Pensione di inabilità per invalidi civili

La pensione di inabilità civile, detta anche pensione di inabilità al lavoro, si consegue con la totale inabilità pari al 100%, si è così invalidi civili. Spetta quindi a quei cittadini che hanno totale inabilità pari al 100%, ovvero l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

A partire dal 2013, la pensione di inabilità civile è liquidata sulla base della contribuzione che risulta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Le forme di gestione sono quelle della c.d. Gestione Separata, per invalidità, vecchiaia e superstiti di lavoratori dipendenti e autonomi.

Indice dei contenuti

Tempo stimato di lettura: 5 minuti

Tutela legale ONA riconoscimento pensione invalidi civili

L’ONA ha istituito il servizio di assistenza legale e medico legale in favore di tutti i cittadini. Chiunque può rivolgersi all’Osservatorio Nazionale Amianto e chiedere la tutela medico legale e giuridica per ottenere la liquidazione della pensione di inabilità.

 

Adeguamento della pensione di inabilità, Corte Costituzionale 06/2020

La Corte Costituzionale, con sentenza del 23.06.2020, ha sancito il principio del minimo vitale anche per coloro che sono totalmente inabili. L’assegno erogato a titolo di pensione di inabilità (€285,66) è insufficiente per le necessità di chi è totalmente inabile. Chi è gravemente disabile, con una totale incapacità al lavoro, ha diritto quindi al c.d. “mantenimento” di cui all’art. 38 Cost.

Il Governo Italiano, anche alla luce delle richieste delle opposizioni, con unanime consenso ha accolto le indicazioni della  Corte Costituzionale. L’assegno è adeguato all’importo di €514, 46, a partire dal 01.08.2020.
>> Continua l’approfondimento sulla Corte Costituzionale

Assistenza per riconoscimento pensione inabilità

Chiama il numero verde, contattaci su Whatsapp o compila il form per ricevere assistenza gratuita.

Invalidi civili

Invalidi civili whatsapp

     

    Adeguamento dell’assegno mensile della pensione di inabilità

    La Corte di Appello di Torino ha chiesto la verifica della legittimità costituzionale delle norme relative al quantum dell’assegno mensile della pensione di inabilità. Il dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato con riferimento all’art. 12, primo comma, della legge 30 marzo 1972, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e dell’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” anno 2002 – legge finanziaria).

    La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla base dell’art. 38 Cost. È stato stabilito il principio che chi è inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi per sopravvivere, ha diritto al “mantenimento e assistenza sociale”.

    L’importo di €285,86 mensile previsto per le persone totalmente inabili al lavoro e affetti comunque da gravi disabilità, è del tutto insufficiente a soddisfare i bisogni primari di vita. E’ confermata dunque la violazione dell’art. 38 Cost., che garantisce la tutela di chi è inabile al lavoro.

     

    Importo invalidi civili secondo la Corte Costituzionale

    Poiché la Corte Costituzionale ha sancito la violazione dell’art. 38 Cost., che stabilisce che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”, l’ONA ha rivolto un appello pubblico al Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, affinché si proceda all’adeguamento degli importi dovuti, ovvero che si proceda all’incremento al milione‘ (pari a 516,46 euro).

    Pertanto, gli aventi diritto potranno chiedere che il Governo, oppure il Legislatore intervenga per l’adeguamento della legislazione, ai principi dell’art. 38 Cost. Gli invalidi civili totali, di cui all’art. 12, primo comma, della L. 118/1971, anche prima del compimento dei 65 anni di età, hanno diritto all’adeguamento dell’importo della loro prestazione mensile ad €516,46.

     

    Come ottenere il diritto all’assegno di 516,46 euro (invalidi civili totali)

    La Corte Costituzionale ha sancito il principio in forza del quale è dovuto a tutti gli invalidi civili totalmente inabili, che hanno compiuto il 18° anno di età e che non superino un reddito annuo pari ad €6.713,98, l’assegno di €516,46.

    Questa pronuncia non ha effetti retroattivi e può essere applicata solo per il futuro e quindi a partire dal 24.06.2020. Il Legislatore dovrà quindi rimodulare la disciplina al fine di rendere effettivi i diritti di cui all’art. 38 Cost.

     

    Quali sono i requisiti per ottenere la pensione di inabilità

    Per ottenere la pensione di inabilità sono necessari alcuni requisiti:

    • riconoscimento di invalidità pari al 100%;
    • reddito annuo personale non superiore a € 16.664,36 (circolare Inps n. 186 del 21.12.2017);
    • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
    • cittadinanza italiana / residenza in Italia, o essere straniero con permesso di soggiorno superiore all’anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998).

    Assegno assistenza personale e continuativa

    Coloro che hanno diritto alla pensione di inabilità e che sono privi della capacità di deambulare, privi dell’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero che sono privi della capacità di compiere gli atti ordinari della vita, possono fare la domanda pensione di inabilità  (o domanda di inabilità al lavoro) ed ottenere l’assegno di assistenza personale e continuativa.

    L’assegno di assistenza personale e continuativa (assegno inabilità) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione e non è compatibile con indennizzo INAIL.

    Se si ricevono altre prestazioni da altri enti previdenziali per l’assistenza sociale, l’importo di questo assegno viene concesso in modalità ridotta e non prevede reversibilità ai superstiti.

     

    Pensione privilegiata di inabilità

    Hanno diritto alla pensione privilegiata di inabilità INPS solo coloro che sono iscritti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità (pensioni inabilità) è subordinato all’assenza di prestazione INAIL.

    Invalidi civili: scopri tutte le altre norme

    L’art. 38 Cost. tutela tutti coloro che sono inabili al lavoro in modo differente a seconda delle diverse situazioni: