto giovane oppure non arriva all’anzianità contributiva, dovrebbe continuare a lavorare fino alla maturazione del diritto a pensione immediata vittima di amianto. In questo modo, invece, può chiedere di essere immediatamente collocato in pensione.
La procedura di pensionamento immediato (pensione invalidità amianto, art. 1 comma 250 L. 232/2016) per le vittime di amianto può essere adottata solo se con l’accredito dei benefici amianto ex art. 13 comma 7 L. 257/92 (coefficiente 1,5) non si matura il diritto a pensione immediata vittima di amianto.
Il decreto del 18.07.2017 ha regolato l’accesso al pensionamento amianto per le vittime che hanno ottenuto il riconoscimento di asbestosi, mesotelioma o tumore dei polmoni. Dunque possono accedere ad amianto pensione immediata di inabilità, dopo aver ottenuto dall’INAIL (ovvero dall’ente detentore della posizione assicurativa) il riconoscimento dell’origine professionale di una di queste tre patologie, senza limite di grado invalidante.
Benefici amianto art. 13 comma 7 Legge 257/1992
Per i lavoratori esposti ad amianto che, con la maggiorazione con il coefficiente 1,5 per il periodo riconosciuto di esposizione, maturano il diritto a pensione immediata, non è necessario né conveniente attivare la procedura con l’art. 1 comma 250 Legge 232/2016.
Per i lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento di altre patologie asbesto correlate che non siano asbestosi, tumore del polmone o mesotelioma, l’unica immediata procedura attivabile è quella del riconoscimento di amianto benefici pensionistici ex art. 13 comma 7 L. 257/1992.
Il pensionamento immediato in base all’art. 1 comma 250 L. 232/2016 può essere attivato solo con le vittime che hanno ottenuto il riconoscimento di una delle 3 patologie (asbestosi, mesotelioma, tumore dei polmoni) rispetto al numero più ampio.
Istruzioni per INPS prepensionamento
Le istruzioni dell’Osservatorio Nazionale Amianto per il deposito delle domande di prepensionamento vittima / vittime dell’amianto:
- Entrare nel sito INPS (clicca qui per accedere)
- Digitare su “Cerca” (in alto a destra) le parole “pensione di inabilità”;
- Si aprirà una schermata con alcune voci riportate all’interno di diverse finestre e cliccare anche qui su “Pensione di inabilità”:
- A questo punto si aprirà una pagina dove vi verrà chiesto di accedere al servizio ed inserire i vostri dati, Codice Fiscale e PIN, quest’ultimo rilasciato dall’INPS oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Il termine per la richiesta di riconoscimento della pensione d’inabilità è il 31 marzo 2022. Qualora non si rispettasse questo termine, la domanda verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile. Si precisa che la pensione d’inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL.
Pensione amianto: l’Avv. Ezio Bonanni tutela le vittime
L’Avv. Ezio Bonanni è il presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto: una vita dedicata alla difesa delle vittime dell’amianto in Italia. Sostiene le vittime esposte ad amianto e fornisce tutte le pensioni amianto news.
Danni amianto: tutela e risarcimento
L’INPS ha ritardato l’applicazione della nuova legge sul prepensionamento per le vittime amianto, fortemente voluta dall’Avv. Ezio Bonanni, che è riuscito a trovare una convergenza istituzionale tra tutte le forze politiche dell’arco parlamentare che, all’unanimità, hanno approvato l’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016.
Ingiustificati ritardi hanno cagionato dei danni ai cittadini vittime amianto. Quindi possono rivolgersi all’associazione per la tutela dei loro diritti, ivi compresi quelli all’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dovuti alla malattia professionale e, nei casi più drammatici, al decesso.
Pensione amianto di inabilità: approfondimenti
Tutte le vittime amianto, se il loro grado di inabilità è tale da menomare fortemente la loro salute tanto da integrare i requisiti della pensione immediata di inabilità, vengono salvaguardate da amianto normativa pensione. Inoltre possono comunque andare in pensione subito con le norme poste a presidio dei diritti di tutti i lavoratori (Legge 222/1994).