Invalidità civile: cos’è?

L’invalidità civile è il riconoscimento alla persona, della difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana. Si considera invalido civile colui che per esempio è impossibilitato a svolgere attività a causa di menomazione o deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito etc…  Difatti può accedere all’invalidità civile per tumore chi ha una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo (Legge n. 118 del 30 marzo 1971).

Invalidità civile

Così per gli invalidi civili affetti da patologie che compromettono la normale capacità lavorativa è prevista una serie di provvidenze. Ovvero dei ratei mensili e altre forme di assistenza. Benefici destinati soprattutto a chi è in età da lavoro, o da infermità che li rendono incapaci di svolgere le attività tipiche della loro età (per chi ha meno di 18 o più di 65 anni e 7 mesi di età).

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Assistenza gratuita per invalidità civile

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Assistenza gratuita invalidità civile

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    Assistenza invalidi civili per malattie asbesto correlate

    L’esposizione a polveri e fibre di asbesto provoca prima di tutto infiammazione e poi cancro. In molti casi, i lavoratori esposti ricevono la diagnosi di malattia asbesto correlata. In questi casi, purtroppo, il grado invalidante è spesso molto elevato. Sussiste la tutela assistenziale, di cui all’articolo 38 della Costituzione. Questa tutela si aggiunge a quella dell’INAIL.

    I lavoratori esposti ad amianto manifestano, prima di tutto, l’ asbestosi polmonare, placche pleuricheispessimenti pleurici. Poi si sviluppano il tumore delle sierose, il mesotelioma, tumore polmonare, della laringe e dell’ovaio. In molti casi queste patologie sono mortali. Le vittime hanno diritto all’assistenza e quindi a tutte le prestazioni assistenziali loro dovute.

    Inoltre, in caso di chemioterapia, vi è per le vittime dell’amianto e di altri cancerogeni, anche il diritto all’indennità di accompagnamento, che si cumula alla rendita INAIL, e alle altre prestazioni previdenziali (per esempio Legge 104).

    Per questa ragione l’invalido civile ha diritto alle seguenti prestazioni:

    Assegno d’indennità di invalidità civile: come ottenerlo

    Considerando che l’assegno di indennità di invalidità civile spetta agli invalidi con percentuale di invalidi civili tra il 74% e il 99%, diversamente dall’indennità di accompagnamento, è necessario che l’invalido civile sia una condizione di bisogno.

    In precedenza l’assegno di assistenza era pari a 285,66 euro. Recentemente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 23.06.2020, ha affermato il principio della inadeguatezza dell’assegno di invalidità. Tutti coloro che sono privi di mezzi necessari per vivere hanno diritto al “mantenimento e assistenza sociale”.

    Ha quindi stabilito che l’importo di €285,86 mensile, per coloro che sono totalmente inabili al lavoro, fosse inadeguato. Perciò, sulla base del dettato della Corte Costituzionale, l’incremento dell’assegno di euro 516,46, spetta a tutti gli invalidi civili totali maggiorenni, che non abbiano redditi pari o superiori ad euro 6.713,98.

    Indennità di frequenza e prestazioni per ciechi e sordomuti

    Allo stesso modo, oltre alle prestazioni previdenziali di cui all’assegno mensile di assistenza, alla pensione inabilità civile e all’indennità di accompagnamento, si aggiungono altre prestazioni specifiche:

    Come effettuare la domanda 

    Infine, per presentare la domanda di invalidità civile Inps per cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità è necessario rivolgersi a un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico, che viene poi consegnato al richiedente insieme alla ricevuta completa del numero di certificato da riportare nella domanda invalidità civile.

    La domanda deve però contenere:

    • il protocollo della domanda invalida civile (PIU);
    • la data di presentazione della domanda per invalidità civile

    Inoltre, il certificato è valido per 30 giorni dalla data di rilascio. Ad ogni modo in caso di ricovero è possibile indicare un recapito temporaneo per la visita per invalidità civile INPS presso un’Azienda sanitaria diversa da quella di residenza.

    Indennità di accompagnamento

    L’indennità di accompagnamento è il sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le vittime di invalidità civile patologie riconosciute (quindi oltre alle patologie per invalidità per tumore, anche le malattie da amianto come il mesotelioma, altamente invalidanti) e/o accompagnate dalla somministrazione di chemioterapia (invalidità civile e accompagnamento).

    In breve, la natura giuridica della indennità di accompagnamento è di contributo forfettario per il rimborso spese conseguenti alla invalidità civile, non costituisce reddito ed è esente da imposte.

    L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. L’indennità di accompagnamento viene erogata a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

    Tuttavia, l’importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Quindi, nel 2018, l’importo dell’indennità di accompagnamento è di 516,35 euro per 12 mensilità e quindi complessivamente di 6.185,16 euro.

    Requisiti indennità di accompagnamento per invalidità civile

    Quindi l’assegno di accompagnamento per invalidità civile si ottiene presentano la domanda per l’accertamento invalidità civile alla Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale. Successivamente si allega la certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante.

