La vittima di malasanità ed errori medici ha diritto al risarcimento danni da colpa medica, che comprende i danni patrimoniali e non patrimoniali, come il danno biologico.
Il danno non patrimoniale rappresenta tutti quei pregiudizi agli interessi della persona che non sono suscettibili di valutazione economica. Ciò vuol dire che è un danno che ricade su un valore o un interesse elevato della persona immateriale o non direttamente monetizzabile. La categoria del danno non patrimoniale è composta da diversi tipi di pregiudizio: biologico, morale ed esistenziale.
Nello specifico il danno biologico è definito dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass come “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito“.
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto, grazie all’istituzione del reparto di responsabilità medica, fornisce assistenza per la tutela e la salvaguardia dei diritti delle vittime di malasanità, come l’integrale ristoro dei danni.
Indice dei contenuti
Tempo stimato di lettura: 5 minuti |
Che cosa significa danno biologico?
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei seguenti casi:
- in tutte le fattispecie di reato ex art. 185 Cod. Pen., come lesioni e diffamazione;
- nelle ipotesi previste dalla legge;
- quando si ha la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
In quanto violazione dei diritti inviolabili della persona, cioè del diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione, il danno biologico, detto anche danno da lesione della salute, è un pregiudizio risarcibile.
Il danno biologico appartiene alla più ampia categoria del danno non patrimoniale prevista all’Art. 2059 Cod. Civ. Inoltre è presente in numerosi casi di responsabilità medica. Infatti costituiscono un pregiudizio biologico l’errore del medico chirurgo che determina un’invalidità al paziente in seguito all’esecuzione non corretta di un intervento.
Affinché si possa identificare il proprio danno subito come biologico, devono sussistere determinati elementi:
- lesione fisica o psichica della persona;
- compromissione delle attività vitali del soggetto, considerate nel senso più ampio;
- esistenza di un nesso causale tra la lesione subita e la compromissione della vita del danneggiato.
Danno biologico da invalidità temporanea o permanente
In base al grado d’invalidità subita dalla vittima, si distinguono due tipologie di danno alla salute.
Il danno biologico da invalidità temporanea è costituito dal periodo di durata della malattia fino alla guarigione o alla stabilizzazione dei postumi. Quindi fa riferimento al tempo trascorso dal verificarsi del danno al momento della guarigione oppure al momento in cui le terapie non sono più in grado di migliorare la situazione del danneggiato. Invece, il danno biologico da invalidità permanente rappresenta le conseguenze permanenti non più eliminabili a carico del danneggiato, che subirà per il resto della vita.
In entrambi i casi di risarcimento per danno biologico, è richiesta sempre la prova da parte del danneggiato dell’entità del danno, sia pure attraverso il ricorso a presunzioni.
Il grado dell’invalidità permanente viene valutato attribuendo un punteggio percentuale ai postumi permanenti. Mentre la relativa liquidazione del danno avviene applicando i criteri normativi o quelli tabellari-equitativi. Questi criteri individuano una somma di denaro:
- per ogni giorno di invalidità temporanea;
- per ogni punto percentuale di invalidità, che varia a seconda dell’età del danneggiato.
ONA Responsabilità medica: assistenza medica e tutela legaleChiama il numero verde, contattaci su Whatsapp o compila il form per ricevere assistenza gratuita. |
|
Come si calcola il danno biologico?
Per l’integrale risarcimento del danno non patrimoniale, la liquidazione del danno biologico permanente tiene conto della distinzione tra danni d’invalidità per lesioni micropermanenti o macropermanenti.
Le lesioni micropermanenti hanno un’invalidità non superiore al 9%. In materia di circolazione stradale e responsabilità medica, il risarcimento danni micropermanenti ha come parametro di liquidazione i criteri dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Invece, a differenza del calcolo danni micropermanenti, per le invalidità permanenti superiori al 9%, si fa riferimento ai criteri di liquidazione delle tabelle del Tribunale di Milano per il risarcimento danno biologico. Al contrario, negli altri casi di responsabilità civile, la liquidazione del danno per invalidità permanente, senza distinzione dell’entità della lesione, avviene con l’applicazione dei criteri previsti sempre dalle tabelle.
A tal proposito, la Corte di Cassazione (sentenza 5881/2000) specifica che “nella liquidazione del danno alla salute, la scelta del valore monetario del punto d’invalidità deve essere effettuata senza tenere conto della minore speranza di vita futura che il danneggiato potrà avere, in conseguenza del sinistro. Diversamente, infatti, il danneggiante verrebbe a beneficiare di una riduzione del risarcimento tanto maggiore quanto più grave è il danno causato”.
Inoltre la Legge Gelli prevede espressamente che il giudice, nel determinare il risarcimento del danno, debba tener conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria relativamente al rispetto da parte del professionista delle linee guida.
Infine il diritto al risarcimento del danno biologico, in caso di decesso, è trasmissibile agli eredi iure hereditatis. Infatti il danno, nonostante sia temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, tanto che la lesione non è più suscettibile di recupero (Cass. 08 luglio 2014 n. 15491; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549).
Tutela legale per le vittime di malasanità
L’azione dell’ONA mira alla salvaguardia dei diritti di tutte le vittime, comprese quelle di errori medici, e dei loro familiari. Grazie al team di avvocati, diretti dall’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, i cittadini possono usufruire del servizio di assistenza legale online gratis. In questo modo sono guidati in tutte le fasi dell’iter legale al fine di ottenere i benefici previdenziali e il risarcimento danni, in particolare il risarcimento danni biologici.
Per approfondire la complessa tutela risarcitoria è possibile consultare la pubblicazione dell’Avvocato Bonanni “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“.
In più, tra i temi rilevanti in materia di responsabilità medica, non bisogna dimenticare il problema costituito dalla presenza di amianto negli ospedali. Proprio in questi luoghi di cura, infatti, i pazienti corrono il rischio di essere esposti a questa sostanza cancerogena, come dimostrato anche dall’ultima monografia IARC. Denuncia questa situazione l’episodio di ONA TV “Amianto negli ospedali, ammalarsi dove ci si cura“.