Ho accolto con soddisfazione la decisione della Corte di Appello di Roma che riconosce ai figli del maresciallo Leopoldo Di Vico il diritto ai benefici previsti per le vittime del dovere. Si tratta di una pronuncia importante sul tema dell’amianto nell’Esercito italiano e sulla tutela delle famiglie dei militari colpiti da patologie correlate al servizio.
In qualità di legale della famiglia e presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, ho seguito questo percorso giudiziario con la convinzione che non potesse esistere una tutela “a metà”. La Corte ha stabilito che Giuseppe e Mario Di Vico hanno diritto a un indennizzo di 100mila euro ciascuno, oltre a un assegno vitalizio di 800 euro mensili. Un riconoscimento che era stato inizialmente negato per una ragione formale: al momento del decesso del padre, non risultavano fiscalmente a carico.
La storia del maresciallo Di Vico
Leopoldo Di Vico, originario di Caserta e residente a Marcellina, ha prestato servizio nell’Esercito Italiano dal 1978 al 2013. Durante la sua carriera ha svolto mansioni di meccanico e manutentore di mezzi corazzati, operando per anni in ambienti in cui erano presenti materiali contenenti amianto.
L’esposizione, ricostruita nel corso dei procedimenti, si è verificata sia in Italia sia durante missioni nei Balcani. Il sottufficiale è deceduto nel 2015 a causa di una patologia riconducibile all’esposizione prolungata ad amianto e ad altre sostanze nocive. Nel 2018 il ministero della Difesa aveva già riconosciuto la dipendenza della malattia da causa di servizio.
Quel riconoscimento, però, non aveva comportato automaticamente il pieno accesso ai benefici per i figli.
Il nodo del requisito fiscale
Il punto centrale della controversia riguardava l’interpretazione della normativa sulle vittime del dovere. Ai figli era stato negato l’assegno vitalizio perché, come detto prima, non risultavano fiscalmente “a carico” al momento della morte del padre.
Ho sempre sostenuto che questo requisito non potesse prevalere sul principio sostanziale di tutela. Essere o non essere fiscalmente a carico non cambia la realtà dei fatti: si resta figli di un uomo che ha perso la vita per conseguenze legate al servizio reso allo Stato.
La Corte di Appello ha condiviso questa impostazione, richiamando un principio già affermato dalla giurisprudenza: il diritto all’assegno vitalizio non può essere escluso unicamente per ragioni formali, quando è accertato il nesso tra servizio e patologia.
Le precedenti tappe giudiziarie
Il percorso non è stato breve. In precedenza il Tar aveva riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione in relazione all’insorgenza della patologia. Successivamente il tribunale civile aveva disposto il risarcimento del danno in favore della vedova e dei figli.
Con questa nuova sentenza si completa il quadro, estendendo anche ai diritti previdenziali un riconoscimento che fino a oggi era rimasto parziale.
Amianto nelle Forze Armate: una questione ancora aperta
Il caso Di Vico è uno dei tanti. Come Osservatorio Nazionale Amianto continuiamo a registrare segnalazioni di militari che, nel corso degli anni, sono stati esposti a fibre di amianto durante attività di manutenzione, logistica o missioni all’estero.
La normativa sulle vittime del dovere nasce per garantire una tutela effettiva a chi ha subito danni nello svolgimento delle proprie funzioni. È mio convincimento che questa tutela debba essere applicata in modo coerente con i principi costituzionali di equità e solidarietà.
La decisione della Corte di Appello di Roma rappresenta un passaggio significativo in questa direzione, perché ribadisce che i diritti degli eredi non possono essere compressi da interpretazioni eccessivamente restrittive.
Continuerò a impegnarmi affinché venga garantita piena tutela ai militari e alle loro famiglie, nel rispetto delle regole e con la consapevolezza che la sicurezza sul lavoro, anche in ambito militare è una responsabilità attuale.
La decisione potrà divenire definitiva solo decorso il termine previsto dalla legge per l’impugnazione.

