La Corte d’Appello di Roma condanna l’INAIL a indennizzare il lavoratore
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna dell’INAIL a indennizzare il danno da mesotelioma pleurico insorto all’età di 44 anni in un dipendente della Banca San Paolo, presso la filiale di Roma Eur.
L’INAIL, inizialmente aveva negato, come sempre, la lesività dell’amianto. Contro ogni evidenza scientifica, nonostante sia ormai nota a tutti e dimostrata la pericolosità della fibra killer. Poi, aveva impugnato la sentenza di primo grado, negando che l’amianto potesse essere responsabile dell’insorgenza dell’infermità.
La filiale era costituita da una costruzione in amianto, bonificato tardivamente, come evidenziato dal legale, solo nel 2007.
L’amianto nella Banca S. Paolo Eur
Il CTU ha anche evidenziato che dal documento del 22/12/2020 rilasciato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale- Regione lazio, si legge: “…lo scrivente Dipartimento ha acquisito dalla UOC Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Asl Roma 2…copia relativa al censimento realizzato da Intesa San Paolo SPA presso la sede di Viale dell’Arte n.25”. La documentazione è stata, poi, trasmessa al Centro Riferimento regionale amianto (CRRA). Il risultato è: “esposizione certa secondo le linee guida RENAM per l’attività svolta dal 2000 al 2005 in qualità di funzionario presso la sede della Banca San Paolo IMI a Roma.
La tesi è stata confermata anche dalla Sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma: “Il ricorrente ha dedotto che nel corso della sua attività professionale è stato esposto ad amianto presso la sede della San Paolo IMI S.p.A. di Roma, Viale dell’Arte n. 25, in relazione all’utilizzo dell’amianto, anche friabile, presente nella struttura e negli impianti, senza essere informato della condizione di rischio e privo di dotazione di sicurezza…”. Condanna per l’INAIL che contestava la nocività dell’amianto.
La precedente bonifica aveva lasciato all’interno dell’edificio fibre di amianto
La bonifica fatta negli anni ’90 non era stata condotta bene. Infatti è scritto nella sentenza della V Sezione Lavoro della Corte D’Appello: “Ciò è confermato anche dalla documentazione relativa alle indagini ispettive del 2007 sull’edifico IMI di Viale dell’Arte n. 25, effettuate dal servizio PRESAL, dalla quale si evince come la precedente bonifica degli anni ‘80 non era stata condotta a regola d’arte, lasciando all’interno delle strutture dell’edificio residui di amianto.
Risulta, inoltre, documentalmente provato che sin dal febbraio 1987, il Servizio di Igiene Pubblica, Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sul Lavoro, dalla USL RM/12 aveva certificato una concentrazione di fibre di amianto aerodisperse di valore medio superiore a quello stabilito dall’art. 31 d.lgs. n. 277 /91, per cui la USL aveva ordinato all’IMI di procedere alla scoibentazione dell’intero edificio decontaminazione dei locali ma la bonifica terminata nel 1991 risultò solo parziale e quando il ricorrente ha assunto servizio presso la sede della Banca San Paolo, in data 28.08.2000, l’amianto deve ritenersi ancora presente”.
L’impiegato ha respirato le fibre di amianto spruzzato anche nelle travi
L’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, già in primo grado aveva dimostrato l’evidenza dell’esposizione da amianto per motivi di servizio.
«L’impiegato ha svolto servizio dal 2000 per 14 anni presso la filiale San Paolo in Viale dell’Arte. Ha respirato le fibre di amianto spruzzato anche nelle travi del soffitto” – spiega Bonanni, che sottolinea – “bonificato solo dopo molti anni dall’inizio dell’attività l’amianto. La prova che ho reso al giudice sulla tardività dell’intervento si è rilevata decisiva, come confermato dalla Corte d’Appello”.
Come afferma Bonanni, purtroppo, tra i dipendenti bancari vi è un’alta incidenza di casi di mesotelioma. “Dopo questa condanna dell’INAIL – afferma- inizieremo la causa contro la Banca Intesa San Paolo per il risarcimento dei danni differenziali”.
La Corte ha quindi ribadito il diritto al lavoratore a essere indennizzato per i danni subiti. Si legge nella sentenza: “la patologia accertata è causalmente connessa con le vicende lavorative denunciate, cioè di natura professionale”.
Infatti, il mesotelioma pleurico è un tumore legato solo all’esposizione a fibre di amianto, inalate o ingerite. Il 99% dei mesoteliomi sono infatti causati dalla esposizione ad asbesto ed Eternit. Infatti, ciò è stato ribadito dal National Toxicology Program nel Report on Carcinogens e dallo IARC. Così, nell’ultima monografia: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, A review of human carcinogens: metals, arsenic, dusts, and fibres.
Ancora oggi il numero dei casi di mesotelioma è in aumento.