Focus evoluzioni normative 2026 in tema di amianto

Evoluzioni tutele per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

La gestione dell’amianto rimane uno dei temi più delicati nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La presenza di materiali contenenti amianto in edifici, impianti e strutture realizzate prima degli anni ’90 comporta ancora oggi obblighi precisi di valutazione, controllo e gestione del rischio.

Il quadro normativo sui rischi per la salute e le tutele legali è in continua evoluzione e richiede a datori di lavoro, tecnici e consulenti un aggiornamento costante per garantire una gestione corretta e conforme.

In questo contesto, il 2026 rappresenta un momento di particolare attenzione, con nuove indicazioni e orientamenti che rafforzano gli obblighi di monitoraggio, valutazione e gestione del rischio amianto negli ambienti di lavoro.

Proprio per questo, si rivolge alle aziende, consulenti e responsabili della sicurezza un monito di attenzione. Fondamentale per comprendere e applicare correttamente le nuove disposizioni in materia.

I reali rischi dell’amianto per la salute

Innanzitutto, ricordando la natura dell’amianto (o asbesto) come un gruppo di minerali naturali a struttura fibrosa, ne ravvediamo anche la possibilità di scomporsi in fibre microscopiche. La caratteristica principale e dannosa per la salute è purtroppo la possibilità che sia facilmente inalabile, data la scomposizione delle fibre e diffusione nell’aria.

Il rischio nasce, soprattutto quando i materiali contenenti amianto vengono danneggiati o deteriorati.

Purtroppo le fibre inalate, possono  provocare anche dopo lunghi anni gravissime patologie.

Alla stregua di ogni conseguenza sulla salute, sono stati stabili dei nuovi limiti di esposizione stessa all’amianto.

Una delle principali novità riguarda il Valore Limite di Esposizione Professionale (VLEP) per le fibre di amianto aerodisperse.

Infatti, da 24 gennaio 2026 la riduzione del limite avverrà secondo i seguenti parametri:

  • Nuovo limite: 0,01 fibre per centimetro cubo (0,01 f/cm³)

La riduzione del 90% comporta un cambiamento sostanziale nella gestione del rischio.

Per cui si considerano i nuovi indirizzi normativi e parametri delle costanti di aggiornamento per le aziende.

Assolutamente è necessario rendere una verifica aggiornata rispetto le misurazioni ambientali.

Ciò al fine di una globale valutazione del rischio verso un rafforzamento delle misure di prevenzione.

Analisi delle fibre: dal 2029 obbligatoria la microscopia elettronica

L’impiego di puntuali strumenti di misurazione impongono nuove norme per il prossimo futuro.

Infatti la “microscopia elettronica” sarà obbligatoria dal 2029, consentendo una rilevazione della massima precisione. Al confronto con i limiti di esposizione più bassi, le tecniche di analisi tradizionali mostrano limiti nella capacità di individuare le fibre più sottili.

Attualmente viene utilizzata la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF), ma questa metodologia non riesce a rilevare alcune fibre particolarmente sottili e potenzialmente più pericolose.

La normativa prevede quindi una fase transitoria fino al 20 dicembre 2029, durante la quale sarà ancora possibile utilizzare la microscopia ottica.

Dal 21 dicembre 2029 diventerà invece obbligatorio utilizzare tecniche più avanzate come:

  • Microscopia Elettronica a Scansione (SEM)
  • Microscopia Elettronica a Trasmissione (TEM)

Il potenziale di tale strumentazione, consente la precisa e corretta individuazione delle fibre con dimensioni inferiori a 0,2 micrometri.

 Le norme si estendono ad una verifica a tappeto. Infatti, è stato introdotto lo stesso obbligo di verifica dell’amianto negli edifici costruiti prima del 1992.

Rendendo così efficace un’indagine a ritroso, in un periodo antecedente in cui non venne concepita alcuna adeguata disciplina. Periodo in cui la dispersione dell’amianto nell’uso dei materiali da costruzione fu del tutto fuori controllo.

Orizzonte futuro a partire dal 2026

Dunque, l’evoluzione ed il vento di cambiamento per il 2026 porta a nuove disposizioni che rafforzano le procedure di indagine in ottica preventiva. La direzione delle indagini è destinata agli edifici realizzati prima del 1992. Ricordiamo, anno che rappresenta proprio il divieto di utilizzo dell’amianto in Italia.

La puntualità delle prescrizioni normative, richiama l’ottemperanza del datore di lavoro a determinate indicazioni date dalle fonti normative.

Infatti, prima dei lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione, il datore di lavoro dovrà verificare la presenza di materiali contenenti amianto.

Tale verifica, dovrà avvenire per mezzo di una specifica procedura. La stessa, comprende: richiesta di informazioni ai proprietari dell’immobile, ispezioni tecniche mirate e applicazione del principio di cautela.

 Sottolineiamo come l’estensione della normativa si dirige su un’indagine lungo una linea temporale a largo campo. Ma anche il contesto d’interazione dei soggetti coinvolti nei lavori suindicati è allargato ai molteplici operatori del sistema.

La sorveglianza sanitaria per prima, e la conservazione dei dati sono uno per esempio di quegli aspetti fondamentali e caratterizzanti le linee di indirizzo della nuova normativa.

Infatti, in tale ottica si rafforzano gli obblighi legati alla sorveglianza sanitaria proprio dei lavoratori esposti ad amianto.

Autore: Ezio Bonanni