    Il dichiarante deve essere definito “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

    Per avere diritto a questa indennità il certificato deve avere indicato il codice 05 o 06. L’indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente).

    L’indennità per invalidità civile non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.

    Requisiti invalidità civile:

    • non essere ricoverato in strutture residenziali

      oppure
    • essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, con una autocertificazione su modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio.


    Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.

    Beneficiari di indennità di accompagnamento per invalidità civile

    L’indennità di accompagnamento per invalidità civile spetta anche a:

    • ciechi assoluti
    • persone sottoposte a chemioterapia o altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all’ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
    • bambini minorenni, incapaci di camminare senza l’aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003)
    • persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down
    • persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette “crisi di assenza”
    • coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti (sentenza n.1268 del 2005).

    Invalidità civile e handicap civile

    L’Osservatorio Nazionale Amianto, con l’Avv. Ezio Bonanni, con il pool di avvocati online per consulenza legale online, ti assiste e tutela i tuoi diritti in caso di invalidità civile e handicap civile.

    Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove determinazioni per la percentuale di riduzione della capacità lavorativa per invalidità civile e le nuove procedure per il riconoscimento invalidità civile (art. 20 del D.L. n. 79/09):

    • La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa
    • Nuove procedure per il riconoscimento di invalido civile
    • Come presentare la domanda di invalidità civile, handicap e disabilità
    • Procedure di accertamento invalido civile, handicap e disabilità
    • Benefici
    • Rivedibilità: semplificazione degli accertamenti sanitari
    • Visite straordinarie
    • Permessi e congedi per invalidità ed handicap

    Capacità lavorativa per invalidità civile

    Nella dizione “invalidità civile” sono comprese una serie di prestazioni che scaturiscono dal riconoscimento, effettuato da apposite Commissioni istituite presso tutte le ASL, di una condizione congenita o acquisita, che comporti una riduzione permanente della capacità lavorativa e/o un danno funzionale permanente (Legge 118/71 e D.lgs 509/88 – legge invalidità civile).

    La determinazione della percentuale di invalidità civile, indicante la riduzione della capacità lavorativa per invalidi civili, deve basarsi sulla:

    • entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
    • possibilità o meno dell’applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
    • importanza che riveste, in attività lavorative, l’organo o l’apparato sede del danno anatomico o funzionale.

    Domanda INPS di riconoscimento d’invalidità civile

    Dal 1° gennaio 2010 sono state introdotte sostanziali novità nell’iter di riconoscimento della domanda di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (come previsto dell’art. 20 del D.L n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009).

    Dopodiché, la domanda volta ad ottenere i benefici in materia di invalido civile onlus, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere inoltrata all’INPS anziché alla ASL, esclusivamente per via telematica (on line) collegandosi al sito INPS e accedere all’applicazione InvCiv2010.

    L’inoltro della domanda prevede l’assegnazione di un PIN che il cittadino può utilizzare sia per presentare la domanda invalidità civile ma anche per verificare lo stato della richiesta, con un sistema organizzativo e procedurale trasparente, gestione telematica e tracciabilità delle domande durante tutte le fasi del procedimento.

    La domanda di invalidità civile onlus, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere corredata dal certificato medico. Lo stesso certificato medico deve essere compilato on line da un medico abilitato alla certificazione per via telematica.

    Richiesta PIN INPS per invalidità civile

    Il PIN può essere richiesto attraverso 2 modalità:

    • direttamente tramite il sito dell’Inps alla sezione on line (richiesta PIN on line) e compilare la scheda inserendo i propri dati. Dopo la compilazione saranno visualizzati i primi 8 caratteri del PIN e la seconda parte del PIN sarà recapitata al domicilio del richiedente via posta.
    • Contattando l’Osservatorio Nazionale Amianto tramite lo Sportello Amianto o al numero verde 800 034 294
    • In alternativa contattando il Contact Center dell’Inps (803 164), oppure rivolgendosi all’associazione AIC, con specifica delega.

    Certificato medico per invalidità civile, handicap e disabilità

    Il medico che certifica la invalidità civile, handicap o disabilità deve richiedere il PIN INPS:

    • scaricando e stampando il modulo di richiesta del PIN dal sito Inps;
    • recandosi presso le sedi INPS con documento d’identità.

    Il modulo di richiesta invalidità civile INPS del medico va consegnato, compilato e sottoscritto, all’INPS.

    Al medico viene consegnato da INPS un codice PIN iniziale d’accesso che va modificato al primo accesso.

    Il PIN INPS è necessario per l’abilitazione alla certificazione invalidità civile.

    L’elenco dei medici certificatori accreditati con PIN per la presentazione domanda invalidità civile è disponibile sul sito INPS.

    Convocazione a visita

    Al termine della procedura viene fissata una visita presso la ASL di residenza. La vittima invalidità civile deve recarsi a visita entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda invalidità civile per visite ordinarie e entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda invalidità civile in caso di patologia oncologica (art.6 Legge 80/06) o patologie comprese nel decreto 2 agosto 2007.

