Piantendosi:“il Codice Rosso ha consolidato le norme ma occorre rafforzare le misure preventive anti violenza”
In vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il 25 novembre, ricordiamo un’importante legge, quella del Codice Rosso emanata nel luglio 2019 ed entrata in vigore un mese dopo. Questa “modifica il Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.
Da quanto emerge dal report “il pregiudizio e la violenza contro le donne “curato dalla Direzione centrale della polizia criminale, dei 221 omicidi commessi nei primi nove mesi di quest’anno (lo stesso numero dello scorso anno) 82 erano donne. Lo scorso anno sono state uccise 90 donne nello stesso arco di tempo.
Per quanto riguarda gli omicidi 97 sono avvenuti in ambito familiare, di cui 71 vittime femminili e, tra queste, 42 sono state uccise dal partner o dall’ex. Le vittime di violenza sessuale sono state 4.416 nello stesso periodo ( più 9% rispetto allo scorso anno) il 92% delle vittime erano donne.
Il Codice Rosso
La legge Codice Rosso, entrata in vigore nell’agosto del 2019, nasce per stabilire norme a tutela delle persone che sono vittime di violenza di genere, domestica, stalking e violenza sessuale. I provvedimenti riguardanti questi reati sono avviati in maniera veloce proprio per tutelare questi soggetti.
In particolare:
1) la polizia giudiziaria deve riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia di reato anche in forma orale
2)il pubblico ministero entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato deve assumere informazioni dalla persona che ha denunciato. Inoltre, questo termine può essere prorogato solo in presenza di esigenze riguardanti la tutela di minori o riservatezza delle indagini
3)gli atti d’indagine devono essere delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria senza ritardo
È stata anche rafforzata la protezione nel caso di misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesa.
Sono stati inseriti ben quattro nuovi reati nel Codice penale
-Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro
-il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo
-il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni.
-la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.
Le sanzioni già previste dal Codice penale si rafforzano
– il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
– lo stalking passa a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
– la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;
– la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12
Risultati del report interforze in questi tre anni
“Proteggere le vittime, guidarle nel percorso di denuncia. Una sfida che richiede massima capacità di risposta da parte delle Istituzioni». Così ha dichiarato Matteo Piantedosi che ha partecipato alla presentazione del terzo report interforze il 21 novembre 2022.
Per quanto riguarda i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dall’agosto del 2019 al 30 settembre di quest’anno sono stati commessi 6.499 delitti di questo tipo. Le vittime sono donne nell’82% dei casi ed è il più alto numero di violazioni.
Dopo questo la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn, (3.496 delitti, il 72% ai danni di donne).
Riguardo la costrizione o induzione al matrimonio dall’entrata in vigore sono 48 gli episodi registrati. Quest’anno 9 casi rispetto ai 10 dello scorso.
Aumentano, invece gli episodi riguardanti il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Nei primi nove mesi dell’anno 74 gli episodi (+17% rispetto al 2021).
Per quanto riguarda i cosiddetti reati-spia risulta quest’anno in calo del 17% lo stalking (12.200 vittime, il 75% donne). In diminuzione i maltrattamenti contro familiari e conviventi: 16.857 (-8%). Lieve crescita, invece, per le violenze sessuali (donne il 92% delle vittime).
La violenza
“La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla” Benedetto Croce
Ogni tipo di violenza è un atto di ignobile debolezza. Quelli che la praticano pensano che attraverso questo tipo di gesto possano dimostrare la loro forza, il potere e dominio sull’altro. Forse non hanno altro modo per “sentirsi” forti e cercano di “dominare” i più deboli. O ancora sono atti di follia e di discriminazione, gesti e crimini che rendono l’uomo indegno di essere chiamato “umano” perché, in questi casi, privo di umanità. E attraverso la legge è possibile cambiare le cose ma, in primo luogo, per far sì che avvenga il cambiamento è essenziale che “l’uomo” inizi a guardarsi dentro.