Oggi voglio raccontarvi una storia riguardante una vittima del dovere, un carabiniere che era in servizio operativo a Roma, quando un’auto lo speronò durante un intervento.
Le conseguenze furono gravi: lesioni permanenti e una vita profondamente segnata.
Eppure, il Ministero dell’Interno all’epoca negò inizialmente il riconoscimento di “vittima del dovere”, considerandolo un incidente stradale.
Una lunga battaglia legale per il riconoscimento di vittima del dovere
L’Arma dei Carabinieri aveva già riconosciuto la causa di servizio, ma la strada per la verità passò per la Corte d’Appello.
Lì abbiamo dimostrato che l’intervento del mio assistito rientrava pienamente nelle attività di contrasto al crimine previste dalla legge 266/2005.
La Corte d’Appello di Roma ha accolto le nostre ragioni.
E’ stato riconosciuto lo status di vittima del dovere e quindi condannato il Ministero dell’Interno a corrispondere tutti i benefici previsti.
Il significato oltre la causa
Come avvocato che da anni si occupa di questi casi, posso dire che il concetto di “vittima del dovere” non è un titolo onorifico, ma un riconoscimento giuridico preciso, fondato sulla Legge 13 agosto 1980 n. 466 e successivamente ampliato con l’art. 1, comma 563 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.
Per la legge, è vittima del dovere chi subisce infermità o lesioni permanenti a causa di attività particolarmente rischiose o in circostanze eccezionali, connesse al servizio reso alla collettività.
Nel caso del carabiniere vittima del dovere che ho difeso, la qualificazione giuridica era limpida: stava intervenendo in un contesto di emergenza per prevenire un crimine in corso.
Dedico quindi questa vittoria a tutti coloro che indossano una divisa e sanno cosa significa rischiare per tutti noi.
Perché la giustizia vive sia nelle aule dei tribunali che nel rispetto che dobbiamo a chi serve il nostro Paese.