    La data di convocazione a visita invalidità civile sarà comunque comunicato con raccomandata A/R all’indirizzo indicato nella domanda, completo dei riferimenti della prenotazione e l’indicazione della documentazione invalidità civile necessaria.

    Ad ogni modo, in caso di visita domiciliare il medico certificatore deve inviare comunicazione telematica a INPS 5 giorni prima della data fissata per la visita invalidità civile.

    Invalidità civile e Commissioni Mediche Integrate

    Le commissioni mediche ASL dal 1° gennaio 2010 sono integrate da un medico Inps quale componente effettivo, designato, di volta in volta, a rotazione fra quelli in servizio presso il Centro Medico Legale territorialmente competente.

    La composizione delle Commissioni Mediche Integrate varia in funzione della domanda presentata dal cittadino a seconda che sia volta al riconoscimento del l’invalidità civile onlus, cecità civile, sordità civile disabilità o handicap.

    La documentazione sanitaria presentata all’atto della visita da parte del cittadino viene acquisita agli atti dalla ASL e potrà essere richiesta dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps in caso di necessità.

    All’esito visita invalidità civile verrà redatto un verbale nel quale saranno contenuti i dati anagrafici dei richiedenti e l’esito delle valutazioni, indicando la formulazione unanime o a maggioranza del giudizio finale.

    L’accertamento medico, legale e verbale INPS

    Infine, l’accertamento sanitario potrà quindi concludersi con un giudizio medico-legale che può essere espresso a maggioranza o all’unanimità dei componenti della Commissione Medica Integrata.

    Se il giudizio è espresso all’unanimità, il verbale della visita dovrà essere sottoposto, con la massima tempestività, alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente che può confermare o meno l’esito della valutazione della Commissione Medica Integrata.

    A seguito della validazione, il verbale verrà trasmesso da parte dell’Inps, al domicilio del cittadino richiedente.

    Se il giudizio è espresso a maggioranza, l’Inps sospende l’invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione. Tuttavia, il Responsabile del CML potrà entro 10 giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

    A conclusione dell’iter sanitario l’Inps provvede all’inoltro del verbale all’interessato. Il verbale è inviato in duplice esemplare: un versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del cittadino.

    La liquidazione delle prestazioni assistenziali: le modalità

    Comunque, la modalità di riconoscimento benefici per gli invalidi civili varia a seconda delle regioni dove l’Inps ha la titolarità della concessione rispetto a quelle dove tale titolarità è ancora di competenza di Enti diversi.

    Successivamente nelle regioni in cui l’Inps ha la titolarità nella concessione: l’Inps invia al cittadino la comunicazione, insieme al verbale sanitario. Nel complesso, il verbale contiene la richiesta dei dati necessari all’accertamento dei requisiti socio-economici e delle certificazioni da esibire alla sede Inps. È possibile compilare anche on line i dati relativi all’accertamento dei requisiti socio-economici attraverso il sito Inps.

    Il cittadino potrà provvedere all’inserimento dei dati in questione anche in anticipo rispetto alla ricezione del verbale. Allo stesso modo basta seguire le istruzioni presenti nel sistema di tracciabilità della pratica.

    In conclusione, nelle regioni in cui l’Inps non ha la titolarità nella concessione: In questo caso l’Inps invia all’ente concessore, la comunicazione e il verbale con il giudizio della commissione. Per questa ragione all’interessato verranno inviati per posta la comunicazione e il verbale che contiene l’elenco dei dati necessari all’accertamento dei requisiti socio-economici, ovvero, le certificazioni da consegnare all’ente concessore per ottenere i benefici economici.

    Le prestazioni devono essere liquidate entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

    Invalidità civile: come fare ricorso

    La richiesta di invalidità civile può essere negata, per esempio a causa della mancata conoscenza della patologia. Oppure la condizione di handicap può essere riconosciuta ma in misura minore rispetto alle aspettative.

    In questi casi il verbale delle Commissione concernente il riconoscimento dell’invalidità civile, la disabilità e l’handicap può essere impugnato entro 6 mesi dalla comunicazione, davanti al Giudice.

    Infatti, se non si vuole presentare una nuova domanda, il ricorrente dovrà proporre al giudice istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preliminare delle condizioni sanitarie del soggetto al fine di valutare la legittimità della pretesa. Nel processo di accertamento dell’invalidità civile sono previste due diverse forme di tutela:

    • giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;
    • amministrativa, relativa alla fase di concessione delle provvidenze economiche.

    Ricorso amministrativo o giudiziario?

    Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono a requisiti non sanitari, come il reddito, la cittadinanza, la residenza. Contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, infatti, è possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria.

    Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio. Una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

    In primo luogo il cittadino deve fare richiesta di accertamento tecnico preventivo. L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’INPS. Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio, non superiore a 30 giorni. Entro tale data le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

    In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile. Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.